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Direttiva 2003/16

Direttiva 2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

Normativa europea32003L0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/16/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico l’allegato III della direttiva cosmetici 76/768/CEE. Poiché la valutazione del rischio di muschio xilene e muschio chetone non era ancora stata completata, la direttiva proroga fino al 30 settembre 2004 il termine provvisorio di iscrizione di tali sostanze nell’elenco delle sostanze ammesse con restrizioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2003 e informare la Commissione.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sui cosmetici, con proroga dell’iscrizione provvisoria di muschio xilene e muschio chetone nell’allegato III della direttiva 76/768/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, alle sostanze muschio xilene e muschio chetone elencate nell’allegato III, parte seconda, numeri d’ordine 61 e 62. Incide sulla commercializzazione e sull’uso di tali sostanze nei cosmetici, con esclusione indicata dai considerando dei prodotti per la cura del cavo orale. Vincola gli Stati membri quanto all’adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva cosmetici.

Direttiva 2003/16/CE: adeguamento tecnico dell’allegato III della direttiva cosmetici

La direttiva 2003/16/CE della Commissione interviene come misura di adeguamento al progresso tecnico nell’ambito della disciplina UE dei prodotti cosmetici. Essa modifica in via mirata la direttiva 76/768/CEE, prorogando un regime provvisorio relativo a due sostanze odoranti, in attesa del completamento della relativa valutazione del rischio.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la direttiva 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di cosmetici e opera sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva. Nei considerando si evidenzia che il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) ha ritenuto sicuro l’impiego del muschio xilene e del muschio chetone nei prodotti cosmetici, con esclusione dei prodotti per la cura del cavo orale, entro determinati livelli di esposizione giornaliera.

Valutazione del rischio e ragioni della proroga

La direttiva spiega che, fino al completamento della valutazione del rischio ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, le due sostanze erano inserite in via provvisoria nell’allegato III, parte seconda, della direttiva cosmetici fino al 28 febbraio 2003. Poiché tale valutazione non era ancora conclusa, la Commissione ritiene necessario estendere il periodo di iscrizione provvisoria.

Modifica materiale apportata all’allegato III

L’articolo 1 dispone che, nell’allegato III, parte seconda, colonna g della direttiva 76/768/CEE, la data "28.2.2003" corrispondente ai numeri d’ordine 61 e 62 sia sostituita dalla data "30.9.2004".

  • La modifica riguarda quindi le sostanze identificate ai numeri d’ordine 61 e 62.
  • Effetto pratico: proroga della permanenza nel regime provvisorio di restrizione/ammissibilità condizionata.
  • La direttiva non introduce, in questa sede, nuovi requisiti tecnici ulteriori rispetto al rinvio temporale.

Obblighi per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: devono adottare entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne senza indugio la Commissione.

  • Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
  • Le modalità concrete del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva rileva come proroga temporale del quadro di liceità/limitazione applicabile a muschio xilene e muschio chetone. Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è che la disciplina tecnica UE viene aggiornata mediante un atto di modificazione puntuale dell’allegato III, mentre il recepimento nazionale deve assicurare la continuità della disciplina interna in coerenza con il nuovo termine del 30 settembre 2004.

Disposizioni principali

Proroga della scadenza per muschio xilene e muschio chetone

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato III, parte seconda, colonna g della direttiva 76/768/CEE, la data "28.2.2003" relativa ai numeri d’ordine 61 e 62 con la data "30.9.2004". La modifica prolunga quindi il periodo di iscrizione provvisoria delle due sostanze nell’elenco delle restrizioni applicabili ai cosmetici.

Base scientifica e motivazione dell’intervento

Nei considerando si richiama il parere del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), secondo cui il muschio xilene e il muschio chetone possono essere impiegati in sicurezza nei prodotti cosmetici, esclusi quelli per la cura del cavo orale, entro specifiche dosi massime teoricamente assorbite (circa 10 μg/kg/giorno per il muschio xilene e circa 14 μg/kg/giorno per il muschio chetone). Poiché la valutazione del rischio ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 non era ancora conclusa, si è reso necessario prolungare la misura provvisoria.

Obbligo di recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 28 febbraio 2003 e di informarne senza indugio la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorimercato internosostanze chimiche

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