Cassazione Penale, Sentenza n. 33055/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Quaglia impugna la sentenza del 21/01/2021 della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia per truffa aggravata e sostituzione di persona. Ha dedotto: (i) errata qualificazione del fatto come truffa ex art. 640 c.p., sostenendo invece che si trattava di appropriazione indebita (richiamando rapporti di mandato e rappresentanza e gli artt. 1704, 1753, 1888, 1903 c.c.), poiché l'agente era autorizzato e i contratti con i clienti sarebbero validi; (ii) errata applicazione della normativa sulla sostituzione di persona (art. 494 c.p.), contestando che la sua qualifica di agente fosse ormai revocata e che la revoca non fosse tuttora efficace per mancata ricezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva accertato che le somme riscosse erano riferite a polizze inesistenti e che Quaglia aveva fatto apparire come reali coperture assicurative non esistenti (artificio, ingiusto profitto e induzione in errore), configurando la truffa. Sulla sostituzione di persona la Cassazione ha osservato che la revoca dell'incarico era documentalmente provata con una lettera della compagnia, parte degli atti, e non era stata contestata da Quaglia; quindi le argomentazioni del ricorso non contrastano con le risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito ma propongono una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Per questi motivi è stata disposta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la fattispecie della truffa: esistenza di artifici (fingere polizze), induzione in errore delle vittime e conseguente ingiusto profitto derivante dalla riscossione di somme per prodotti inesistenti.
art. 646 c.p.
Richiamato dal ricorrente come norma alternativa (appropriazione indebita), la Cassazione ha ritenuto non sussistente perché le somme non erano correlate a polizze effettivamente stipulate; dunque non si trattava di appropriazione di beni dovuti al titolare del rapporto contrattuale.
art. 494 c.p.
Il reato di sostituzione di persona è stato ritenuto contestabile sulla base della condotta consistente nel dichiarare una qualità (agente UnipolSai) non corrispondente alla situazione reale: la revoca dell'incarico risultava documentalmente provata e non contrastata.
artt. 1704, 1753, 1888, 1903 c.c.
Richiamati dal ricorrente per inquadrare il rapporto con la compagnia come mandato e rappresentanza e dimostrare la legittimità delle riscossioni; i giudici di merito hanno però escluso la sussistenza di rapporti concretamente produttivi di polizze, rendendo irrilevante tale inquadramento per la qualificazione penale dei fatti.
artt. 1334 e 1335 c.c.
Citati dal ricorrente in ordine alla rappresentazione e validità degli atti negoziali; la decisione di merito ha ritenuto che le censure non contrastassero le risultanze probatorie raccolte e documentate.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione del processo senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, modalità adottata nella trattazione in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamata nella motivazione per il principio secondo cui l'aspecificità del motivo di ricorso (mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata) determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Per distinguere truffa e appropriazione indebita occorre verificare se esista un rapporto negoziale effettivo e se le somme ricevute corrispondano a prestazioni effettivamente dovute: la simulazione di contratti inesistenti integra la truffa.
- Se la parte resistente produce documentazione che prova la revoca di un incarico o la perdita di una qualifica, la sua efficacia probatoria, se non contestata con elementi documentali contrari, può essere decisiva per la qualificazione del fatto.
- In Cassazione è inammissibile porre censure che si limitino a proporre una diversa valutazione dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua e fondata sulle risultanze processuali; occorre focalizzarsi su violazioni di norme o vizi specifici della motivazione.
- I motivi generici o non confrontati con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata sono aspecifici e possono determinare l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
- Nel processo penale, la perdita della qualifica professionale/mandato è atto recettizio: la prova della comunicazione al destinatario o di altri effetti della revoca assume rilievo decisivo; l'assenza di contestazione documentale ne rafforza l'efficacia probatoria.
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