Direttiva 2003/17
Direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/17/CE modifica la direttiva 98/70/CE per rafforzare le specifiche ecologiche della benzina e del gasolio, soprattutto attraverso la progressiva introduzione di carburanti a bassissimo tenore di zolfo. Prevede obblighi di commercializzazione di carburanti con 10 mg/kg di zolfo entro il 1° gennaio 2005 e il passaggio generalizzato a tali carburanti entro il 1° gennaio 2009, oltre a regole specifiche per i gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori. La direttiva disciplina anche il controllo della conformità, la rendicontazione annuale, una procedura di revisione delle specifiche e il potere degli Stati membri di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Modifica della direttiva 98/70/CE per irrigidire le specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel, con particolare riferimento alla riduzione del tenore di zolfo e al controllo della qualità dei carburanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nel diritto interno, e riguarda la commercializzazione sul mercato di benzina, combustibile diesel e gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali. Incide sui carburanti destinati ai veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione per compressione, nonché sui sistemi nazionali di controllo della qualità e di informazione sulla conformità alle specifiche ecologiche. Sono previste deroghe o adattamenti per le regioni ultraperiferiche e, per taluni parametri dei gasoli, per gli Stati membri con condizioni climatiche artiche o inverni rigidi.
Direttiva 2003/17/CE: qualità della benzina e del combustibile diesel
La direttiva interviene sulla direttiva 98/70/CE per innalzare il livello di tutela ambientale nel mercato dei carburanti, in coerenza con gli obiettivi di qualità dell’aria e di protezione della salute richiamati nei considerando. L’impostazione è tipica della direttiva UE: essa vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando discrezionalità sulle forme e sui mezzi di attuazione, ma imponendo termini precisi di recepimento e date di applicazione sostanziale.
Finalità e contesto normativo
La revisione della direttiva 98/70/CE risponde all’esigenza di adeguare le specifiche dei carburanti ai requisiti comunitari in materia di qualità dell’aria e di ridurre l’impatto dello zolfo sulle tecnologie di post-trattamento dei veicoli. I considerando evidenziano che il contenuto di zolfo della benzina e del diesel incide in modo rilevante sulle emissioni e sul rendimento delle nuove tecnologie automobilistiche; per questo la direttiva promuove l’introduzione di carburanti con tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda:
- la benzina senza piombo;
- il combustibile diesel per veicoli stradali;
- i gasoli destinati a macchine mobili non stradali e a trattori agricoli e forestali.
Le specifiche si applicano alla commercializzazione sul mercato interno e ai relativi controlli di conformità. Gli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE sono sostituiti, ma nel testo fornito le tabelle dettagliate non sono riportate. Restano inoltre possibili regimi specifici per le regioni ultraperiferiche, che comprendono la Francia per i dipartimenti d’oltremare, il Portogallo per Azzorre e Madera e la Spagna per le Canarie.
Definizioni e precisazioni tecniche
L’articolo 2 della direttiva 98/70/CE è sostituito per chiarire il perimetro dei prodotti interessati. Vengono definiti:
- "benzina", come oli minerali volatili destinati ai motori ad accensione comandata e classificati in specifici codici NC;
- "combustibile diesel", come gasoli destinati ai veicoli a propulsione autonoma;
- "gasoli destinati alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali", come prodotti petroliferi destinati ai motori soggetti alle direttive 97/68/CE e 2000/25/CE;
- "regioni ultraperiferiche".
Per gli Stati membri con condizioni climatiche artiche o inverni rigidi è prevista una deroga tecnica sul parametro di distillazione dei combustibili diesel e dei gasoli.
Obblighi di commercializzazione per la benzina
Dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri devono garantire che sul territorio nazionale sia commercializzata benzina senza piombo con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Tale benzina deve essere disponibile in modo geograficamente equilibrato e, per tutti gli altri parametri, conforme all’allegato III.
Gli Stati membri possono prevedere per le regioni ultraperiferiche disposizioni specifiche per l’introduzione del carburante a 10 mg/kg, ma devono informarne la Commissione.
Dal 1° gennaio 2009 deve essere commercializzata soltanto benzina conforme alle specifiche ecologiche dell’allegato III, con la sola eccezione del tenore di zolfo, che deve comunque restare pari o inferiore a 10 mg/kg.
Obblighi di commercializzazione per il combustibile diesel
Per il combustibile diesel vale una disciplina sostanzialmente analoga. Entro il 1° gennaio 2005 gli Stati membri devono assicurare la commercializzazione di diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, disponibile in modo geograficamente equilibrato e conforme all’allegato IV per gli altri parametri.
Anche in questo caso sono possibili disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche, previa informazione alla Commissione.
Dal 1° gennaio 2009 deve essere commercializzato soltanto combustibile diesel conforme alle specifiche ecologiche dell’allegato IV, fermo restando il limite massimo di zolfo di 10 mg/kg.
Gasoli per macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali
La direttiva introduce un obbligo specifico per i gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali. Il loro tenore di zolfo deve essere inferiore a 2000 mg/kg; dal 1° gennaio 2008 il limite massimo scende a 1000 mg/kg.
Gli Stati membri conservano comunque la facoltà di imporre un limite ancora più severo, fino ad allinearlo al livello previsto per il combustibile diesel stradale.
Deroghe per zone critiche e procedura rafforzata
L’articolo 6, come modificato, consente agli Stati membri di adottare, in determinate zone del loro territorio, misure che impongano carburanti più rigorosi rispetto alla disciplina ordinaria, al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente in agglomerati o aree critiche. La deroga opera quando l’inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisce o può costituire un problema serio e ricorrente.
Lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione i dati ambientali pertinenti e gli effetti ambientali prevedibili dei provvedimenti proposti. I paragrafi 7 e 8 dell’articolo 6 sono abrogati.
Controllo della conformità, sistemi di qualità e reporting
L’articolo 8 riformulato disciplina il controllo della conformità e la rendicontazione.
Gli Stati membri devono:
- verificare la conformità di benzina e diesel agli articoli 3 e 4 mediante i metodi analitici delle norme EN 228:1999 e EN 590:1999;
- istituire un sistema di controllo della qualità dei carburanti conforme alla pertinente norma europea, potendo utilizzare sistemi diversi solo se equivalenti in termini di affidabilità;
- presentare ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti dell’anno civile precedente.
La relazione deve includere anche:
- il volume totale di benzina e diesel commercializzati;
- i volumi di benzina e diesel senza piombo a 10 mg/kg di zolfo;
- i dati annuali sulla disponibilità geografica equilibrata dei carburanti a 10 mg/kg.
La Commissione deve rendere rapidamente accessibili tali informazioni e pubblicare annualmente, a partire dal 31 dicembre 2003, una relazione generale sulla qualità dei carburanti negli Stati membri e sulla copertura geografica dei carburanti a bassissimo tenore di zolfo.
Revisione futura delle specifiche
Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione deve riesaminare le specifiche degli allegati III e IV, salvo il parametro zolfo, e proporre eventuali modifiche. La revisione tiene conto della normativa futura o sopravvenuta su emissioni dei veicoli e qualità dell’aria e, in particolare:
- dell’eventuale modifica della data di passaggio completo al diesel a 10 mg/kg per evitare un aumento globale delle emissioni di gas a effetto serra;
- della nuova legislazione su sostanze come gli idrocarburi aromatici policiclici;
- degli esiti delle revisioni della direttiva 1999/30/CE;
- degli impegni dei costruttori automobilistici giapponesi, coreani ed europei per la riduzione di consumi ed emissioni di CO2;
- delle revisioni previste dalla direttiva 1999/96/CE e della conferma della norma obbligatoria sulle emissioni di NOx dei motori pesanti;
- dell’efficacia delle nuove tecnologie di riduzione dell’inquinamento e dell’impatto degli additivi metallici;
- della promozione di combustibili alternativi, compresi i biocombustibili, e di eventuali adeguamenti dei parametri tecnici delle specifiche.
La direttiva prevede inoltre che la Commissione, nel valutare la fase successiva per le emissioni dei motori ad accensione per compressione nelle applicazioni non stradali, determini anche la qualità del combustibile richiesta e allinei, entro un termine indicativamente previsto per il 1° gennaio 2009, le prescrizioni per il settore non stradale a quelle del settore stradale, confermando o modificando tale termine nel riesame del 2005.
Sanzioni e enforcement nazionale
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, secondo il modello classico del diritto UE in materia di enforcement.
Metodi analitici e procedura comitologica
La direttiva conferma il ruolo centrale delle norme EN 228:1999 e EN 590:1999 come riferimenti per i metodi di misura. Gli Stati membri possono adottare metodi propri solo se assicurano almeno la stessa accuratezza e precisione.
Gli aggiornamenti tecnici dei metodi analitici sono affidati alla Commissione mediante procedura di comitato, con il supporto del comitato istituito dalla direttiva 96/62/CE e applicazione della decisione 1999/468/CE; il termine procedurale è fissato a tre mesi.
Recepimento e decorrenza
Il termine di recepimento è fissato all’30 giugno 2003. Gli Stati membri devono applicare le misure nazionali dal 1° gennaio 2004. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva rileva soprattutto per:
- l’adeguamento delle specifiche tecniche dei carburanti immessi sul mercato;
- la gestione di eventuali regimi derogatori per regioni ultraperiferiche o zone critiche;
- la compliance documentale e di reporting annuale;
- il rischio sanzionatorio connesso alla non conformità delle specifiche nazionali di recepimento;
- il monitoraggio delle successive revisioni comunitarie, soprattutto per biocombustibili, additivi metallici e carburanti per applicazioni non stradali.
Disposizioni principali
Definizioni aggiornate
L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 2 della direttiva 98/70/CE introducendo le definizioni di "benzina", "combustibile diesel", "gasoli destinati alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali" e "regioni ultraperiferiche". Viene inoltre prevista, per gli Stati membri con condizioni climatiche artiche o inverni rigidi, la possibilità di sostituire il parametro di distillazione del 65 % a 250 °C con un parametro del 10 % (vol/vol) a 180 °C per combustibili diesel e gasoli.
Introduzione della benzina a 10 mg/kg di zolfo
L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 3, paragrafo 2, imponendo agli Stati membri di far sì che, entro il 1° gennaio 2005, sia commercializzata benzina senza piombo con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, disponibile su base geografica adeguatamente equilibrata e conforme alle altre specifiche dell’allegato III. È prevista la possibilità di disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche, previa informazione alla Commissione. Dal 1° gennaio 2009 deve essere commercializzata soltanto benzina conforme all’allegato III, salvo il tenore di zolfo, che resta limitato a 10 mg/kg.
Introduzione del diesel a 10 mg/kg di zolfo e disciplina dei gasoli per macchine non stradali
L’articolo 1, punto 3, modifica l’articolo 4, imponendo agli Stati membri di garantire, entro il 1° gennaio 2005, la commercializzazione di combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, disponibile su base geografica adeguatamente equilibrata e conforme all’allegato IV. Sono ammesse disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche, con informazione alla Commissione. Dal 1° gennaio 2009 deve essere commercializzato soltanto combustibile diesel conforme all’allegato IV, salvo il tenore di zolfo, fissato a 10 mg/kg al massimo. È inoltre introdotto un nuovo paragrafo 5 per i gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali: il tenore di zolfo deve essere inferiore a 2000 mg/kg e, dal 1° gennaio 2008, non superiore a 1000 mg/kg; gli Stati membri possono imporre limiti più severi, fino al livello del diesel per autotrazione.
Deroga per zone critiche e agglomerati
L’articolo 1, punto 4, riscrive l’articolo 6, paragrafo 1, consentendo in deroga agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 10, del trattato, misure nazionali che impongano carburanti conformi a specifiche ecologiche più severe in determinate zone del territorio, per tutelare salute e ambiente in agglomerati o aree critiche in presenza di un serio e ricorrente problema di inquinamento atmosferico o delle acque freatiche. Il nuovo paragrafo 3 richiede che lo Stato interessato trasmetta alla Commissione i dati ambientali pertinenti e i probabili effetti ambientali dei provvedimenti proposti; i paragrafi 7 e 8 sono abrogati.
Controllo della conformità e relazioni annuali
L’articolo 1, punto 5, sostituisce l’articolo 8. Gli Stati membri devono controllare la conformità di benzina e diesel in base ai metodi analitici delle norme EN 228:1999 e EN 590:1999 e istituire un sistema di controllo della qualità dei carburanti conforme alla pertinente norma europea, potendo usare sistemi diversi se garantiscono affidabilità equivalente. Entro il 30 giugno di ogni anno devono trasmettere una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti dell’anno civile precedente; la prima relazione era dovuta entro il 30 giugno 2002. Dal 1° gennaio 2004 le relazioni devono essere in un formato compatibile con la pertinente norma europea e devono includere anche i volumi di carburanti commercializzati e quelli di carburanti a 10 mg/kg di zolfo, oltre ai dati sulla loro disponibilità geografica. La Commissione deve rendere rapidamente disponibili le informazioni e pubblicare ogni anno, a partire dal 31 dicembre 2003, una relazione sulla qualità dei carburanti e sulla copertura geografica dei carburanti a 10 mg/kg.
Revisione delle specifiche e futuri adattamenti
L’articolo 1, punto 6, sostituisce l’articolo 9. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione deve rivedere le specifiche degli allegati III e IV, salvo il parametro zolfo, e proporre eventuali modifiche in funzione della normativa comunitaria su emissioni dei veicoli e qualità dell’aria. La revisione deve riguardare, tra l’altro, l’eventuale modifica della data del passaggio completo al diesel a 10 mg/kg, gli effetti di nuove norme sulla qualità dell’aria, gli esiti delle revisioni di altre direttive in materia di emissioni, l’evoluzione degli impegni dei costruttori automobilistici in materia di CO2, l’efficacia di nuove tecnologie di riduzione dell’inquinamento e degli additivi metallici, nonché l’eventuale promozione di combustibili alternativi e biocombustibili. Il paragrafo 2 collega alla futura disciplina per le applicazioni non stradali la determinazione della qualità del combustibile richiesta, con allineamento al settore stradale entro un termine indicativamente previsto per il 1° gennaio 2009, da confermare o modificare nel riesame del 2005. Il paragrafo 3 consente ulteriori proposte su veicoli vincolati, GPL, gas naturale e biocombustibili.
Sanzioni nazionali
L’articolo 1, punto 7, inserisce l’articolo 9 bis, che obbliga gli Stati membri a determinare le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di recepimento; tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Metodi di misurazione e aggiornamento tecnico
L’articolo 1, punto 8, modifica l’articolo 10, stabilendo che i metodi di misurazione per i parametri degli allegati I e III sono quelli della norma EN 228:1999 e quelli per gli allegati II e IV quelli della norma EN 590:1999. Gli Stati membri possono sostituire tali metodi con metodi analitici specifici se dimostrano un livello almeno equivalente di accuratezza e precisione. Gli aggiornamenti tecnici dei metodi possono essere adottati dalla Commissione secondo la procedura comitologica dell’articolo 11, paragrafo 2.
Procedura di comitato
L’articolo 1, punto 9, sostituisce l’articolo 11. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 12 della direttiva 96/62/CE. Per i casi di rinvio all’articolo 11 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per la procedura. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2003 e di applicarle dal 1° gennaio 2004. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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