Cassazione Penale, Sentenza n. 13726/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo disposto il 31/07/2020 e riconfermato dal Tribunale del Riesame il 02/07/2022. Il ricorrente deduce: (i) violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. e dell'art. 24 Cost. per avere il Tribunale del Riesame basato la propria decisione su una sentenza di condanna del 19/01/2022 (giudizio abbreviato) non presente nel fascicolo a disposizione del riesame, con conseguente compressione del diritto di difesa; (ii) violazione del principio secondo cui il provvedimento cautelare deve essere riesaminato sul titolo cautelare genetico (Mascari) e mancata considerazione dell'annullamento del sequestro relativo ai beni intestati a moglie e figlia; (iii) violazione dell'art. 240-bis c.p. e contraddittorietà/illogicità della motivazione sulla sussistenza dei presupposti del sequestro, inclusa la presunta illegittima acquisizione patrimoniale entro il periodo di manifestazione della pericolosità sociale; (iv) censura del ricorso al metodo statistico (indici ISTAT) utilizzato per stimare le spese familiari e la sproporzione reddito/patrimonio, ritenuto generico e contrario al principio di responsabilità personale; (v) mancata motivazione in ordine all'art. 12-sexies d.l. 306/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la sentenza di condanna, pur non definitiva, appartiene allo stesso procedimento e i fatti erano già noti alla difesa, per cui non è ravvisata violazione del diritto di difesa né dell'art. 178 c.p.p.; inoltre il giudice della cautela deve, nella valutazione di fumus e periculum, uniformarsi agli accertamenti emersi in sede di cognizione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte generico, in parte non consentito e in parte manifestamente infondato: la motivazione del tribunale del riesame è valutata adeguata e logica; la presunzione di illecita accumulazione (art. 240-bis) è stata correttamente parametrata sulla sproporzione redditi/patrimonio desunta dalle indagini patrimoniali e gli indici ISTAT sono ammessi come elemento indiziario non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogici. È stata inoltre affermata la sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, c.p. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per lamentare violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sia violato perché la sentenza di condanna proviene dallo stesso procedimento e il contenuto era noto alla difesa
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso la compressione di tale diritto nel caso concreto
art. 416-bis c.p.
Fondamento normativo dei reati contestati (associazione mafiosa) e, nel comma 7, della confisca obbligatoria; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca obbligatoria a seguito della condanna
art. 240-bis c.p.
Norma che consente il sequestro per sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di illecita acquisizione patrimoniale basata sulle indagini patrimoniali
art. 12-sexies d.l. 306/1992
Richiamato dalla difesa come presunta violazione; la Corte ha rilevato che la censura è priva di rilievo concreto poiché il motivo era manifestamente infondato o generico
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiesto per richiamare il criterio di specificità dei motivi in Cassazione; la Corte ha rilevato che alcune doglianze del ricorrente erano generiche e mancanti dei requisiti di specificità
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'erogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa
Massime di principio
- Se nel corso del procedimento principale interviene una sentenza di merito (anche non definitiva) sui medesimi fatti, il giudice della cautela può legittimamente utilizzare quegli accertamenti per valutare fumus e periculum; il diritto di difesa non è automaticamente violato se il contenuto era conoscibile dalla difesa nello stesso procedimento
- La Cassazione in materia di misure cautelari è limitata al sindacato di legittimità e non riesamina liberamente la valutazione di fatto del giudice del merito, salvo violazioni di legge o mancanza totale di motivazione
- Gli indici statistici (es. ISTAT) possono essere utilizzati come elemento indiziario per stimare le spese di mantenimento del nucleo familiare e la sproporzione reddito/patrimonio, purché l'applicazione non sia manifestamente illogica o incongrua
- I ricorsi in Cassazione devono contenere motivi specifici e adeguatamente argomentati; le censure generiche o prive di interesse sono inammissibili
- Quando una doglianza è manifestamente infondata o non inciderebbe sul giudizio di rinvio, la mancata trattazione da parte del giudice di merito può essere priva di rilevanza ai fini della cassazione
- In presenza di condanna per reati di associazione mafiosa ex art. 416-bis, comma 7, la confisca obbligatoria può trovare applicazione e la relativa misura cautelare patrimoniale è rafforzata
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