Cassazione Civile, Ordinanza n. 30764/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva promosso, ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011, un giudizio per ottenere la liquidazione di compensi professionali per attività difensiva svolta in favore di due clienti in più controversie civili. Il Tribunale aveva declinato la competenza in favore della Corte d'appello quale giudice che aveva definito per ultimo il merito, escludendo il foro del consumatore; riassunta la causa davanti alla Corte d'appello, questa aveva accolto l'eccezione dei clienti di abusivo frazionamento del credito e dichiarato improponibile la domanda. Il ricorrente per cassazione ha censurato, con quattordici motivi, la declaratoria di improponibilità per abusivo frazionamento, la mancata considerazione di un precedente giudicato favorevole, la mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio e la liquidazione solo parziale delle spese. In sintesi, ha sostenuto che i crediti erano distinti, derivavano da titoli diversi e non vi era obbligo di cumularli in un unico giudizio, né poteva essere preclusa la competenza del Tribunale di Forlì o il rilievo del foro del consumatore; inoltre contestava la compensazione parziale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla competenza e al foro del consumatore, ha rigettato le doglianze sul preteso giudicato esterno, ma ha accolto i motivi centrali sulla declaratoria di abusivo frazionamento del credito. Ha affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo apodittico e astratto, senza verificare in concreto se i singoli crediti fossero effettivamente riconducibili al medesimo ambito oggettivo di giudicato o fondati su fatti costitutivi analoghi, né se esistesse un apprezzabile interesse del creditore alla tutela frazionata. Ha inoltre rilevato che, dato che le varie cause erano state dichiarate in parte incompetenti verso uffici giudiziari diversi, non poteva valorizzarsi in modo generalizzato la pendenza contemporanea di tutti i giudizi. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione dell'abusivo frazionamento secondo i principi richiamati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
richiamato come rito sommario con cui era stato introdotto il giudizio di liquidazione del compenso professionale.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
individuato come norma attributiva della competenza funzionale al giudice che ha deciso per ultimo la controversia cui il compenso si riferisce.
art. 45 c.p.c.
il regolamento di competenza d'ufficio è qualificato come strumento discrezionale del giudice, non surrogabile dall'inerzia della parte.
art. 42 c.p.c.
ricordato come rimedio che la parte avrebbe dovuto utilizzare per contestare la decisione sulla competenza.
art. 274 c.p.c.
richiamato quale parametro per valutare l'eventuale riunione delle cause connesse pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario.
art. 2909 c.c.
evocato per il giudicato sostanziale, ma ritenuto non decisivo nella specie rispetto alla questione processuale dell'abusivo frazionamento.
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato formale, che in tema di improponibilità per frazionamento non preclude la riproposizione unitaria della domanda.
art. 104 c.p.c.
indicato come possibile sede di cumulo oggettivo delle pretese creditorie altrimenti frazionate.
art. 372 c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità della produzione in cassazione di documenti non consentiti, nella specie l'ordinanza sopravvenuta.
artt. 88 e 92 c.p.c.
richiamati per affermare che l'abusivo frazionamento, ove vi sia giudicato su una frazione, può incidere sulla regolazione delle spese.
art. 335 c.p.c.
richiamato per escludere la riunione obbligatoria dei ricorsi relativi a pronunce diverse, in assenza di identità di cause.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso relativi a violazione di legge, nullità della decisione e omesso esame di fatti decisivi.
art. 1175 c.c.
richiamato in relazione ai doveri di correttezza e alla censura sull'abusivo frazionamento del credito.
art. 1375 c.c.
richiamato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto e ai limiti del frazionamento processuale.
art. 2 Cost.
invocato dal ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in tema di giusto processo e durata ragionevole.
art. 47 Carta di Nizza
invocato dal ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.
Massime di principio
- In tema di abusivo frazionamento del credito, la domanda può essere dichiarata improponibile solo quando i singoli crediti, pur derivando da un rapporto di durata tra le stesse parti, siano suscettibili di rientrare nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato o siano fondati su fatti costitutivi medesimi o analoghi, senza che il creditore abbia un apprezzabile interesse alla tutela separata.
- La valutazione sull'esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla trattazione frazionata è rimessa al giudice di merito, ma deve essere sorretta da una motivazione concreta e specifica, non da affermazioni astratte o apodittiche.
- La mera pendenza di più cause tra le stesse parti non basta, da sola, a integrare abusivo frazionamento: occorre verificare la concreta omogeneità delle pretese e l'effettivo dispendio processuale che deriverebbe dalla loro separazione.
- Quando le diverse pretese siano state attratte a giudici diversi per effetto di pronunce di incompetenza, non è corretto fondare l'improponibilità sulla semplice simultaneità originaria delle cause; la verifica va compiuta con riguardo alle controversie effettivamente pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario.
- Il giudicato formatosi su una singola frazione di credito non impedisce, di per sé, di riesaminare la questione processuale dell'abusivo frazionamento in altri giudizi; tuttavia, se il giudicato si è già formato sulla frazione, il giudice deve decidere nel merito e regolare le spese tenendo conto del comportamento processuale abusivo.
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice e non può essere utilizzato per rimediare alla mancata impugnazione della parte contro la decisione sulla competenza.
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