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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23498/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dalla donazione, da parte di una socia accomandante, della propria quota del 50% di una società in accomandita semplice a favore del nipote. Gli altri soci non avevano prestato il consenso richiesto per l'opponibilità del trasferimento. Il tribunale aveva dichiarato il trasferimento inopponibile alla società ma aveva comunque condannato società e soci a corrispondere al donatario un importo pari al valore attualizzato della quota. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo il trasferimento inopponibile sia alla società sia ai soci e negando al donatario il diritto al valore della quota, sul rilievo che egli avrebbe potuto agire solo per il risarcimento verso la donante e i suoi eredi. Il ricorrente principale ha denunciato: omessa pronuncia sulle domande di accertamento della validità ed efficacia della donazione e di nullità degli atti successivi con cui la quota era stata riintestata e poi ritrasferita; violazione dell'art. 2322 c.c. per avere la corte d'appello assorbito questioni diverse e non avere considerato che la quota, validamente trasferita tra le parti, non sarebbe potuta rientrare nel patrimonio ereditario della donante; ulteriore violazione dell'art. 2322 c.c. per avere ritenuto insussistente il consenso della maggioranza dei soci, e per non avere applicato la disciplina del trasferimento mortis causa; infine, violazione dell'art. 2041 c.c. per il mancato riconoscimento di una somma corrispondente al valore della quota. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, l'improponibilità della domanda per clausola compromissoria statutaria, la prescrizione dei diritti societari azionati dal donatario e l'inopponibilità della clausola di prelazione alla donazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi secondo e terzo del ricorso principale, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente assorbito le domande relative alle successive vicende successorie e dispositive della quota, che erano autonome rispetto al tema dell'inopponibilità del trasferimento alla società e ai soci ex art. 2322 c.c. Ha invece rigettato il primo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale: ha escluso che la clausola compromissoria impedisse la domanda, perché il collegio arbitrale non si era mai costituito; ha confermato il mancato maturare della prescrizione; ha dichiarato inammissibile la censura sulla prelazione statutaria per difetto di specifica deduzione dei criteri ermeneutici violati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese, per nuovo esame delle domande rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia stata assorbita, espressamente o implicitamente, da altre statuizioni della sentenza; nel caso concreto, però, l'assorbimento dichiarato non copriva domande autonome

  • art. 2322 c.c.

    il consenso dei soci richiesto per il trasferimento inter vivos della quota di s.a.s. non incide sulla validità del negozio tra le parti, ma opera come condizione di opponibilità alla società e ai soci; il consenso deve essere esplicito e non può presumersi

  • art. 2041 c.c.

    la censura sul preteso arricchimento senza causa resta assorbita dall'accoglimento delle censure principali; la Corte non affronta il merito della domanda in questa sede

  • art. 810 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di arbitrato e nomina degli arbitri

  • art. 811 c.p.c.

    la sostituzione dell'arbitro presuppone un collegio già costituito; nel caso di mancata costituzione del collegio, per decesso degli arbitri nominati e mancata designazione/accettazione del terzo arbitro, il procedimento non prosegue

  • art. 813 c.c.

    la costituzione del collegio arbitrale si perfeziona solo con l'accettazione di tutti gli arbitri componenti

  • art. 2943 c.c.

    la nomina dell'arbitro da parte della parte ha efficacia interruttiva della prescrizione

  • art. 2945 c.c.

    l'effetto sospensivo/interruttivo della prescrizione si protrae nel procedimento arbitrale finché non intervenga l'estinzione; nel caso concreto la Corte ha individuato il limite nell'ultima seduta degli arbitri, in mancanza di estinzione dichiarata

  • art. 2949 c.c.

    richiamato come termine quinquennale applicabile ai diritti societari azionati

  • art. 1362 c.c.

    il motivo sulla prelazione è stato dichiarato inammissibile perché non censurava l'interpretazione della clausola mediante specifica deduzione dei canoni ermeneutici violati

  • art. 1363 c.c.

    richiamato implicitamente nel controllo dell'interpretazione complessiva della clausola statutaria

  • art. 34 d.lgs. n. 5/2003

    la sentenza rileva la nullità della clausola arbitrale per difformità ai requisiti sopravvenuti, ma tale statuizione non è stata impugnata

Massime di principio

  • In tema di omessa pronuncia, non ricorre il vizio quando il giudice abbia ritenuto una domanda assorbita da altra statuizione; tuttavia l'assorbimento deve essere riferibile anche alle questioni effettivamente autonome dedotte, altrimenti la decisione è censurabile per falsa applicazione della regola processuale.
  • Nel trasferimento inter vivos della quota di una società in accomandita semplice, il consenso dei soci previsto dall'art. 2322 c.c. non incide sulla validità del contratto tra cedente e cessionario, ma solo sulla sua opponibilità alla società e agli altri soci; il consenso non si presume neppure da circostanze indirette come la successiva acquisizione di quote ereditarie da parte di un socio.
  • La validità ed efficacia del trasferimento tra le parti e le vicende successorie successive costituiscono piano distinto rispetto all'opponibilità del trasferimento nell'ambito societario: il giudice deve esaminare separatamente le domande che investono la titolarità della quota in sede ereditaria e gli atti dispositivi successivi.
  • La domanda di arricchimento senza causa resta logicamente subordinata al diverso tema dell'efficacia del trasferimento e del pregiudizio subito, ma può essere assorbita se la cassazione apra comunque al riesame delle questioni principali.
  • In materia di arbitrato, la sostituzione dell'arbitro presuppone un collegio già costituito; se il collegio non si forma mai per mancata nomina/accettazione del terzo arbitro e per il decesso dei componenti designati, il procedimento si estingue per mancata costituzione dell'organo giudicante.
  • La nomina dell'arbitro da parte del soggetto interessato produce effetto interruttivo della prescrizione; in mancanza di una formale estinzione del procedimento arbitrale, l'effetto può permanere sino a un momento coerentemente individuato dal giudice di merito, purché motivato.
  • La censura contro l'interpretazione di una clausola statutaria o contrattuale è inammissibile se non indica specificamente quali criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. siano stati violati, non essendo sufficiente proporre una lettura alternativa della clausola.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneTestamentoPartecipazioni socialiImpugnazioniPrescrizione
RamiContrattiSuccessioniSocietarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causaPrescrizione

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