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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19211/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile per ricettazione di un braccialetto. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la decisione fosse manifestamente illogica perché, a fronte dell'assoluzione per la ricettazione di un diverso monile, era stata invece affermata la responsabilità per il braccialetto. Secondo il ricorrente, la motivazione non avrebbe spiegato adeguatamente la diversa soluzione adottata per i due oggetti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito aveva indicato in modo puntuale l'elemento differenziale tra i due episodi, individuato nella presenza di una riparazione del braccialetto. Le ulteriori censure sulla economicità della riparazione e sulla attendibilità della relativa indicazione resa dalla persona offesa richiedevano una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità, rispetto al quale la Corte non ravvisa vizi di motivazione nella sentenza impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso è qualificato come dedotto vizio di motivazione, ma viene ritenuto manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito della prova, né una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia già indicato in modo non illogico gli elementi differenziali posti a base della decisione.
  • Il vizio di motivazione è insussistente quando la sentenza di merito spieghi in modo puntuale la ragione della diversa conclusione raggiunta su fatti o beni apparentemente analoghi, individuando un elemento distintivo specifico.
  • Le censure che mirano a contestare l'economicità, la convenienza o l'attendibilità di un dato probatorio richiedono apprezzamenti fattuali riservati al giudice di merito e non sono scrutinabili in cassazione se non nei limiti del controllo sulla tenuta logica della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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