Sentenza del 22/06/2021 n. 3147 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Riscossione - Notifica cartella di pagamento - Termine di decadenza - Sussiste - Regime di riscossione uniformato a quello delle imposte sui redditi - Imposta di registro - Termine decennale di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla validità della cartella di pagamento notificata per debiti IVA e/o imposta di registro, con deduzione della decadenza/allungamento dei termini di riscossione. Si è valutato se il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973 si applicasse anche all'IVA in virtù delle modifiche legislative che hanno uniformato il regime di riscossione dell'IVA a quello delle imposte sui redditi, e se analoghe regole trovassero applicazione all'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento previsto dall'art. 25, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973 si applica all'IVA, in quanto il d.lgs. n. 46/1999 (e le successive modifiche introdotte dal d.l. n. 106/2005, conv. in L. n. 156/2005) ha uniformato il regime di riscossione dell'IVA a quello delle imposte sui redditi, includendo l'IVA tra i tributi soggetti alle disposizioni sul ruolo e sui termini decadenziali. Per l'imposta di registro, invece, una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione, ai fini della riscossione opera esclusivamente il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986; non si applicano né il termine triennale di decadenza dell'art. 76 del medesimo decreto né il termine di decadenza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, perché l'imposta di registro non è stata ricompresa tra i tributi elencati dall'art. 23 del d.lgs. n. 46/1999.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. c)
Fornisce il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento; la Corte interpreta che tale termine si applica anche all'IVA in virtù dell'estensione normativa operata dal d.lgs. 46/1999 e successive modifiche.
d.lgs. n. 46/1999, art. 23
Ha esteso/adattato alcune disposizioni del d.P.R. n. 602/1973 (iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza) all'IVA, uniformando il regime di riscossione dell'IVA a quello delle imposte sui redditi; non include l'imposta di registro.
decreto legge n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter (conv. L. n. 156/2005)
art. 1, commi 5-bis e 5-ter
Ulteriori modifiche che hanno chiarito e confermato l'armonizzazione del regime di riscossione dell'IVA con quello delle imposte sui redditi, rafforzando l'applicabilità dei termini decadenziali previsti dal d.P.R. n. 602/1973 all'IVA.
d.P.R. n. 131/1986, art. 78
Prevede il termine decennale di prescrizione per la riscossione dell'imposta di registro; la Corte afferma che, una volta definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione, per l'imposta di registro opera il termine decennale senza applicazione dei termini decadenziali del d.P.R. n. 602/1973.
d.P.R. n. 131/1986, art. 76
Contiene il termine triennale di decadenza per l'esercizio del potere impositivo in materia di registro; la Corte osserva che tale termine non rileva ai fini della riscossione dopo la definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione.
d.P.R. n. 602/1973, art. 15, comma 1
Norma sull'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio richiamata dal d.lgs. n. 46/1999; la giurisprudenza la collega alle disposizioni estese all'IVA.
Massime di principio
- Per l'IVA la riscossione tramite ruolo deve rispettare i termini decadenziali previsti dal d.P.R. n. 602/1973 (art. 25), poiché l'IVA è stata espressamente ricompresa nel regime di riscossione uniforme con le imposte sui redditi.
- Per l'imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione, la riscossione è disciplinata dal termine decennale di prescrizione (d.P.R. n. 131/1986, art. 78); i termini decadenziali previsti per altri tributi non si applicano automaticamente all'imposta di registro.
- È essenziale distinguere tra decadenza (termine per esercitare il potere impositivo o per notificare l'atto di riscossione) e prescrizione (estinzione del diritto di credito): l'applicabilità di ciascun istituto dipende dalla tipologia di tributo e dalle specifiche previsioni normative che la riguardano.
- In contenziosi analoghi verificare sempre se il tributo è stato incluso tra quelli elencati dall'art. 23 del d.lgs. n. 46/1999 o da successivi interventi normativi, perché solo i tributi espressamente compresi beneficiano dell'uniformazione dei termini di riscossione con il d.P.R. n. 602/1973.
- All'atto della notifica della cartella, il contribuente deve controllare la data di definitività dell'accertamento o dell'avviso di liquidazione e confrontarla con i termini decadenziali o prescrizionali applicabili; notifiche effettuate oltre i termini decadenziali applicabili possono essere impugnate con successo.
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