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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 16405 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva rideterminato in lire 129.000.000 la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di un'azienda, originariamente accertata dall'Agenzia in lire 193.000.000 ai fini IRPEF 2000. I motivi riguardavano: la presunta nullità della notifica del questionario effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; la conseguente nullità dell'avviso di accertamento; il difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione del questionario; e l'illegittimo utilizzo, ai fini delle imposte dirette, del valore accertato per l'imposta di registro e successivamente definito mediante condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente la relata di notifica, impedendo alla Corte di verificare il vizio denunciato; di conseguenza, il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: l'Amministrazione finanziaria può determinare presuntivamente la plusvalenza sulla base del valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro, presumendo che tale valore corrisponda al prezzo effettivamente incassato. Spetta al contribuente fornire elementi, anche indiziari, per dimostrare che il prezzo reale era inferiore. La definizione per condono dell'accertamento relativo all'imposta di registro non produce giudicato sostanziale ai fini IRPEF, ma non impedisce all'Ufficio di utilizzare quel valore come elemento presuntivo. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento di Euro 5.800,00 per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Articoli 139 e 140 c.p.c.

    La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è utilizzabile quando non sia possibile effettuare la consegna secondo le modalità previste dall'art. 139 c.p.c.

    La contestazione della notifica richiede, in Cassazione, l'indicazione precisa degli elementi che dimostrano il vizio. Il ricorrente deve trascrivere integralmente la relata di notifica, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

  • Legge n. 890 del 1982, articolo 8

    La censura relativa alla notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta assorbita dopo la dichiarazione di inammissibilità del motivo concernente la notifica del questionario.

  • Legge n. 212 del 2000, articoli 6 e 7

    Le questioni relative agli obblighi informativi, alla motivazione dell'atto e all'allegazione del questionario non sono state esaminate nel merito perché assorbite dall'inammissibilità del primo motivo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 86

    La plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda può essere accertata sulla base della differenza tra il valore di cessione presunto e il costo fiscalmente riconosciuto, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare un corrispettivo effettivo inferiore.

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 16

    La definizione mediante condono della controversia relativa all'imposta di registro non determina un giudicato sostanziale sul valore dell'azienda e non vincola automaticamente la determinazione della plusvalenza ai fini IRPEF.

  • Articolo 2909 c.c.

    La cessazione della materia del contendere conseguente al condono non produce effetti di giudicato sostanziale sulla questione del valore, sicché l'accertamento ai fini IRPEF resta autonomo.

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze da cessione d'azienda, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare il valore accertato ai fini dell'imposta di registro come base presuntiva per determinare il prezzo effettivamente incassato e la conseguente plusvalenza.
  • La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando, anche mediante elementi indiziari, che il prezzo effettivamente percepito era inferiore al valore di mercato accertato.
  • Il condono o la definizione della controversia relativa all'imposta di registro non vincola automaticamente l'accertamento ai fini IRPEF e non crea un giudicato sul valore della plusvalenza.
  • Quando si denuncia in Cassazione un vizio di notifica o una violazione processuale, è necessario riportare nel ricorso tutti gli elementi rilevanti, inclusa la trascrizione integrale della relata; un richiamo generico può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • Le diverse imposte possono avere criteri di determinazione differenti: per l'imposta di registro rileva il valore di mercato, mentre per l'IRPEF rileva la plusvalenza effettivamente realizzata. Tuttavia, il valore di mercato può costituire una presunzione del prezzo di vendita, salvo prova contraria.

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