Direttiva 2003/14
Direttiva 2003/14/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/14/CE modifica la disciplina UE sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, rafforzando la tutela della salute dei bambini nella prima infanzia rispetto ai residui di antiparassitari. Introduce un divieto di utilizzo di determinati pesticidi in agricoltura destinata a tali alimenti, soglie analitiche di controllo per alcuni principi attivi e un allegato con quantità massime specifiche per altri residui. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 6 marzo 2004, autorizzare entro la stessa data la commercializzazione dei prodotti conformi e vietare entro il 6 marzo 2005 quella dei prodotti non conformi.
Modifica della direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, con nuove regole sui residui di antiparassitari e sui divieti d’uso in produzione agricola.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento, nonché ai prodotti agricoli destinati alla loro produzione. Incide sugli operatori della filiera alimentare e agricola per quanto riguarda l’immissione sul mercato nell’Unione europea di prodotti conformi ai nuovi limiti sui residui di antiparassitari. Sono previsti obblighi per gli Stati membri in materia di recepimento, autorizzazione e divieto di commercializzazione dei prodotti conformi o non conformi; la direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2003/14/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
La direttiva interviene sulla disciplina UE degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento per rafforzare la protezione della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia rispetto ai residui di antiparassitari. Il legislatore europeo prende atto che il limite generico di 0,01 mg/kg non è sempre sufficiente per alcuni principi attivi, specie in caso di assunzioni eccezionali, e introduce quindi un sistema più articolato di divieti, soglie di controllo e quantità massime specifiche.
Finalità e ratio dell’intervento
La misura si fonda sul principio, già presente nella direttiva 91/321/CEE, secondo cui gli alimenti per lattanti e di proseguimento non devono contenere sostanze in quantità tali da nuocere alla salute dei minori. I considerando evidenziano tre esigenze principali:
- evitare esposizioni pericolose a pesticidi con dose giornaliera ammissibile molto bassa;
- distinguere tra pesticidi vietati, pesticidi autorizzati ma soggetti a limiti, e contaminazioni ambientali residuali;
- garantire un controllo armonizzato a livello UE, anche tramite criteri analitici e aggiornamenti tecnici costanti.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda:
- gli alimenti per lattanti;
- gli alimenti di proseguimento;
- i prodotti agricoli destinati alla produzione di tali alimenti;
- la commercializzazione nell’Unione dei prodotti conformi o non conformi alla disciplina aggiornata.
La disciplina è rilevante anche per la produzione primaria, poiché vieta l’uso di taluni antiparassitari nei prodotti agricoli destinati alla filiera dei baby food. La direttiva è adottata come atto di modifica della direttiva 91/321/CEE e si coordina con la direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.
Nuovo contenuto dell’articolo 6 della direttiva 91/321/CEE
L’articolo 6, paragrafo 1, è riformulato per confermare un divieto generale di rischio per la salute: nessuna sostanza può essere presente in quantità tali da mettere in pericolo lattanti e bambini nella prima infanzia. Inoltre, per le sostanze non disciplinate espressamente dai paragrafi 2 e 3, le quantità massime necessarie devono essere stabilite "senza indugio".
Il nuovo paragrafo 3 introduce una struttura più dettagliata:
- i pesticidi elencati nell’allegato IX non possono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e di proseguimento;
- per i pesticidi della tabella 1 dell’allegato IX, i residui non devono superare 0,003 mg/kg per presumere il non utilizzo; questa soglia corrisponde al limite di quantificazione dei metodi analitici e deve essere aggiornata in funzione del progresso tecnico;
- per i pesticidi della tabella 2 dell’allegato IX, i residui non devono superare 0,003 mg/kg per presumere il non utilizzo; la soglia va aggiornata in funzione dei dati sulla contaminazione ambientale;
- per gli antiparassitari elencati nell’allegato X si applicano invece specifiche quantità massime di residui fissate nell’allegato stesso, in deroga al regime generale.
Le soglie e i limiti si applicano ai prodotti pronti al consumo oppure ricostituiti secondo le istruzioni del produttore.
Allegati IX e X: elenco dei pesticidi interessati
L’allegato IX viene sostituito integralmente e distingue due tabelle:
- tabella 1: include, tra gli altri, disulfoton, fensulfothion, fentin, alossifop, eptacloro e trans-eptacloro eposside, esaclorobenzene, nitrofen, ometoato, terbufos;
- tabella 2: include aldrin e dieldrin, ed endrin.
Il nuovo allegato X, introdotto dalla direttiva, contiene le quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. Nel testo fornito compare il rinvio alla tabella, ma non sono riportati i valori numerici nella struttura del documento estratto.
Coordinamento con la direttiva 91/414/CEE
La direttiva prevede un raccordo espresso con la disciplina fitosanitaria generale. Se viene adottata una decisione di non inserimento di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli allegati IX e X della direttiva 91/321/CEE devono essere modificati di conseguenza. Ciò mostra che il regime sui baby food è dinamico e dipende anche dagli esiti delle valutazioni comunitarie sulla sicurezza dei principi attivi.
Obblighi per gli Stati membri e termini rilevanti
Gli Stati membri devono:
- autorizzare la commercializzazione dei prodotti conformi all’articolo 6, paragrafo 3, entro il 6 marzo 2004;
- vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi entro il 6 marzo 2005;
- adottare, entro il 6 marzo 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro.
Per i professionisti, la presenza di due date diverse è particolarmente rilevante: una per la messa in commercio dei prodotti conformi e una, successiva, per il divieto dei prodotti non conformi.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano un margine di discrezionalità nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento, fermo restando l’obbligo di risultato imposto dalla direttiva.
Disposizioni principali
Rafforzamento del principio di sicurezza degli alimenti per lattanti e di proseguimento
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE è sostituito per ribadire che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. È previsto che le necessarie quantità massime per sostanze diverse da quelle disciplinate dai paragrafi 2 e 3 siano stabilite senza indugio.
Divieto di utilizzo di specifici antiparassitari e soglie di controllo
L’articolo 6, paragrafo 3, come modificato, vieta l’uso dei pesticidi elencati nell’allegato IX nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e di proseguimento. Ai fini del controllo, per gli antiparassitari della tabella 1 e della tabella 2 dell’allegato IX si presume il non utilizzo se i residui non superano 0,003 mg/kg; tale soglia è collegata rispettivamente al limite di quantificazione dei metodi analitici e ai dati di contaminazione ambientale ed è da aggiornare costantemente. Le quantità si applicano ai prodotti pronti al consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore.
Residui ammessi per gli antiparassitari dell’allegato X
In deroga al regime generale, per gli antiparassitari elencati nell’allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nel medesimo allegato. Se viene adottata una decisione di non inserimento di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli allegati IX e X della stessa devono essere modificati di conseguenza.
Aggiornamento degli allegati della direttiva 91/321/CEE
L’allegato IX della direttiva 91/321/CEE è sostituito dal testo dell’allegato I della direttiva 2003/14/CE e viene aggiunto un nuovo allegato X, contenente le quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.
Termini di commercializzazione e divieti per gli Stati membri
Gli Stati membri devono autorizzare la commercializzazione dei prodotti conformi all’articolo 6, paragrafo 3, entro e non oltre il 6 marzo 2004. Devono invece vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi entro e non oltre il 6 marzo 2005.
Recepimento e obbligo di informazione alla Commissione
Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 6 marzo 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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