Sentenza n. 10701/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ex art. 55, co. 10, c.p.a. - del Decreto del Ministero della Cultura del 30 settembre 2024 recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi” pubblicato in GURI del 18 dicembre 2024 (doc. 1); - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi in particolare: - nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura ha chiesto di sottoporre al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui agli articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la questione riguardante una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata; - decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - verbale dell’adunanza generale del 28 novembre 2023 del Comitato consultivo permanente; - nota prot. 14890 del 1° dicembre 2023 con cui la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, ha indetto una consultazione scritta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo per copia privata; - verbale di eventuali audizioni avvenute nell’ambito dell’istruttoria; - verbale dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024 del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17 aprile 2024, ed il relativo verbale; - eventuali ulteriori atti e documenti inerenti e istruttori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della cultura del 30 settembre 2024 sulla disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che disciplina esenzioni e rimborsi dal compenso per copia privata previsto dagli artt. 71-sexies, 71-septies e 71-octies l. 633/1941. Ha dedotto: mancanza di criteri oggettivi e trasparenti per l'esenzione e il rimborso; illegittima attribuzione alla SIAE di poteri discrezionali e violazione delle regole di partecipazione procedimentale; erronea assoggettabilità al compenso delle vendite a persone giuridiche; impossibilità per produttori e importatori di fruire delle esenzioni e dei rimborsi, soprattutto nelle cessioni indirette tramite distributori; illegittimità del termine decadenziale di 120 giorni e degli oneri documentali; illegittimità della disciplina relativa ai prodotti esportati; illegittimità della disciplina transitoria e della sua applicazione retroattiva. Sono stati dedotti anche eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, conflitto di interessi e manifesta ingiustizia, nonché violazioni del diritto dell'Unione, della Costituzione e dell'art. 2697 c.c. È stato infine chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere della distributrice, in quanto soggetto solidalmente obbligato al versamento del compenso, e ammissibile l'intervento ad opponendum della Fondazione Copia Privata Italia, titolare di un interesse di fatto al rigetto del ricorso. Nel merito, ha affermato che il D.M. 2024 predetermina con sufficiente precisione le ipotesi di esenzione, distinguendo tra inidoneità tecnica del prodotto e destinazione a scopi manifestamente estranei alla copia privata, e individua analiticamente la documentazione necessaria. La SIAE svolge una verifica meramente applicativa e documentale, rientrante nei poteri di vigilanza attribuiti dall'art. 182-bis l. 633/1941, senza esercitare una discrezionalità costitutiva dei presupposti dell'esenzione; l'attività della SIAE, in tale ambito, non è soggetta alle regole procedimentali della l. 241/1990, avendo natura privatistica. Il compenso può gravare anche sulle vendite a persone giuridiche, poiché i dispositivi possono essere messi a disposizione di persone fisiche e utilizzati anche per fini privati; l'esenzione richiede la prova della destinazione esclusivamente professionale, non essendo sufficiente la natura giuridica dell'acquirente. La clausola secondo cui i prodotti non devono essere oggetto di rivendita non esclude in radice le cessioni indirette tramite distributore: tali vendite possono beneficiare dell'esenzione o del rimborso se il produttore o importatore conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale; in mancanza di tale conoscenza, opera la presunzione di debenza del compenso, salva la traslazione dell'onere sull'acquirente o il rimborso successivo ove ne ricorrano i presupposti. Il termine decadenziale di 120 giorni per il rimborso è stato ritenuto legittimo, in quanto riconducibile alla potestà ministeriale di attuazione del sistema e funzionale alla certezza della ripartizione delle somme. È stata ritenuta legittima anche la documentazione richiesta, compreso il numero seriale ove presente. Per le esportazioni, il compenso non è dovuto perché manca il pregiudizio sul territorio nazionale, ma è legittimo richiedere la prova documentale dell'esportazione ai fini dell'esenzione. La disciplina transitoria non impone un pagamento retroattivo, ma riapre i termini per chiedere il rimborso di somme già versate in relazione a rapporti non definiti, con effetto favorevole agli operatori. Il rinvio pregiudiziale UE è stato escluso, non emergendo un contrasto con la direttiva 2001/29/CE alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Spese compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 71-sexies l. 633/1941
È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
La riproduzione privata costituisce un'eccezione al diritto esclusivo d'autore e rileva solo per l'uso personale della persona fisica, senza finalità commerciali.
art. 71-septies l. 633/1941
Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. [...] In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
Produttori e importatori sono obbligati principali al versamento; il distributore è responsabile in solido se il compenso non è stato versato a monte. La norma costituisce la base della disciplina ministeriale delle esenzioni e dei rimborsi.
art. 71-octies l. 633/1941
Il compenso è corrisposto alla SIAE, che lo ripartisce tra gli aventi diritto; l'esigenza di certezza e tempestività della ripartizione giustifica la previsione di termini per le richieste di rimborso.
art. 182-bis l. 633/1941
Attribuisce alla SIAE poteri di vigilanza sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e supporti soggetti al compenso e il potere di richiedere la documentazione relativa; tali poteri comprendono la verifica dei presupposti delle esenzioni e dei rimborsi.
art. 5, par. 2, lett. b), direttiva 2001/29/CE
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione [...] per le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
Gli Stati membri possono istituire un prelievo per copia privata, purché assicurino un equo compenso e un giusto equilibrio tra titolari dei diritti e utenti; devono inoltre prevedere esenzione o rimborso effettivi quando il bene è destinato a scopi manifestamente estranei alla copia privata.
art. 5, commi 3, 5 e 6, D.M. 30 settembre 2024
Disciplina le modalità della richiesta di rimborso, il termine decadenziale di 120 giorni, la verifica documentale della SIAE e il rigetto in caso di documentazione mancante o insufficiente.
art. 3, comma 5, lett. d), D.M. 30 settembre 2024
Utilizzati, anche da persone fisiche, esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o d’impresa, a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita.
L'esenzione dipende dalla destinazione funzionale esclusivamente professionale del bene in capo all'utilizzatore finale; la rivendita non esclude automaticamente l'esenzione, ma impedisce che la mera cessione a un distributore sia considerata di per sé sufficiente, imponendo la prova della destinazione finale.
art. 182-bis, comma 3, l. 633/1941
Consente agli ispettori della SIAE di richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli apparecchi e ai supporti di registrazione, legittimando i controlli documentali previsti dal decreto.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Ministero ha utilizzato l'annullamento d'ufficio per rimuovere la disciplina del D.M. 30 giugno 2020, ritenuta analoga a quella già annullata dal giudice amministrativo.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, non è emerso un dubbio interpretativo rilevante sulla compatibilità del D.M. 2024 con la direttiva 2001/29/CE.
Massime di principio
- Il sistema del compenso per copia privata può porre l'obbligo di versamento a carico di produttori e importatori e, in via solidale, dei distributori, purché sia assicurata la possibilità di traslare l'onere economico sull'utente finale e siano previste esenzioni o rimborsi effettivi per i prodotti destinati a scopi manifestamente estranei alla copia privata.
- L'esenzione dal compenso per copia privata richiede criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti e una documentazione previamente individuata dalla fonte regolamentare; non è illegittimo affidare alla SIAE la verifica applicativa della completezza, conformità e correttezza dei documenti, purché essa non possa definire discrezionalmente i presupposti sostanziali dell'esenzione.
- La cessione di apparecchi o supporti a una persona giuridica o a un acquirente professionale non è automaticamente esente, poiché i beni possono essere messi a disposizione di persone fisiche e utilizzati anche per fini privati. L'esenzione richiede la prova della destinazione esclusivamente professionale e manifestamente estranea alla copia privata.
- La vendita tramite distributore non è automaticamente esclusa né automaticamente assoggettata all'esenzione. Il produttore o importatore può evitare il prelievo a monte se conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale del bene; se tale destinazione non è conoscibile al momento della vendita, opera la presunzione di debenza del compenso, salva la traslazione o il successivo rimborso quando sia fornita la prova dell'uso estraneo alla copia privata.
- È legittima la previsione regolamentare di un termine decadenziale per chiedere il rimborso del compenso indebitamente versato, quando tale termine sia funzionale alla certezza della gestione e della ripartizione delle somme e non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
- La disciplina transitoria che consente di presentare, entro un termine definito, domande di rimborso relative a rapporti ancora non esauriti dopo l'annullamento della precedente regolamentazione è legittima quando opera in senso favorevole agli obbligati e non impone il pagamento di somme già oggetto di esenzione.
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