Cassazione Penale, Sentenza n. 22269/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/01/2024 che aveva rigettato la sua istanza di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) relativa a una pena di 11 mesi e 27 giorni. Il motivo del ricorso per cassazione era un unico vizio processuale: la nullità dell'ordinanza per omessa notifica all'avvocato di fiducia (nomina depositata il 15/03/2023) dell'avviso di fissazione dell'udienza successiva alla riserva (e dei successivi rinvii), con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché le comunicazioni erano state inviate al precedente difensore revocato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla omessa notifica. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (e del rinvio) integra nullità assoluta e insanabile dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. In precedenza il Tribunale di Sorveglianza aveva sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è assimilata al vizio previsto da questa norma e integra una nullità rilevante che incide sull'intervento dell'interessato e sulla sua assistenza tecnica.
art. 179, comma 1 c.p.p.
La nullità di cui all'art. 178, comma 1, quando ricorre, determina l'annullabilità degli atti derivanti, compresa l'ordinanza conclusiva: la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare la nullità assoluta e insanabile.
art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamata in relazione alla misura da adottare in caso di nullità assoluta nell'ambito del ricorso per cassazione: permette l'annullamento con rinvio quando sussiste una causa di nullità ex art. 179 c.p.p.
art. 604, comma 4 c.p.p.
Connesso all'art. 623 per definire l'operatore da seguire: sancisce la regola secondo cui, accertata una nullità ex art. 179, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio, applicata dalla Corte nella fattispecie.
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza o del suo rinvio al difensore di fiducia integra una nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi; tale nullità è insanabile e giustifica l'annullamento degli atti.
- La notifica deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato e in carica: l'invio delle comunicazioni al precedente difensore revocato viziamente esclude il contraddittorio e viola il diritto di difesa.
- In caso di accertata nullità assoluta per violazione del contraddittorio, la Corte di Cassazione tende ad annullare con rinvio per nuovo giudizio (non a mero annullamento senza rinvio), in applicazione degli artt. 623 e 604 c.p.p. se del caso.
- Il difensore e il ricorrente devono vigilare tempestivamente sulla corretta ricezione degli avvisi di udienza; la tempestiva segnalazione dell'omessa notifica può sostenere la richiesta di sospensione dell'esecutività e il ricorso per nullità.
- Nei procedimenti di sorveglianza la regola del contraddittorio e delle notifiche segue principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità: omissioni procedurali rilevanti sul piano della difesa personale comportano conseguenze processuali gravi.
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