Sentenza n. 235/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, dal Prefetto di Arezzo – Dirigente Reggente e notificato in data -OMISSIS-, con la quale disponeva l’immediato ritiro delle armi, munizioni e altre materie esplodenti - di ogni altro atto presupposto e consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto e del Decreto – prot. -OMISSIS-– Div. PASI- per la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia emesso della Questura di Arezzo in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto e consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, all’adozione delle più idonee misure volte a garantire il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all’adozione del Decreto n. -OMISSIS- – In particolare revocare e annullare il suddetto DECRETO con il quale, al Sig. -OMISSIS- viene inflitto il DIVIETO di detenzioni di armi, munizioni e altro materiale esplodente possedute a qualsiasi titolo, con INGIUNIZIONE al medesimo di vendere o affidare in custodia le armi regolarmente denunciate a persona non convivente entro il termine di centocinquanta giorni dalla notifica del presente decreto, ammonendolo che scaduto tale termine, le armi le munizioni e le materie esplodenti – confiscate in virtù del presente provvedimento ex art 6 c. 5 L.152/1975- saranno versate al competente CERIMANT. E del Decreto – prot. -OMISSIS-– Div. PASI con la quale la Questura di Arezzo revocava la licenza di porto di armi; con risarcimento dei danni causati al ricorrente dell’illegittimo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con ingiunzione di vendita o affidamento in custodia, e decreto della Questura di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Arezzo che disponeva l'immediato ritiro e il divieto di detenzione di armi, munizioni e altre materie esplodenti, ingiungendogli di vendere o affidare in custodia le armi entro centocinquanta giorni, nonché il decreto della Questura di Arezzo di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Era stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dagli atti impugnati. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il Collegio ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso depositato dal ricorrente il 25 novembre 2025, sottoscritto per accettazione dalle amministrazioni resistenti, anche con riferimento alla compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza esaminare la legittimità dei provvedimenti impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione dell'adesione espressa delle amministrazioni costituite alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, accettata dalle amministrazioni costituite, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 6, comma 5, l. 152/1975
È richiamato nel decreto prefettizio impugnato quale base della confisca delle armi, munizioni e materie esplodenti in caso di mancato adempimento all'ingiunzione; la sentenza non ne esamina l'applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta accettata dalle amministrazioni costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità e delle domande connesse.
- L'accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni resistenti può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, se tale effetto è espressamente ricompreso nell'adesione.
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