Sentenza del 07/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Contribuente - Responsabilità - Esclusione - Onere probatorio - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento Iva per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (anche nell'ambito di frodi carosello): l'Amministrazione contesta la validità delle fatture emesse da fornitori fittizi e la partecipazione/dotazione del contribuente alla frode
La decisione
La Corte ha affermato che, per ritenere la responsabilità del destinatario di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'IVA; tale consapevolezza può essere dimostrata anche per presunzioni. Se l'Amministrazione assolve a questo onere probatorio, grava sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la diligenza massima esigibile (controlli idonei, verifiche sulla controparte, documentazione, ecc.). La regolarità della contabilità o dei pagamenti e l'assenza di un utile dalla rivendita non sono sufficienti per escludere la responsabilità. Nella fattispecie richiamata (Cass. n. 27566/2018) la Corte ha ricondotto la decisione a questi principi, con conseguente annullamento dell'accertamento laddove l'Amministrazione non abbia dimostrato la consapevolezza del contribuente; ove invece tale prova sussista, il contribuente deve dimostrare la diligente condotta
Norme richiamate
Cass. n. 27566/2018
Principio di diritto: l'onere probatorio dell'Amministrazione comprende sia la fittizietà del fornitore sia la conoscenza/consapevolezza del destinatario dell'evasione; successivo onere del contribuente di provare di aver adottato la massima diligenza esigibile
Normativa IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
Contesto normativo generale in materia di IVA: la decisione interpreta l'applicazione delle sanzioni e dell'imputazione dell'imposta nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti alla luce dell'onere probatorio
Massime di principio
- L'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la conoscenza (anche per presunzioni) del destinatario dell'operazione fraudolenta; senza questa prova l'accertamento va annullato
- La prova della consapevolezza può fondarsi su indici e presunzioni (es. assenza di struttura produttiva del fornitore, ripetitività di passaggi intermedi, mancanza di reale disponibilità della merce), purché il quadro probatorio sia idoneo a far ritenere la conoscenza o l'obbligo di conoscenza per un operatore diligente
- Se l'Amministrazione dimostra la sussistenza della conoscenza del contribuente, quest'ultimo deve provare di avere adottato la "diligenza massima esigibile": verifiche preventivamente effettuate sulla controparte, acquisizione e verifica di documentazione, controlli adeguati al profilo di rischio
- La regolarità formale della contabilità o il fatto di aver effettuato i pagamenti non escludono automaticamente la responsabilità: ciò che conta è l'effettiva diligenza e la qualità delle verifiche svolte
- In situazioni analoghe è opportuno documentare proattivamente tutte le verifiche sulla controparte commerciale (visure, contratti, documentazione di fornitura e di trasporto, tracciabilità dei pagamenti) e motivare ragionevolmente la fiducia riposta nel fornitore in rapporto alla propria attività
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