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Sentenza

Sentenza n. 1103/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del verbale n. 317 del 6.2.2024 della Commissione Esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nella parte in cui la Commissione stessa, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, estratto dalla busta 789 contenente gli elaborati della dott.ssa Costanza Borri, ha dichiarato non idonea la candidata ricorrente; - dell’allegato C al predetto verbale n. 317 del 6.2.2024; - dell’elenco dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale, reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 3.7.2024, nella parte in cui non indica la ricorrente, dott.ssa Costanza Borri; - di ogni altro atto connesso, correlato e/o comunque consequenziale, anche allo stato non conosciuto quanto ai motivi aggiunti: - del Decreto del Ministero Giustizia del 15.5.2025, successivamente pubblicato, di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nonché di ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, ivi incluse: - la graduatoria dei vincitori; - l’avviso in data 16.5.2025 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle sedi disponibili; - il Decreto del Ministero della Giustizia del 12.6.2025 di nomina e assegnazione delle sedi ai partecipanti del concorso;

Giustizia amministrativa202410863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità nella correzione del primo elaborato scritto del concorso notarile, con conseguente mancata ammissione alla prova orale, nonché graduatoria finale e atti conclusivi del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice che, dopo la lettura del primo elaborato di diritto civile, l'aveva dichiarata non idonea senza esaminare gli altri due elaborati, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006. Ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che i due errori qualificati dalla commissione come ostativi — la mancata esplicitazione del collegamento tra dati catastali e planimetria e l'estensione della rinuncia all'azione di restituzione all'intera donazione anziché al solo bene interessato — fossero insussistenti o comunque conformi alla traccia e giuridicamente corretti. Ha contestato anche i rilievi non ostativi relativi alla mancata previsione di una garanzia concernente una servitù, all'indicazione della servitù tra le formalità pregiudizievoli e all'insufficiente approfondimento della parte teorica. Infine, ha dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi alla prova orale, assumendo che nei loro elaborati fossero presenti soluzioni analoghe, e con motivi aggiunti ha impugnato per invalidità derivata la graduatoria finale, l'avviso di pubblicazione e il decreto di nomina e assegnazione delle sedi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ricostruito la disciplina del concorso notarile, rilevando che l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 consente di interrompere la correzione quando dal primo o dal secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, ossia errori ostativi indicativi di lacune insanabili. Ha ritenuto logico e coerente il giudizio della commissione sulla rinuncia all'azione di restituzione: poiché la traccia riguardava la tutela dell'acquirente del solo bene assegnato a uno dei donatari e la volontà dell'acquirente e del terzo era riferita alle azioni proponibili nei confronti del solo acquirente, la rinuncia avrebbe dovuto essere limitata a quel bene. L'estensione della rinuncia all'intera donazione imponeva invece al terzo un sacrificio maggiore di quello prospettato nella traccia e costituiva, da sola, grave insufficienza idonea a sorreggere la non idoneità. Anche il rilievo relativo alla clausola catastale è stato ritenuto non manifestamente illogico, perché la dichiarazione resa non esplicitava il collegamento univoco tra i dati catastali dell'immobile trasferito e la specifica planimetria allegata. Sono stati inoltre ritenuti non illogici i rilievi concernenti la mancata garanzia sulla servitù, la qualificazione della servitù attiva come formalità pregiudizievole e l'insufficiente approfondimento teorico. Il giudice ha ribadito che le valutazioni delle commissioni di concorso sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituzione del giudizio giudiziale a quello della commissione. La censura di disparità di trattamento è stata respinta sia per insufficienza della prova — la tabella comparativa prodotta non era sufficiente — sia perché il confronto deve riguardare l'intero percorso logico-giuridico degli elaborati e non singoli errori isolati. La graduatoria e gli atti successivi sono stati conseguentemente ritenuti legittimi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 166/2006

    La commissione, di regola, formula il giudizio complessivo di idoneità dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati scritti.

  • art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006

    nullità o gravi insufficienze

    La presenza di nullità o gravi insufficienze nei primi due elaborati consente alla commissione di dichiarare non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi; tali errori ostativi esprimono lacune di particolare gravità.

  • art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985

    La norma è richiamata nell'elaborato della candidata in relazione alla dichiarazione di conformità catastale; il TAR ritiene non manifestamente illogico il rilievo della commissione circa la mancata esplicitazione del collegamento tra dati catastali e planimetria allegata.

Massime di principio

  • Nel concorso notarile, la commissione può interrompere la correzione degli elaborati e dichiarare non idoneo il candidato quando dal primo o dal secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, qualificabili come errori ostativi ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006.
  • La valutazione della commissione esaminatrice costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o di evidente travisamento dei fatti; non è consentito sostituire al giudizio della commissione una diversa valutazione della correttezza delle soluzioni concorsuali.
  • Nella valutazione di un elaborato concorsuale, la soluzione proposta deve rispettare la situazione concreta e le precise indicazioni della traccia; una soluzione che imponga a una parte un sacrificio più ampio di quello oggetto della volontà rappresentata nella traccia può essere qualificata come grave insufficienza.
  • La disparità di trattamento nelle prove concorsuali non può essere dimostrata mediante il raffronto isolato di singoli errori presenti in elaborati diversi: il confronto deve considerare l'intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati e richiede adeguati elementi probatori.
  • La motivazione sintetica e standardizzata del giudizio di non idoneità è ammissibile quando consenta di ricostruire i rilievi mossi al candidato e di verificare, anche esternamente, l'applicazione dei criteri predeterminati dalla commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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