Sentenza del 15/06/2016 n. 3818 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni - Maggiore imposta - Decadenza agevolazioni Prima Casa - Forza maggiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto la maggiore imposta di registro, nonché le imposte ipotecarie e catastali, a seguito della decadenza dalle agevolazioni "Prima Casa". A giustificazione del mancato rispetto dell'obbligazione prevista per conservare il beneficio, il contribuente ha invocato una causa di forza maggiore.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che la forza maggiore può giustificare l'omissione dell'obbligazione tributaria soltanto quando sussista un'assoluta impossibilità di tenere il comportamento richiesto, e non una mera difficoltà. Inoltre, non costituisce impossibilità sopravvenuta una circostanza già esistente e conosciuta dal contribuente al momento della fruizione dell'agevolazione. Pertanto, è stata confermata la decadenza dal beneficio e la debenza della maggiore imposta e delle sanzioni.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina dell'imposta di registro e delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa impone il rispetto degli specifici requisiti e obblighi previsti per conservare il beneficio; il loro mancato adempimento comporta il recupero della maggiore imposta, oltre alle conseguenze sanzionatorie.
Cassazione civile, sentenza n. 8352/2015
La forza maggiore rilevante ai fini tributari richiede un'impossibilità assoluta, oggettiva e non imputabile al contribuente. Non è sufficiente una difficoltà esecutiva e non rileva come evento imprevedibile una circostanza già conosciuta quando il contribuente ha fruito dell'agevolazione.
Massime di principio
- Per invocare la forza maggiore in materia tributaria non basta dimostrare che l'adempimento fosse difficile o oneroso: occorre provare un impedimento assoluto, oggettivo, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- L'evento impeditivo deve essere sopravvenuto e imprevedibile; una situazione già esistente o conosciuta al momento dell'acquisto o della richiesta dell'agevolazione normalmente non può giustificare l'inadempimento.
- Chi usufruisce di un'agevolazione fiscale deve verificare preventivamente di poter rispettare tutti gli obblighi connessi e conservare documentazione idonea a dimostrare eventuali impedimenti eccezionali.
- In assenza di una prova rigorosa della forza maggiore, l'Amministrazione può recuperare la maggiore imposta e applicare le sanzioni previste per la decadenza dall'agevolazione.
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