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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione, definito in sede di adesione dall'acquirente ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, con cui l'Agenzia aveva accertato un maggior valore ai fini dell'imposta di registro relativo alla cessione di aree edificabili oggetto di accordo urbanistico con il Comune (14.10.2003). In base all'accordo C.P. aveva ceduto aree al Comune (valore riconosciuto €616.474,87) e ottenuto edificabilità su residue porzioni; successivamente, con contratto del 30.03.2007, vendette le aree per €1.530.000,00 mentre l'ufficio ne accertò il valore in aumento a €1.999.000,00. Oltre alla contestazione del maggior valore per registro, il ricorrente chiedeva di dichiarare l'inutilizzabilità di tale accertamento ai fini IRPEF.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché la sentenza favorevole sull'accertamento IRPEF riguardava atto diverso. Sul merito ha ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997 (art. 1, comma 2; art. 12, comma 4; art. 3, comma 4), la definizione con adesione anche di un solo coobbligato determina la perdita di efficacia degli avvisi d'accertamento relativi alla pretesa tributaria e rende l'atto non soggetto a impugnazione: ne consegue che il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale ad agire contro un atto ormai inefficace. La possibile utilizzazione del maggior valore per la rideterminazione del reddito IRPEF non costituisce di per sé un pregiudizio attuale da far valere in quel giudizio e deve essere impugnata in un distinto processo. La Corte ha inoltre richiamato principi civilistici (art. 1292 c.c.) e giurisprudenza secondo cui il diritto di regresso tra coobbligati richiede che l'obbligazione del terzo sia divenuta certa e opponibile. Condannato il ricorrente alle spese in favore dell'Amministrazione per Euro 5.600,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 2

    "l'accertamento può essere definito con adesione -anche di uno solo dei coobbligati..."

    La Corte ha interpretato che la definizione con adesione resa anche da un solo coobbligato comporta l'efficacia estintiva per tutti i coobbligati rispetto all'accertamento definito.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, comma 4

    "al perfezionamento dell'adesione, anche di uno solo degli obbligati, consegue la perdita di efficacia degli avvisi d'accertamento relativi alla pretesa tributaria"

    L'adesione determina la perdita di efficacia degli avvisi d'accertamento, rendendoli inutilizzabili e non impugnabili dai coobbligati che non hanno sottoscritto.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 4

    "l'accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione..."

    Impossibilità di impugnare l'accertamento già definito con adesione: la Corte ne ha fatto derivare la mancanza di interesse ad agire del ricorrente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo assorbita la questione dal principio di perdita di efficacia dell'atto definito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67

    Citato dal ricorrente in relazione alla censura sull'accertamento induttivo del valore, ma la Corte ha ritenuto assorbite le censure e ha deciso sul presupposto dell'inosservabilità dell'interesse ad agire.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per rilevare l'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.

  • Codice Civile, art. 1292

    Richiamato per il principio che l'adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri; usato per affermare che la definizione per un coobbligato estingue l'obbligazione per gli altri.

  • Codice Civile, art. 1299 e art. 1203 (richiamo giurisprudenziale)

    Richiamati indirettamente dalla giurisprudenza citata: il diritto di regresso verso un terzo richiede che l'obbligazione di quest'ultimo sia certa e opponibile, quindi senza tale certezza non è possibile azione di regresso.

Massime di principio

  • La definizione con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997 resa anche da un solo coobbligato produce la perdita di efficacia degli avvisi d'accertamento relativi alla stessa pretesa tributaria e rende tali atti non impugnabili dagli altri coobbligati.
  • Per avere interesse ad impugnare un avviso è necessario un pregiudizio concreto e attuale: la mera possibilità che l'accertamento definito sia utilizzato dall'Amministrazione per altri atti (es. rideterminazione IRPEF) non basta; tali atti vanno impugnati separatamente.
  • Il venditore/contribuente che ha pagato o subìto un accertamento definito in adesione da altro coobbligato difficilmente potrà promuovere azione di regresso se l'obbligazione del terzo non è stata resa certa e opponibile nei suoi confronti (principi artt. 1299 e 1203 c.c.).
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare chi ha sottoscritto l'adesione e l'effetto estintivo della stessa: spesso è necessario contestare in giudizi distinti gli atti tributari consequenziali (es. atti IRPEF) piuttosto che l'accertamento già definito.
  • Documentare sempre l'esistenza di un pregiudizio attuale e concreto derivante dall'atto impugnato per superare l'eccezione di mancanza di interesse ad agire; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato improcedibile o rigettato.

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