Direttiva 2003/13
Direttiva 2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la disciplina UE sugli alimenti per lattanti e bambini, con particolare attenzione ai residui di antiparassitari. Rafforza il divieto di utilizzo di specifiche sostanze nei prodotti agricoli destinati alla loro produzione e introduce una soglia di controllo di 0,003 mg/kg per alcune sostanze, ai fini della qualificazione come "non utilizzate". Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 6 marzo 2004 e autorizzare la commercializzazione dei prodotti conformi entro le scadenze previste.
Modifica della direttiva 96/5/CE per rafforzare le regole sui residui di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, nonché ai prodotti agricoli destinati alla loro produzione. Incide sulle regole di commercializzazione dei prodotti conformi ai nuovi limiti e sui controlli dei residui di antiparassitari; riguarda gli Stati membri quanto al recepimento e all’autorizzazione della commercializzazione. Sono richiamati, per connessione, gli antiparassitari disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE e gli elenchi allegati alla direttiva 96/5/CE come modificati.
Modifica della disciplina sui residui di antiparassitari negli alimenti per lattanti e bambini
La direttiva interviene sulla direttiva 96/5/CE, che disciplina gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute dei minori rispetto ai residui di antiparassitari. Il legislatore europeo richiama l’esigenza, emersa anche alla luce del parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana, di un approccio armonizzato ai controlli e di limiti coerenti con la dose giornaliera ammissibile delle sostanze interessate.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva parte dal principio già presente nell’articolo 6 della direttiva 96/5/CE, secondo cui tali alimenti non devono contenere sostanze in quantità tali da nuocere alla salute di lattanti e bambini. Tuttavia, osserva che per un numero limitato di antiparassitari o metaboliti, anche un residuo massimo di 0,01 mg/kg può risultare eccessivo nelle peggiori condizioni di consumo infantile; per questo introduce criteri più restrittivi e un sistema di controllo più mirato.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’intervento riguarda:
- gli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini;
- gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
- i prodotti agricoli utilizzati per la loro produzione;
- la commercializzazione dei prodotti conformi alle nuove regole;
- i profili di recepimento da parte degli Stati membri.
La disciplina si coordina con la direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, richiamata per quanto riguarda la valutazione della compatibilità delle sostanze attive e la non inclusione nell’allegato I di tale direttiva.
Nuovo contenuto dell’articolo 6 della direttiva 96/5/CE
Il nuovo testo dell’articolo 6, paragrafo 1, ribadisce il divieto generale di presenza di sostanze in quantità dannose per la salute dei lattanti o dei bambini e prevede che le quantità massime delle altre sostanze siano definite senza indugio.
Il paragrafo 3 viene riscritto in modo più dettagliato:
- gli antiparassitari elencati nell’allegato VIII non possono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti;
- ai fini del controllo, le sostanze della tabella 1 e della tabella 2 dell’allegato VIII sono considerate non utilizzate se i residui non superano 0,003 mg/kg;
- tale soglia è qualificata come limite di quantificazione dei metodi analitici e deve essere regolarmente verificata alla luce del progresso tecnico o dei dati sulla contaminazione ambientale;
- il limite si applica ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.
Allegati aggiornati
La direttiva sostituisce integralmente:
- l’allegato VII della direttiva 96/5/CE, con il testo riportato nell’allegato I della presente direttiva;
- l’allegato VIII, con il testo dell’allegato II.
L’allegato VIII elenca gli antiparassitari vietati nei prodotti agricoli destinati alla produzione degli alimenti in questione. Tra le sostanze indicate figurano disulfoton, fensulfothion, fentin, alossifop, eptacloro e trans-eptacloro epossido, esaclorobenzene, nitrofen, ometoato, terbufos, aldrin e dieldrin, endrin. La struttura distingue due tabelle, con relativa definizione chimica delle sostanze.
Regole di commercializzazione e termine di recepimento
Gli Stati membri devono autorizzare la commercializzazione dei prodotti conformi all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/5/CE entro il 6 marzo 2004. Nel testo fornito compare anche una seconda indicazione di scadenza al 6 marzo 2005, riportata senza ulteriore spiegazione nella trascrizione; il dato va quindi letto con cautela alla luce del testo ufficiale.
Ai fini del recepimento, gli Stati membri devono adottare entro il 6 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un richiamo alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e natura dell’atto
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore alimentare e agricolo, la direttiva comporta un rafforzamento delle verifiche sui residui nei prodotti destinati a lattanti e bambini e impone particolare attenzione agli antiparassitari elencati negli allegati. Per i professionisti legali e fiscali che assistono imprese agroalimentari, il punto centrale è la necessità di verificare la conformità dei processi produttivi, dei controlli analitici e della documentazione di immissione in commercio alle nuove soglie e ai divieti specifici stabiliti dal recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE
È sostituito il paragrafo 1: gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere sostanze in quantità tali da nuocere alla salute; le quantità massime di sostanze diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere definite senza indugio. È sostituito anche il paragrafo 3: gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di tali alimenti; ai fini del controllo, le sostanze della tabella 1 e della tabella 2 dell'allegato VIII sono considerate non utilizzate se i residui non superano 0,003 mg/kg, soglia che deve essere periodicamente verificata. La soglia si applica ai prodotti pronti per il consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. Il nuovo paragrafo 3, lettera b), collega l'allegato VII ai casi di non inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e prevede l'adeguamento conseguente degli allegati VII e VIII.
Sostituzione degli allegati VII e VIII
L'allegato VII della direttiva 96/5/CE è sostituito dal testo dell'allegato I della direttiva; l'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato II. L'allegato VIII elenca gli antiparassitari che non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti, distinguendo tra tabella 1 e tabella 2. Nell'allegato II figurano, tra gli altri, disulfoton, fensulfothion, fentin, alossifop, eptacloro e trans-eptacloro epossido, esaclorobenzene, nitrofen, ometoato, terbufos, aldrin e dieldrin, endrin.
Termini di commercializzazione dei prodotti conformi
Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione dei prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/5/CE entro il 6 marzo 2004. Il testo fornito riporta anche un secondo termine identico al 6 marzo 2005, ma la formulazione è ripetuta senza ulteriore chiarimento nel corpo della direttiva così come trascritto.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 6 marzo 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Quando adottano tali disposizioni, devono prevedere un riferimento alla direttiva o inserirlo nella pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
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