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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33055/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quaglia impugna la sentenza del 21/01/2021 della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia per truffa aggravata e sostituzione di persona. Ha dedotto: (i) errata qualificazione del fatto come truffa ex art. 640 c.p., sostenendo invece che si trattava di appropriazione indebita (richiamando rapporti di mandato e rappresentanza e gli artt. 1704, 1753, 1888, 1903 c.c.), poiché l'agente era autorizzato e i contratti con i clienti sarebbero validi; (ii) errata applicazione della normativa sulla sostituzione di persona (art. 494 c.p.), contestando che la sua qualifica di agente fosse ormai revocata e che la revoca non fosse tuttora efficace per mancata ricezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva accertato che le somme riscosse erano riferite a polizze inesistenti e che Quaglia aveva fatto apparire come reali coperture assicurative non esistenti (artificio, ingiusto profitto e induzione in errore), configurando la truffa. Sulla sostituzione di persona la Cassazione ha osservato che la revoca dell'incarico era documentalmente provata con una lettera della compagnia, parte degli atti, e non era stata contestata da Quaglia; quindi le argomentazioni del ricorso non contrastano con le risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito ma propongono una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Per questi motivi è stata disposta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la fattispecie della truffa: esistenza di artifici (fingere polizze), induzione in errore delle vittime e conseguente ingiusto profitto derivante dalla riscossione di somme per prodotti inesistenti.

  • art. 646 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma alternativa (appropriazione indebita), la Cassazione ha ritenuto non sussistente perché le somme non erano correlate a polizze effettivamente stipulate; dunque non si trattava di appropriazione di beni dovuti al titolare del rapporto contrattuale.

  • art. 494 c.p.

    Il reato di sostituzione di persona è stato ritenuto contestabile sulla base della condotta consistente nel dichiarare una qualità (agente UnipolSai) non corrispondente alla situazione reale: la revoca dell'incarico risultava documentalmente provata e non contrastata.

  • artt. 1704, 1753, 1888, 1903 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per inquadrare il rapporto con la compagnia come mandato e rappresentanza e dimostrare la legittimità delle riscossioni; i giudici di merito hanno però escluso la sussistenza di rapporti concretamente produttivi di polizze, rendendo irrilevante tale inquadramento per la qualificazione penale dei fatti.

  • artt. 1334 e 1335 c.c.

    Citati dal ricorrente in ordine alla rappresentazione e validità degli atti negoziali; la decisione di merito ha ritenuto che le censure non contrastassero le risultanze probatorie raccolte e documentate.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione del processo senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, modalità adottata nella trattazione in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamata nella motivazione per il principio secondo cui l'aspecificità del motivo di ricorso (mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata) determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per distinguere truffa e appropriazione indebita occorre verificare se esista un rapporto negoziale effettivo e se le somme ricevute corrispondano a prestazioni effettivamente dovute: la simulazione di contratti inesistenti integra la truffa.
  • Se la parte resistente produce documentazione che prova la revoca di un incarico o la perdita di una qualifica, la sua efficacia probatoria, se non contestata con elementi documentali contrari, può essere decisiva per la qualificazione del fatto.
  • In Cassazione è inammissibile porre censure che si limitino a proporre una diversa valutazione dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua e fondata sulle risultanze processuali; occorre focalizzarsi su violazioni di norme o vizi specifici della motivazione.
  • I motivi generici o non confrontati con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata sono aspecifici e possono determinare l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
  • Nel processo penale, la perdita della qualifica professionale/mandato è atto recettizio: la prova della comunicazione al destinatario o di altri effetti della revoca assume rilievo decisivo; l'assenza di contestazione documentale ne rafforza l'efficacia probatoria.

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