Cassazione Penale, Sentenza n. 39574/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale del riesame che, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 1-bis). Il ricorso per cassazione deduce: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del riesame; (2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. per presunta insussistenza dei gravi indizi; (3) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per la mancata considerazione dell'eventuale rescissione del vincolo associativo e, quindi, dell'assenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, aspecifiche e attinenti al merito valutativo del giudice di merito, oltre che manifestamente infondate. La Corte ha confermato che il sindacato di legittimità sul riesame è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti nella motivazione, senza poter rivedere il giudizio di fatto sull'attendibilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori. Il Collegio ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame che ha richiamato intercettazioni, dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e precedente condanna irrevocabile del ricorrente per partecipazione alla Sacra Corona Unita, affermando la sussistenza della gravità indiziaria e la persistenza delle esigenze cautelari. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; l'ordinanza impugnata la utilizza come titolo di accusa per qualificare il quadro indiziario a carico del ricorrente.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito al requisito dei gravi indizi di colpevolezza; il ricorrente contestava l'insussistenza dei gravi indizi, mentre la Corte ha ritenuto che il riesame abbia adeguatamente motivato il giudizio di gravità indiziaria.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari e la loro valutazione; la Corte ha ritenuto lecita la valutazione del tribunale del riesame circa la persistenza di tali esigenze.
art. 275 cod. proc. pen.
Il comma 3 introduce presunzioni operative nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e ha condiviso che non siano stati forniti elementi concreti per ritenere reciso il vincolo associativo.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla richiesta di trattazione orale; menzionata come ragione procedurale per la trattazione dell'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dell'ammenda prevista.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte limita la narrazione dei motivi ai soli elementi necessari per la decisione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle ordinanze di riesame è limitato: la Cassazione verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, non può entrare nel merito dell'apprezzamento delle prove o della credibilità delle fonti.
- Per impugnare con successo in Cassazione una ordinanza di custodia cautelare occorre denunciare specificamente e con chiari riferimenti testuali le carenze motivazionali dell'atto impugnato, dimostrando che tali carenze sono tali da determinare un errore logico-giuridico rilevante.
- Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e pregresse condanne possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria per reati associativi; la loro valutazione spetta primariamente al giudice di merito e al tribunal del riesame.
- La prova dell'avvenuta 'rescissione' del vincolo associativo richiede elementi concreti e documentati: dichiarazioni generiche o interpretazioni parziali di conversazioni difficilmente sono sufficienti a superare la presunzione della persistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p.
- Chi impugna deve altresì assicurarsi che le argomentazioni difensive siano effettivamente rappresentate e risultino nel procedimento di riesame (memorie, motivi scritti o verbalizzazione dell'udienza), poiché la loro mancata rappresentazione nel testo dell'ordinanza rende difficile il loro utilizzo in sede di cassazione.
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