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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Induttivo - Tecnica ricostruttiva dei ricavi e del reddito - Applicazione dei coefficienti di ricavo del costo del venduto sfavorevole rispetto agli studi di settore - Legittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento induttivo per gli anni 2010 e 2011, con determinazione dei ricavi e del reddito basata sull'applicazione di un coefficiente di ricarico del 39,73% sul costo del venduto (calcolato su un campione di imprese comparabili). Sono state contestate anche la mancata attivazione del contraddittorio preventivo (accertamento a tavolino) e l'illegittimità dell'uso dei coefficienti ancorché fossero disponibili gli studi di settore, oltre alla determinazione delle quote di reddito attribuite ai soci ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R. La contribuente ha depositato contabilità, dichiarazioni e lo studio di settore chiedendo che l'ufficio tenesse conto di quest'ultimo, ritenuto strumento statistico più affidabile rispetto alla tecnica dei coefficienti di ricarico.

La decisione

La Commissione regionale ha ritenuto parzialmente fondati gli appelli dei contribuenti e ha riformato la sentenza di primo grado. Pur non annullando integralmente gli atti, il Collegio ha rideterminato la pretesa tributaria (riducendo l'accertamento rispetto a quanto confermato dalla Commissione di primo grado), ha fissato sanzioni e interessi al minimo edittale e ha compensato le spese di giudizio. Il Collegio ha inoltre chiarito principi sul contraddittorio negli accertamenti a tavolino, distinguendo tra tributi "armonizzati" e "non armonizzati", e ha ritenuto illegittima la tecnica ricostruttiva dell'ufficio quando, risultando meno precisa, contrasta con i risultati più affidabili forniti dagli studi di settore.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. a)

    Norma richiamata come base dell'accertamento induttivo; la Commissione conferma che l'ufficio può utilizzare metodi induttivi ma deve rispettare il principio di ragionevolezza e considerare strumenti più affidabili messi a disposizione (es. studi di settore).

  • D.P.R. 600/1973, art. 41

    Richiamato in relazione all'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale: il Collegio precisa che l'obbligo non opera in modo automatico in tutti i controlli a tavolino, soprattutto per tributi non armonizzati, e che l'assenza del contraddittorio non determina sempre l'invalidità dell'atto se il contribuente ha avuto effettiva possibilità di partecipare (es. accertamento con adesione).

  • D.P.R. 633/1972, art. 55

    Richiamato come riferimento alla determinazione dell'imponibile IVA nell'accertamento induttivo; la pronuncia richiama l'uso corretto delle tecniche induttive anche ai fini IVA.

  • T.U.I.R., art. 5

    Applicato per l'attribuzione del reddito della società di persone ai soci: il Collegio conferma l'attribuzione proporzionale ai soci in base alla quota di capitale sociale.

  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Richiamata nella discussione sul contraddittorio: la Commissione evidenzia che l'articolo disciplina garanzie procedimentali e che l'obbligo del contraddittorio non ha una applicazione univoca in tutti i tipi di verifica, richiedendo distinzione tra controlli a tavolino e accessi.

  • Cassazione SS.UU. sent. n. 19667/2014

    Citata in motivo: la Corte a Sezioni Unite ha riaffermato il valore del contraddittorio endo-procedimentale, ma il Collegio osserva che quella decisione riguarda un contesto fattuale specifico (fase della riscossione) e non può essere interpretata come divieto assoluto per l'iniziativa del contribuente nel contraddittorio.

  • Cassazione SS.UU. sent. n. 24823/2015

    Richiamata nella disamina giurisprudenziale sul contraddittorio; il Collegio segnala che l'orientamento della giurisprudenza non è univoco e che occorre valutare il contesto fattuale e il tipo di tributo per stabilire le conseguenze dell'eventuale mancato contraddittorio.

Massime di principio

  • La tecnica ricostruttiva induttiva deve rispettare il principio di ragionevolezza: l'Amministrazione non può preferire un metodo meno affidabile (es. applicazione di coefficienti di ricarico sul costo del venduto) quando sono disponibili strumenti statistici più attendibili (es. studi di settore) che indicano risultati diversi.
  • Quando il contribuente fornisce la documentazione e lo studio di settore, l'ufficio deve valutarli e motivare adeguatamente l'eventuale scostamento dal risultato indicato dallo studio; in mancanza di motivazione convincente la ricostruzione dell'ufficio può essere ridotta o annullata.
  • Sulla necessità del contraddittorio endo-procedimentale va operata una distinzione: per i tributi 'armonizzati' la mancata attivazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere; per i tributi 'non armonizzati' (es. imposte dirette regolata dal diritto interno) l'assenza del contraddittorio nei controlli a tavolino non comporta automaticamente invalidità se il contribuente ha avuto comunque possibilità di partecipare (es. accertamento con adesione) o non dimostra il pregiudizio concreto.
  • In caso di incertezza sulla fondatezza dell'accertamento il giudice può ridurre sanzioni e interessi al minimo edittale e compensare le spese di giudizio.
  • L'attribuzione del reddito di società di persone ai soci deve essere fatta secondo le regole del T.U.I.R. (art. 5) e può essere oggetto di verifica, ma l'ufficio deve motivare chiaramente le modalità di attribuzione.

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