Direttiva 2003/15
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/15/CE modifica la direttiva 76/768/CEE per rafforzare la protezione degli animali nella sperimentazione dei cosmetici e per introdurre un percorso graduale verso il divieto di test su animali e di commercializzazione dei cosmetici testati su animali. Prevede anche il divieto di impiego di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, con un’eccezione limitata per talune sostanze di categoria 3 valutate come accettabili, oltre a un rafforzamento delle informazioni di etichetta su durata minima, periodo di utilizzo dopo l’apertura e elenco ingredienti. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro l’11 settembre 2004 e fissa l’obbligo di applicazione del divieto di immissione sul mercato di prodotti non conformi a partire dall’11 marzo 2005, con calendari ulteriori fino a 6 anni o, per alcune prove specifiche, fino a 10 anni dall’entrata in vigore.
Modifica della disciplina UE sui prodotti cosmetici per rafforzare il divieto di sperimentazione animale, introdurre limiti su sostanze CMR e migliorare l’informazione al consumatore in etichetta.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione europea, ai loro prodotti finiti, prototipi, ingredienti e combinazioni di ingredienti, nonché ai fabbricanti e importatori stabiliti nella Comunità. Incide anche sull’attività di sperimentazione animale svolta sul territorio degli Stati membri per finalità di conformità alla disciplina cosmetica. Rilevano inoltre obblighi di informazione al pubblico e regole sulla composizione/etichettatura; alcune previsioni sono subordinate a calendari e a eventuali deroghe autorizzate dalla Commissione.
Modifica della disciplina sui prodotti cosmetici e progressiva abolizione della sperimentazione animale
La direttiva 2003/15/CE interviene sulla direttiva 76/768/CEE per rafforzare la tutela della salute pubblica e, al contempo, dare attuazione al principio di benessere animale nell’ambito del mercato interno. Il legislatore unionale prevede un percorso graduale verso il divieto di sperimentazione animale per i cosmetici e verso il divieto di commercializzazione dei prodotti testati su animali, accompagnato da misure su etichettatura, sicurezza delle sostanze e trasparenza verso il consumatore.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando si richiama che la disciplina cosmetica era già stata armonizzata in modo esauriente dalla direttiva 76/768/CEE, con finalità principale di tutela della salute pubblica. La direttiva si colloca inoltre nel quadro del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al Trattato CE e valorizza la direttiva 86/609/CEE sui metodi sperimentali, promuovendo l’uso di metodi alternativi scientificamente validi, anche per ridurre il numero di animali impiegati o attenuarne la sofferenza.
Divieto di sperimentazione animale e di immissione sul mercato
L’articolo 4 bis, inserito nella direttiva 76/768/CEE, impone agli Stati membri di vietare:
- l’immissione sul mercato di cosmetici la cui formulazione finale sia stata testata su animali, salvo che siano stati usati metodi alternativi convalidati e adottati a livello comunitario;
- l’immissione sul mercato di cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali, alle medesime condizioni;
- la sperimentazione animale sul territorio degli Stati membri per prodotti cosmetici finiti;
- la sperimentazione animale per ingredienti o combinazioni di ingredienti dal momento in cui esistano metodi alternativi convalidati nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE o nell’allegato IX della direttiva cosmetici.
La Commissione deve elaborare il testo dell’allegato IX entro l’11 settembre 2004, previa consultazione del comitato scientifico competente.
Calendario di attuazione e limiti temporali
La direttiva non opera con un divieto immediato generalizzato, ma con un calendario di graduale attuazione fissato dalla Commissione, sentiti SCCNFP ed ECVAM e tenendo conto dello sviluppo della convalida OCSE. I calendari devono essere resi pubblici entro l’11 settembre 2004 e trasmessi a Parlamento e Consiglio.
Il periodo di attuazione è limitato a:
- massimo 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE per le ipotesi di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
- massimo 10 anni per gli esperimenti relativi a tossicità da uso ripetuto, tossicità riproduttiva e tossicocinetica, per i quali non erano ancora disponibili metodi alternativi in fase di studio.
La Commissione può adeguare i calendari sulla base delle relazioni annuali, senza superare i limiti massimi fissati.
Deroga eccezionale
In circostanze eccezionali, se sorgono gravi preoccupazioni sulla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga al divieto. La richiesta deve contenere una valutazione della situazione e indicare le misure necessarie. La deroga può essere concessa, previa consultazione SCCNFP, solo con decisione motivata e con condizioni specifiche su obiettivi, durata e relazione finale.
La deroga è ammessa soltanto se:
- l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non sostituibile con un altro ingrediente di funzione analoga;
- il problema per la salute umana è dimostrato e la necessità di test su animali è giustificata da un protocollo di ricerca dettagliato.
Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
L’articolo 4 ter vieta l’uso nei cosmetici di sostanze classificate come CMR di categoria 1, 2 o 3 ai sensi dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE. È tuttavia prevista una possibile utilizzazione per le sostanze di categoria 3 se l’SCCNFP le ha valutate e dichiarate accettabili per l’impiego nei prodotti cosmetici.
Etichettatura: durata minima, periodo dopo apertura e ingredienti
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), rafforza l’informazione al consumatore sulla durata del prodotto:
- la data di durata minima va indicata con la dicitura "da usare preferibilmente entro ...";
- la data può essere riportata direttamente o rinviata al punto della confezione in cui compare;
- la data deve essere espressa in modo chiaro, con mese e anno, oppure giorno, mese e anno;
- se necessario, l’indicazione è completata dalle condizioni da rispettare per garantire la durata;
- per i prodotti con durata minima superiore a 30 mesi, la data non è obbligatoria e deve essere invece indicato il periodo di utilizzo dopo l’apertura, tramite il simbolo del vasetto aperto dell’allegato VIII bis e il relativo periodo.
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), ridisegna anche l’etichettatura degli ingredienti:
- elenco in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione;
- intestazione con il termine "ingredienti";
- previsione di supporti alternativi alla confezione principale in caso di impossibilità pratica;
- esclusione di impurità, sostanze tecniche secondarie non presenti nel prodotto finito e solventi/vettori in quantità strettamente necessaria;
- indicazione di profumi e aromi con i termini "profumo" o "aroma";
- obbligo di indicare comunque le sostanze soggette a prescrizione dell’allegato III, indipendentemente dalla funzione svolta;
- ingredienti sotto l’1% possono essere elencati in ordine sparso dopo quelli sopra l’1%;
- coloranti possono essere indicati in ordine sparso, anche con formula "può contenere" o simbolo "+/-" per gamme di trucco;
- uso della denominazione comune prevista dalla direttiva o, in mancanza, delle denominazioni alternative richiamate dalla direttiva.
Dichiarazioni sulla sperimentazione animale
La direttiva consente di evidenziare sui prodotti cosmetici che essi sono stati sviluppati senza ricorso alla sperimentazione animale, ma solo a condizioni rigorose: il fabbricante e i suoi fornitori non devono aver effettuato o commissionato test sul prodotto finito, sul prototipo o sugli ingredienti, né aver utilizzato ingredienti testati da terzi per ottenere nuovi cosmetici.
Sono previste linee guida da elaborare e pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo procedura comitologica, per assicurare criteri comuni e un’interpretazione non ingannevole di tali claim.
Valutazione della sicurezza e accesso alle informazioni
L’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera d), rafforza l’obbligo di valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito, imponendo di considerare profilo tossicologico, struttura chimica ed esposizione, con attenzione specifica ai prodotti destinati:
- a bambini di età inferiore a tre anni;
- all’igiene intima esterna.
Se un prodotto è fabbricato in più punti del territorio comunitario, il fabbricante può individuare un solo luogo dove le informazioni siano disponibili, purché lo comunichi alle autorità di controllo.
Con la nuova lettera h), il fabbricante deve conservare i dati sulle sperimentazioni animali effettuate da lui, dai suoi agenti o dai suoi fornitori, anche se eseguite per soddisfare requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.
Gli Stati membri devono inoltre garantire l’accessibilità pubblica, con mezzi idonei e anche elettronici, delle informazioni di cui alle lettere a) e f), nel rispetto della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni quantitative da pubblicare si limitano alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.
Relazione annuale della Commissione e monitoraggio
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione un obbligo di relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio su tre profili:
- progressi nella messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi e dati sul numero e tipo di test animali in ambito cosmetico;
- progressi nel riconoscimento OCSE e da parte dei paesi terzi dei risultati ottenuti con metodi alternativi;
- considerazione delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, soprattutto in relazione all’attuazione dell’articolo 4 bis.
Gli Stati membri devono raccogliere i dati necessari, in aggiunta alla statistica già imposta dalla direttiva 86/609/CEE.
Comitologia e supporto tecnico
L’articolo 10 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici. Nei casi di rinvio si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
La direttiva richiama inoltre numerosi interventi tecnici della Commissione, tra cui l’adozione del simbolo del vasetto aperto dell’allegato VIII bis entro l’11 settembre 2003.
Recepimento, applicazione e decorrenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l’11 settembre 2004 e comunicarne il testo alla Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento espresso alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
È previsto, inoltre, che a partire dall’11 marzo 2005 nessun fabbricante o importatore stabilito nella Comunità possa immettere sul mercato prodotti cosmetici non conformi alla direttiva. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; in deroga, l’articolo 1, punto 1, si applica dal 1° luglio 2002.
Disposizioni principali
Divieto di immissione sul mercato e di sperimentazione animale
L’articolo 4 bis, inserito nella direttiva 76/768/CEE, vieta agli Stati membri di consentire l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici la cui formulazione finale o i cui ingredienti/combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali con metodi diversi da metodi alternativi già convalidati e adottati a livello comunitario, tenendo conto della convalida OCSE. Vietata anche la sperimentazione animale sul territorio nazionale per prodotti cosmetici finiti e, per ingredienti/combinazioni di ingredienti, a decorrere dalla data in cui esistano metodi alternativi convalidati inseriti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE o nell’allegato IX della direttiva cosmetici. La Commissione deve elaborare l’allegato IX entro l’11 settembre 2004.
Calendari di attuazione e termini massimi
La Commissione deve fissare, previa consultazione di SCCNFP ed ECVAM e tenendo conto dell’OCSE, calendari pubblici per la graduale soppressione dei test coperti dalle lettere a), b) e d) dell’articolo 4 bis, con termine massimo di 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE. Per tossicità da uso ripetuto, tossicità riproduttiva e tossicocinetica, il termine massimo è di 10 anni. I calendari possono essere adattati sulla base delle relazioni annuali, senza superare i limiti massimi.
Deroga eccezionale per gravi preoccupazioni di sicurezza
In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono chiedere una deroga al divieto per un ingrediente cosmetico esistente qualora sorgano gravi preoccupazioni di sicurezza. La deroga è autorizzabile dalla Commissione, previa consultazione SCCNFP, con decisione motivata che ne stabilisce condizioni, durata, obiettivi specifici e relazione sui risultati. La deroga è possibile solo se l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non sostituibile e se il problema di salute umana è dimostrato con un protocollo di ricerca dettagliato.
Divieto di sostanze CMR nei cosmetici
L’articolo 4 ter vieta l’uso nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE. Una sostanza di categoria 3 può tuttavia essere utilizzata se sottoposta a valutazione SCCNFP e dichiarata accettabile per l’uso cosmetico.
Etichettatura: durata minima e periodo dopo apertura
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), impone un’indicazione più precisa della data di durata minima con la dicitura "da usare preferibilmente entro ..." seguita dalla data o dal punto della confezione dove essa figura. Se la durata minima supera 30 mesi, l’indicazione della data non è obbligatoria e va invece indicato il periodo dopo l’apertura in cui il prodotto può essere usato senza effetti nocivi, mediante il simbolo del vasetto aperto dell’allegato VIII bis e il periodo espresso in mesi/anno.
Etichettatura: elenco ingredienti e indicazioni su profumi/coloranti
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), richiede l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine "ingredienti". Sono previste regole specifiche per ingredienti sotto l’1%, coloranti, composti odoranti e aromatici, nonché per le sostanze da indicare comunque per prescrizione dell’allegato III. La Commissione può modificare, secondo procedura comitologica, i criteri di non iscrizione di uno o più ingredienti per ragioni di segreto commerciale.
Dichiarazioni "senza sperimentazione animale"
È ammesso richiamare in ეტichetta o in documenti accompagnatori il fatto che il prodotto è stato sviluppato senza ricorso alla sperimentazione animale solo se fabbricante e fornitori non hanno effettuato o commissionato test su prodotto finito, prototipo o ingredienti, e non hanno utilizzato ingredienti testati da terzi per ottenere nuovi cosmetici. Devono essere predisposte e pubblicate linee guida UE per criteri comuni di uso e interpretazione di tali dichiarazioni.
Valutazione della sicurezza e fascicolo informativo
L’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera d), rafforza l’obbligo di valutazione della sicurezza del prodotto finito, considerando profilo tossicologico, struttura chimica, livello di esposizione e popolazioni/aree di applicazione specifiche, con attenzione particolare a prodotti per bambini sotto i tre anni e per l’igiene intima esterna. Se il prodotto è fabbricato in più punti del territorio comunitario, il fabbricante può designare un solo luogo dove siano disponibili le informazioni, comunicandolo alle autorità di controllo. È inoltre introdotto l’obbligo di conservare i dati sulle sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o fornitori, incluse quelle richieste da paesi terzi.
Accesso del pubblico alle informazioni
Fatte salve la segretezza commerciale e i diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri devono garantire che le informazioni richieste dall’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettere a) e f), siano facilmente accessibili al pubblico con mezzi idonei, compresi quelli elettronici. Le informazioni quantitative da divulgare sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.
Relazione annuale della Commissione e ruolo degli Stati membri
L’articolo 9 impone alla Commissione una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nella messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi, sui progressi verso l’accettazione OCSE e il riconoscimento nei paesi terzi, e sull’attenzione ai bisogni delle PMI. Gli Stati membri devono raccogliere dati precisi sul numero e tipo di sperimentazioni cosmetiche su animali, oltre agli obblighi statistici già previsti dalla direttiva 86/609/CEE.
Comitologia e atti di esecuzione
L’articolo 10 prevede l’assistenza del comitato permanente per i prodotti cosmetici; nei casi di rinvio si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. La Commissione è incaricata di adottare vari elementi tecnici, incluso il simbolo dell’allegato VIII bis entro l’11 settembre 2003.
Recepimento e applicazione temporale
Gli Stati membri devono adottare entro l’11 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle alla Commissione. I prodotti cosmetici non conformi non possono essere immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti nella Comunità a decorrere dall’11 marzo 2005. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella GUUE; in deroga, l’articolo 1, punto 1, si applica dal 1° luglio 2002.
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