Ordinanza n. 2501/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza della Sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III Bis N.5760/25, pubblicata il 20/03/2025, resa inter partes e non impugnata nei termini di legge e pertanto divenuta definitiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamenti e provvedimenti delle amministrazioni scolastiche periferiche ritenuti contrastanti con la sentenza del TAR Lazio n. 5760/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere la piena e corretta esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis, n. 5760/2025, divenuta definitiva, che aveva annullato le graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia e le graduatorie incrociate per il sostegno, nella parte in cui non attribuivano al ricorrente ulteriori due punti per ogni mese di servizio militare di leva, fino a un massimo di dodici punti per anno scolastico. Nel nuovo giudizio il ricorrente ha richiamato atti adottati dalle amministrazioni scolastiche periferiche, assumendo che fossero incompatibili con il giudicato. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che tali atti non risultano autonomamente impugnati per ottenerne l'annullamento o la declaratoria di nullità, prospettando quindi una possibile inammissibilità del ricorso di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso, derivante dal mancato gravame degli atti amministrativi asseritamente adottati in contrasto con il giudicato. Ha assegnato alle parti quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice, rilevata d'ufficio una possibile questione ostativa alla decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie.
art. 112 c.p.a.
La pronuncia è resa nell'ambito di un giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione di una sentenza amministrativa definitiva; il testo, tuttavia, non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente richiama atti amministrativi successivi che ritiene contrastanti con il giudicato, ma non ne chiede espressamente l'annullamento o la declaratoria di nullità, il giudice può rilevare d'ufficio una possibile questione di inammissibilità e deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La contestazione della mancata esecuzione di un giudicato non esonera il ricorrente dall'individuare e, ove necessario, impugnare gli atti amministrativi autonomi adottati in asserita violazione o elusione della decisione giudiziale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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