Cassazione Penale, Sentenza n. 24720/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto il rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen. deducendo di avere subito, durante plurimi e consistenti periodi di detenzione in diversi istituti penitenziari, condizioni carcerarie non conformi ai parametri convenzionali di cui all'art. 3 CEDU, in particolare per la ridotta superficie delle celle, la presenza di altri detenuti e le condizioni igieniche. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo contro il diniego del Magistrato di sorveglianza ritenendo, sulla base delle informazioni acquisite dagli istituti interessati e valorizzando anche il regime di detenzione "aperto" e le attività di socialità, che le condizioni complessive fossero conformi ai parametri convenzionali. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata fosse priva di un percorso argomentativo analitico sulle informazioni raccolte e non avesse adeguatamente considerato né la superficie effettivamente disponibile nelle celle né la durata delle frazioni detentive in spazi inferiori alla misura convenzionale di tre metri quadri.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, osservando che il Tribunale di sorveglianza non aveva applicato correttamente i parametri elaborati dalle Sezioni Unite in tema di spazio minimo individuale e di valutazione multifattoriale delle condizioni detentive ai fini dell'art. 35-ter ord. pen. In particolare, l'ordinanza impugnata non risultava sorretta da una valutazione analitica delle condizioni concretamente patite dal detenuto nei diversi istituti e lungo frazioni temporali di rilievo, né il richiamo al regime "aperto" poteva valere da solo a compensare eventuali violazioni dell'art. 3 CEDU. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
costituisce il rimedio riparatorio azionabile dal detenuto che lamenti un trattamento penitenziario inumano o degradante; la sua applicazione richiede una verifica concreta e multifattoriale delle condizioni di detenzione.
art. 3 CEDU
parametro convenzionale per valutare la conformità delle condizioni detentive ai canoni di umanità; la misura dello spazio minimo individuale e gli altri fattori compensativi devono essere apprezzati in concreto.
art. 3 legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamata quale quadro normativo dell'ordinamento penitenziario in relazione al trattamento detentivo e al rimedio ex art. 35-ter ord. pen.
art. 3 CEDU
la soglia di tre metri quadri è indicata come misura minima di riferimento per la valutazione dello spazio individuale, ferma la necessità di considerare la superficie effettivamente libera per il normale movimento del detenuto e di detrarre gli arredi fissi.
Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021
le Sezioni Unite hanno stabilito che la valutazione dello spazio minimo individuale deve essere condotta sulla superficie effettivamente fruibile per il movimento del detenuto e che, ai fini dell'art. 35-ter ord. pen., occorre una valutazione complessiva delle condizioni detentive, anche alla luce dei fattori compensativi.
Massime di principio
- In tema di rimedio compensativo per detenzione non conforme all'art. 3 CEDU, il giudice di sorveglianza deve svolgere una verifica concreta e analitica delle condizioni effettivamente patite dal detenuto, senza limitarsi a formule apodittiche o a valutazioni globali sganciate dai dati fattuali specifici.
- Ai fini della determinazione dello spazio minimo individuale in celle condivise, rileva la superficie realmente disponibile per il normale movimento del detenuto, con esclusione degli arredi fissi, e non la mera dimensione lorda della cella.
- La soglia dei tre metri quadri costituisce un parametro minimo di riferimento, ma la valutazione va completata con un apprezzamento multifattoriale delle condizioni detentive, includendo durata delle frazioni detentive, presenza di altri ristretti, condizioni igieniche e fattori compensativi come socialità, attività formative, lavorative e sportive.
- Il regime detentivo 'aperto' e le attività trattamentali possono integrare fattori compensativi, ma non sostituiscono l'obbligo del giudice di verificare se, in concreto, vi sia stata una compressione del minimo vitale tale da integrare violazione dell'art. 3 CEDU.
- La motivazione sul diniego del rimedio ex art. 35-ter ord. pen. deve dare conto delle specifiche risultanze istruttorie relative a ciascun periodo e a ciascun istituto di detenzione rilevante; in difetto, la decisione è censurabile per vizio di motivazione e per erronea applicazione dei parametri convenzionali.
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