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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35407/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che confermò le condanne per concorso in estorsione. Hanno proposto motivi identici: (1) mancata rinnovazione dell'audizione di testi dopo il mutamento della composizione del collegio (violazione art. 526 c.p.p. e diritto al contraddittorio); (2) inutilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla persona offesa (Lopreiato) perché ascritte a intercettazioni non autorizzate; (3) insufficienza di prova e contraddittorietà delle deposizioni a sostegno dell'assenza del reato; (4) diniego delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla rinnovazione dei testi, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il giudice, anche dopo mutamento della composizione, può valutare la non manifesta superfluità della rinnovazione e negarla se le circostanze sono già esaustivamente acquisite. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla presunta illiceità delle registrazioni: le registrazioni effettuate da un partecipante alla conversazione non costituiscono intercettazione tecnica e sono acquisibili come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. La Cassazione ha inoltre escluso errori logici evidenti nella valutazione della testimonianza della persona offesa e nella valutazione delle attenuanti; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 526 c.p.p. comma 2

    Richiamato come parametro di riferimento dalla censura: la Corte ha valutato che la mancata rinnovazione dell'audizione dei testi non costituisce automaticamente vizio se il giudice, esercitando il potere discrezionale, ritiene la rinnovazione manifestamente superflua.

  • art. 468 c.p.p.

    Norma sul procedimento per il mutamento del giudice e degli effetti probatori; richiamata insieme all'art. 493 per il principio che le parti possono chiedere la rinnovazione delle prove ma la loro ammissione resta soggetta al vaglio di non manifesta superfluità.

  • art. 493 c.p.p.

    Richiamata in connessione con l'art. 468: disciplina le modalità di rilievo delle dichiarazioni e la possibilità di nuova assunzione delle prove a seguito di modifiche del collegio.

  • art. 190 e art. 495 c.p.p.

    Indicati come limiti alla rinnovazione probatoria: il giudice valuta la non manifesta superfluità ai sensi di tali disposizioni prima di ammettere la ripetizione degli esami.

  • art. 511 comma 2 c.p.p.

    Richiamato nel contesto dell'eventuale lettura di atti assunti da collegio diversamente composto: il consenso delle parti non è necessario per la lettura quando la ripetizione non sia richiesta o non possibile.

  • art. 238 comma 5 c.p.p.

    Menziionato a titolo comparativo per spiegare come il giudice conservi poteri discrezionali di ammissione della prova anche dopo rinnovazione del dibattimento.

  • art. 267 c.p.p.

    Richiamato per distinguere le intercettazioni tecniche (soggette ad autorizzazione) dalle registrazioni effettuate da uno degli interlocutori, che non rientrano nel concetto tecnico di intercettazione.

  • art. 234 c.p.p. comma 1

    Base normativa per l'acquisizione come "documento" delle registrazioni fonografiche effettuate da un partecipante: il nastro è valutato come prova documentale.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato sul tema della motivazione: la Corte ritiene che la decisione di merito abbia offerto una motivazione completa e coerente, rispettando l'onere probatorio e i criteri di valutazione delle prove.

  • Cass. Sez. Un. sent. n. 2/1999, n. 1021/2001, n. 36747/2003, n. 4736/2019

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per definire i limiti e i criteri della rinnovazione probatoria dopo mutamento della composizione del collegio e per l'ammissibilità delle registrazioni fatte da un interlocutore; la Corte ha applicato tali precedenti per respingere i motivi.

Massime di principio

  • La mera variazione della composizione del collegio non determina automaticamente il diritto a rinnovare le prove: il giudice può negare la rinnovazione se ritiene la richiesta manifestamente superflua, previa valutazione ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p.
  • Le registrazioni effettuate da un partecipante alla conversazione non sono intercettazioni tecniche e sono acquisibili come documenti (art. 234 c.p.p.); la loro utilizzabilità è legittima salvo specifici vizi procedurali dimostrabili.
  • La Corte di Cassazione limita il sindacato sulle valutazioni di fatto e di attendibilità delle testimonianze: devono emergere illogicità manifeste, contraddittorietà non superata o errori di diritto per ottenere accoglimento in sede di legittimità.
  • Le doglianze che ripropongono in sostanza le stesse censure già esaminate in appello senza indicare errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • Per ottenere la rinnovazione di esami già svolti è utile indicare specificamente le ragioni per cui la testimonianza precedente non consente una valutazione completa o è necessaria per nuovi rilevanti elementi probatori; altrimenti il giudice può ritenere la ripetizione superflua.
  • Le contestazioni sull'applicazione o sul diniego di circostanze attenuanti richiedono un'attenta dimostrazione di travisamento o di illogicità della motivazione sulla sanzione per essere accolte in Cassazione.

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