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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19885/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione impugnano la conferma della responsabilità per detenzione illegale di arma da guerra e ricettazione (unificate per continuazione) e contestano la motivazione che avrebbe attribuito alle ricorrenti la disponibilità dell'immobile in cui furono rinvenute armi, munizioni e stupefacente. Si deduce l'insufficienza probatoria: si sostiene che lo spazio era abitato in precedenza da altri, che lo stupefacente era occultato e non necessariamente recente, che le armi erano in pessime condizioni (con difetto di funzionamento) e non meramente da guerra, che la responsabilità poteva essere di terzi (congiunti) e che, in subordine, i fatti andavano riqualificati come favoreggiamento o si doveva escludere la punibilità; inoltre è lamentato il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui le imputate avevano disponibilità dell'immobile (collegamento tramite veranda, escrementi del cane, mancanza di altri residenti) e che gli elementi convergenti (freschezza della marijuana, assenza di muffe e ragnatele nel nascondiglio) indicavano occultamento recente e uso comune per custodire stupefacente e armi. Ha ritenuto l'arma "mitraglietta marca \"k Glogg\"" idonea al tiro a raffica nonostante rilievi su funzionamento, e il fucile Falconet 2000 con matricola cancellata come indice di provenienza delittuosa, giustificando la ricettazione. Ha confermato che termini di prescrizione non erano decorso grazie alle sospensioni previste dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n.18. Ha pertanto respinto i motivi di fatto e di diritto, dichiarato inammissibili le censure sulle attenuanti generiche e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si ricorda che la Corte d'appello aveva già ridotto la pena a 2 anni e 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)

    art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18

    Applicata la sospensione dei termini di prescrizione prevista per il periodo emergenziale, con conseguente interruzione del decorso della prescrizione per il periodo indicato.

  • art. 379 cod. pen.

    I giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto che non sussistano gli estremi per la riqualificazione in favoreggiamento, poiché la condotta investigata si configurava come ricezione, detenzione illegale e perdurante occultamento, non come mera agevolazione.

  • art. 384 cod. pen.

    La doglianza sulla possibile esclusione della punibilità ex art. 384 è stata respinta: la qualificazione e le modalità della condotta non consentivano l'applicazione della norma invocata.

Massime di principio

  • La disponibilità di un immobile e quindi la responsabilità per beni ivi rinvenuti può essere ricavata da elementi indiretti e convergenti (accesso effettivo, collegamenti con l'abitazione, tracce recenti d'uso come escrementi, assenza di altri occupanti).
  • La freschezza dello stupefacente (odore intenso, assenza di muffe, stato non essiccato) e l'assenza di ragnatele nel vano di occultamento sono indici utili a ritenere un occultamento recente e a collegare la detenzione allo stesso periodo delle armi rinvenute.
  • Caratteristiche tecniche dell'arma (realizzazione artigianale, assenza di punzoni di prova, cancellazione matricola, conformazione idonea al tiro a raffica) possono concorrere a desumere la provenienza delittuosa e a sostenere l'accusa di ricettazione anche in assenza della prova puntuale del reato presupposto.
  • La Cassazione, rispetto ai fatti e alle valutazioni di merito, controlla la correttezza del ragionamento e la logicità della motivazione: se la motivazione è congrua e sorretta da elementi probatori, i rilievi meramente rivalutativi sono destinati a essere rigettati.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto in favoreggiamento è necessario dimostrare che l'atteggiamento del soggetto si sia concretizzato soltanto nel facilitare la detenzione altrui e non nella ricezione, detenzione o occultamento del bene.
  • Le sospensioni normative (es. disposizioni emergenziali) devono essere computate ai fini del decorso della prescrizione e possono impedire l'estinzione del reato.
  • Le attenuanti generiche richiedono un concreto riscontro nel comportamento processuale e nella personalità; mere affermazioni non supportate da elementi concreti difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.

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