Sentenza n. 16847/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ANAC di primo inquadramento al livello 0 della carriera direttiva, adottati nel 2022 e confermati nel 2023, e relative delibere nn. 465/2022 e 417/2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva impugnato il provvedimento di inquadramento dell’8 novembre 2022 e la delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, poi anche il provvedimento del 18 ottobre 2023 e la delibera n. 417 del 13 settembre 2023, che avevano confermato il nuovo inquadramento. Sosteneva che ANAC avesse dato esecuzione solo formale alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, attribuendogli il livello 0 della carriera direttiva senza un’effettiva valutazione individuale della professionalità acquisita. Deduceva la mancata valorizzazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché difetto di istruttoria e violazione della parità di trattamento rispetto al personale assunto successivamente. Chiedeva l’annullamento degli atti, la ricostruzione della carriera, il riesame del procedimento, la rideterminazione del trattamento economico e il pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. In udienza aveva inoltre chiesto il rinvio in ragione della pendenza di un appello contro un’altra sentenza del TAR e di un distinto procedimento di inquadramento relativo a personale assunto tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il differimento è ammesso solo in casi eccezionali e la pendenza dell’appello e del procedimento riguardante una diversa categoria di dipendenti non configurava una pregiudizialità rilevante. Ha quindi ritenuto manifestamente infondato il ricorso alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem. Ha respinto le censure di violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, richiamando le pronunce che avevano riconosciuto la legittimità dei criteri adottati da ANAC: l’anzianità di servizio, l’ultimo livello di inquadramento nella qualifica di appartenenza e i livelli stipendiali aggiuntivi sono stati ritenuti parametri idonei a valorizzare la professionalità nel rispetto del criterio della contiguità giuridica e dell’autonomia regolamentare dell’Autorità. È stata inoltre ritenuta articolata l’istruttoria, anche con coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; le allegazioni di pregiudizio individuale e di danno economico sono state considerate generiche o non provate. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
È noto che ai sensi dell’art. 73 c. a., comma 1 bis, il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è consentito eccezionalmente quando sia dimostrata la pregiudizialità di un parallelo giudizio; la mera pendenza di altri procedimenti non è sufficiente.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il TAR richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una propria precedente decisione su questioni sostanzialmente identiche, ritenendola pertinente anche nel giudizio in esame.
Le domande di condanna alla ricostruzione della carriera, al riesame dell’inquadramento e alla rideterminazione del trattamento retributivo sono respinte, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Il testo menziona l’art. 2058 c.c. soltanto nella formulazione della domanda di risarcimento in forma specifica e non ne sviluppa un’applicazione o interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammissibile solo in casi eccezionali, quando sia dimostrato un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un parallelo giudizio; non basta la pendenza di un diverso procedimento riguardante una categoria distinta di destinatari.
- Nel rideterminare gli inquadramenti del personale in attuazione del criterio della contiguità giuridica, un’autorità indipendente può avvalersi di parametri oggettivi come l’anzianità di servizio e l’ultimo livello posseduto nella qualifica di appartenenza, valorizzando così la professionalità già considerata per il conseguimento di tale qualifica, senza dover riprodurre puntualmente i livelli adottati da un’altra amministrazione.
- La censura di mancata valorizzazione della professionalità o di disparità di trattamento richiede allegazioni specifiche sul pregiudizio concretamente subito; deduzioni generiche e non supportate da riscontri probatori non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’inquadramento.
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