Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/12/2015 n. 10171 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Valutazione del reddito di impresa - Valutazione delle operazioni commerciali infragruppo (cd. Transfer pricing) - Valutazione in base al valore normale dei beni e servizi ex art. 110 T.U.I.R. - Ripartizione dell'onere della prova della normalità del prezzo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che l'onere probatorio non grava integralmente su una sola parte, ma varia in base alla natura della posta reddituale. Il Fisco deve provare la rettifica da transfer pricing relativamente ai ricavi o agli altri componenti positivi; il contribuente deve provare l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti. Il testo non indica l'esito concreto del ricorso né consente di stabilire se sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la valutazione, ai fini IRES, delle operazioni commerciali infragruppo secondo la disciplina del transfer pricing. In particolare, viene chiarito come debba essere ripartito l'onere della prova in relazione alla normalità dei prezzi e alla deducibilità dei costi. Per i componenti positivi del reddito, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la fondatezza della rettifica e l'esistenza di condizioni non conformi al valore normale. Per i componenti negativi, invece, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza dei costi e la loro inerenza all'attività d'impresa, in applicazione del principio di vicinanza della prova.

Norme richiamate

  • Art. 110 del T.U.I.R.

    valutazione in base al valore normale dei beni e servizi

    La norma costituisce il riferimento per la valutazione delle operazioni infragruppo ai fini del transfer pricing. La rettifica deve essere sostenuta dall'Amministrazione finanziaria mediante la prova dei presupposti che giustificano l'applicazione del valore normale.

  • Principio di vicinanza della prova

    L'onere della prova è attribuito alla parte che si trova nella posizione più agevole per fornire gli elementi probatori. Di conseguenza, il contribuente deve documentare l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti, mentre il Fisco deve provare la fondatezza della rettifica sui componenti positivi.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing, per contestare ricavi o componenti positivi l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta della non conformità dei prezzi applicati al valore normale o alle condizioni di libera concorrenza.
  • Il contribuente non può limitarsi a dedurre costi infragruppo: deve dimostrarne l'effettiva esistenza, l'inerenza e, ove contestato, la congruità, conservando contratti, fatture, evidenze dei servizi ricevuti e documentazione sui criteri di determinazione dei prezzi.
  • La ripartizione dell'onere della prova dipende dalla natura della posta: il Fisco prova i presupposti della maggiore imposizione sui ricavi, mentre il contribuente prova i presupposti della deduzione dei costi.
  • La sola appartenenza a un gruppo societario non dimostra automaticamente l'irregolarità dei prezzi, ma rende particolarmente importante una documentazione idonea a giustificare le condizioni economiche delle operazioni infragruppo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.