Sentenza n. 4337/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto numero -OMISSIS- dell'11.8.2023 del Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS-, Ufficio Comando notificato il 14.8.2023 a conclusione di inchiesta amministrativa per accertamento di responsabilità per danno erariale; - della relazione conclusiva di inchiesta amministrativa del 25.7.2023 a firma del Birg. Gen. -OMISSIS-; - di ogni altro atto, precedente, coevo o successivo, comunque dipendente dal citato decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Centro Ospedaliero Militare che, all’esito di un’inchiesta amministrativa per un ammanco di gasolio, ha imputato al dipendente una quota di responsabilità e disposto il pagamento di euro 2.572,85
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente civile del Ministero della Difesa, che aveva prestato servizio presso il Centro Ospedaliero Militare con incarichi amministrativi e contabili, ha impugnato il decreto notificatogli il 14 agosto 2023, adottato all’esito di un’inchiesta amministrativa relativa a un ammanco di gasolio. Il provvedimento gli attribuiva responsabilità nella misura del 20% per il periodo dal 24 gennaio 2018 al 30 aprile 2020 e del 15% per il periodo dal gennaio 2016 al novembre 2021, per complessivi euro 2.572,85. Ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, anche per la mancata audizione da parte dell’Ufficiale inquirente e il conflitto di interessi dei soggetti che avevano svolto l’istruttoria; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza; carenza di motivazione, contestando l’elemento soggettivo della responsabilità e la prova dell’effettivo danno erariale. Il TAR ha prospettato d’ufficio il difetto di giurisdizione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure procedimentali e sostanziali. Ha ritenuto che la controversia riguardasse l’accertamento della responsabilità amministrativo-patrimoniale per danno erariale e che le contestazioni sulla colpa e sull’esistenza e consistenza del danno investissero il nucleo stesso di tale responsabilità, spettante alla Procura contabile e, se del caso, al giudice contabile. Le censure relative alle garanzie procedimentali non determinano una giurisdizione separata: la controversia va considerata unitariamente, senza frazionare la tutela tra TAR e Corte dei conti. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese integralmente compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, all’indicazione del TAR quale giudice competente riportata nell’atto e alla difesa di mero stile dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 453 d.P.R. 90/2010
Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato: a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all' evento che lo ha determinato, non supera l’importo di euro 50.000,00…
La determinazione amministrativa dell’addebito prevista dalla norma è inserita nella disciplina della responsabilità amministrativa e contabile; la contestazione giudiziale che investe l’esistenza della responsabilità erariale appartiene alla giurisdizione contabile.
art. 452 d.P.R. 90/2010
Allorché si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell’organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
La disciplina dell’inchiesta amministrativa per danni all’amministrazione prevede la denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti e l’accertamento delle cause, dell’entità del danno e delle eventuali responsabilità, nel quadro della responsabilità amministrativo-contabile.
l. 20/1994
Ebbene, dagli atti e documenti di causa emerge chiaramente come la res controversa riguardi l’accertamento di responsabilità amministrativo – patrimoniale relativa a personale militare.
La controversia sull’accertamento della responsabilità amministrativo-patrimoniale per danno erariale rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.
d.lgs. 174/2016
Ebbene, dagli atti e documenti di causa emerge chiaramente come la res controversa riguardi l’accertamento di responsabilità amministrativo – patrimoniale relativa a personale militare.
Il giudice contabile è competente a conoscere delle controversie relative alla responsabilità amministrativo-patrimoniale per danno erariale.
art. 11 c.p.a.
Dinanzi a quest’ultimo, pertanto, il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Con l’odierno gravame il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale atto, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza, nonché la carenza di motivazione per mancanza dell’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità e della prova del danno subito dall’Amministrazione.
La sentenza è stata definita in forma semplificata in camera di consiglio, dopo che il Collegio aveva avvisato le parti della possibile decisione per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie che investono l’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, comprese le contestazioni sull’elemento soggettivo della colpa e sull’esistenza o consistenza del danno, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.
- La giurisdizione va individuata considerando la controversia nel suo complesso: le censure relative a garanzie procedimentali o partecipative non fondano una giurisdizione autonoma del giudice amministrativo quando la domanda investe il nucleo della responsabilità per danno erariale.
- La tutela non può essere frazionata tra giudice amministrativo e giudice contabile per sottoporre a giudici diversi profili della medesima vicenda di responsabilità erariale; le questioni connesse all’addebito devono essere conosciute nell’ambito della giurisdizione contabile.
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