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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21534/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione straordinaria avverso la sentenza della IV Sezione penale della Corte di cassazione n. 5010 del 19 novembre 2024, che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 14 maggio 2024 che aveva respinto la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione domiciliare (120 giorni dal 12 marzo 2015). Il ricorrente contestava: 1) omissione di esame di parte della documentazione a supporto dell'istanza indennitaria e errore percettivo della Corte di cassazione nella valutazione della connessione causale tra i comportamenti addebitati e l'adozione della misura cautelare; 2) che il rinvenimento di atti relativi a precedenti ispezioni tributarie non poteva essere ritenuto concausa in ragione del distacco temporale; 3) che, a seguito del d.lgs. n.188/2021, l'aver esercitato la facoltà di non rispondere ex art.64, comma 3, lett. b) c.p.p. non poteva essere ostativo al riconoscimento dell'indennizzo; 4) eccezione di legittimazione a proporre il rimedio ex art.625-bis anche nel caso di soggetto che non abbia ottenuto l'indennizzo (argomentando una presunta equiparazione tra essere 'condannato a non ricevere il ristoro' e la qualifica di condannato). Il ricorrente chiedeva l'accoglimento del rimedio, alternativamente ai sensi dell'art.130 c.p.p. o dell'art.625-bis c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nonostante iniziale ambiguità, il ricorso mirasse al rimedio di cui all'art.625-bis c.p.p., il quale, secondo costante giurisprudenza richiamata, è esperibile esclusivamente dal soggetto che abbia una 'condanna' in senso tecnico e definitivo. Poiché Schiavone non è mai stato formalmente condannato, mancava la legittimazione attiva necessaria. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze del ricorrente riguardavano, in larga parte, questioni valutative (presunte riletture della prova e del nesso causale) e non errori materiali o di fatto rientranti nello specifico rimedio di cui all'art.625-bis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3000,00 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Riferito come rimedio per correggere errori materiali; la Corte ha ritenuto tuttavia che il ricorso fosse orientato al più specifico strumento di cui all'art.625-bis e non alla mera procedura di correzione di errore materiale ex art.130

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Interpretazione della Corte: il rimedio è esperibile esclusivamente dal soggetto che sia portatore di una 'condanna' in senso tecnico (legittimazione attiva limitata al condannato). La Corte ha inoltre precisato che l'errore dedotto deve essere un errore materiale o di fatto e non una mera rivalutazione o errore di apprezzamento giuridico.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere tenuto contro l'indagato dopo il d.lgs. n.188/2021; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione

  • d.lgs. n.188/2021

    Citato dal ricorrente come modifica normativa che dovrebbe impedire che la facoltà di non rispondere sia valutata negativamente ai fini dell'indennizzo; la Corte non si è pronunciata sul punto per motivi di inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in seguito alla dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art.625-bis c.p.p. è esperibile, in base alla giurisprudenza consolidata richiamata, solo da chi sia portatore di una condanna in senso tecnico: chi è stato assolto e mai formalmente condannato non ha legittimazione attiva per chiedere la correzione di errori materiali o di fatto della Corte di cassazione mediante questo strumento.
  • Per ottenere l'apertura del procedimento ex art.625-bis è necessario dimostrare un errore materiale o di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione: non è sufficiente una mera contestazione valutativa o una diversa lettura del materiale probatorio; l'errore deve essere specifico e dimostrabile come percepibile oggettivamente.
  • Se la doglianza concerne omissioni di esame di atti o di argomentazioni, il ricorrente deve provare che l'omissione sia stata decisiva e riconducibile a un errore percettivo o materiale, non a una diversa valutazione giuridica dell'elemento probatorio.
  • La possibilità di invocare modifiche legislative (es. d.lgs. n.188/2021) o la tutela della facoltà di non rispondere ex art.64 c.p.p. richiede comunque che il ricorrente superi i limiti di legittimazione: anche argomenti sostanziali restano inammissibili se manca la legittimazione processuale.
  • Prima di proporre rimedi straordinari contro decisioni di legittimità in materia di indennizzo per ingiusta detenzione, valutare attentamente la propria qualifica soggettiva (condannato o no) e prediligere i rimedi ordinari idonei; il rischio di condanna alle spese e ad oneri a favore della Cassa delle ammende rende opportuno un'analisi preventiva accurata.

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