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Sentenza

Sentenza n. 1283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del TRGA Trento n. 95/2025.

Giustizia amministrativa202507468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta provinciale n. 157 del 9 febbraio 2024, relativa alla classificazione dell'Avvocatura provinciale come struttura complessa e al conferimento dell'incarico di dirigente generale, e n. 292 dell'8 marzo 2024, relativa all'istituzione del Servizio per gli Affari Legali presso la Direzione generale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti, avvocate in servizio presso l'Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento e iscritte nell'elenco speciale dell'albo, hanno impugnato la sentenza del TRGA Trento n. 95/2025, che aveva in parte dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa e in parte respinto il ricorso contro le deliberazioni provinciali. Con il primo motivo hanno dedotto error in iudicando e violazione degli artt. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e 7 c.p.a., sostenendo che la deliberazione relativa al conferimento dell'incarico di dirigente generale dell'Avvocatura fosse espressione di macro-organizzazione e radicasse la giurisdizione del giudice amministrativo. Con il secondo motivo hanno dedotto error in iudicando, violazione dell'art. 23 della l. n. 247/2012 e difetto di motivazione, contestando l'istituzione del Servizio per gli Affari Legali presso la Direzione generale, ritenendo che tale struttura potesse interferire con l'autonomia e le prerogative difensive dell'Avvocatura provinciale.

La decisione

L'appello è stato rigettato con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale. La deliberazione impugnata riguardava il conferimento di un incarico al di fuori di una procedura concorsuale e costituiva il risultato di una scelta riconducibile alla discrezionalità del datore di lavoro pubblico, non all'esercizio di potestà autoritativa di macro-organizzazione direttamente contestata. Poiché le appellanti non avevano impugnato gli eventuali atti organizzativi a monte, ma avevano contestato direttamente la legittimità del conferimento dell'incarico, la posizione azionata era qualificata come diritto soggettivo e la controversia spettava al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, il quale può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti per la decisione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto generica, dubitativa ed esplorativa la censura sull'interferenza del Servizio per gli Affari Legali nell'attività difensiva dell'Avvocatura, poiché le stesse appellanti avevano prospettato un'interferenza soltanto di fatto e non avevano indicato una previsione normativa o un concreto condizionamento giuridico. Inoltre, è rimasto incontestato che i compiti del Servizio si collocassero nella fase antecedente alla redazione degli atti difensivi e non si sovrapponessero alle prerogative dell'Avvocatura. Le spese sono state compensate in ragione della natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.

    Le controversie sul conferimento di incarichi dirigenziali, quando non conseguano a una procedura concorsuale e siano contestate direttamente come espressione della discrezionalità datoriale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Quest'ultimo può disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

    La giurisdizione amministrativa permane, per il personale non privatizzato, nelle materie indicate dalla norma e, quanto all'accesso al pubblico impiego, nelle controversie relative a procedure concorsuali; tale previsione non si applica al diretto conferimento non concorsuale di un incarico dirigenziale oggetto della controversia.

  • art. 7 c.p.a.

    È richiamato dalle appellanti a sostegno della giurisdizione amministrativa, ma il Consiglio di Stato ne esclude l'applicazione alla controversia direttamente rivolta contro il conferimento non concorsuale dell'incarico dirigenziale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti.

  • art. 23 l. n. 247/2012

    È stato invocato dalle appellanti in relazione all'autonomia e alle prerogative dell'Avvocatura pubblica, ma il motivo è stato respinto perché non risultava dimostrato alcun concreto condizionamento giuridico derivante dall'istituzione del Servizio per gli Affari Legali.

Massime di principio

  • La controversia sul conferimento o sulla revoca di un incarico dirigenziale presso una pubblica amministrazione appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'incarico sia attribuito al di fuori di una procedura concorsuale e la contestazione riguardi direttamente la scelta datoriale, non l'esercizio di un potere autoritativo di macro-organizzazione.
  • La qualificazione di un atto come espressione di macro-organizzazione dipende dal suo effettivo contenuto e dall'oggetto della domanda: la diretta impugnazione del conferimento individuale dell'incarico, senza contestazione degli atti organizzativi presupposti, non radica di per sé la giurisdizione amministrativa.
  • Quando la controversia sul conferimento di un incarico dirigenziale rientra nella giurisdizione ordinaria, il giudice del lavoro può disapplicare gli atti amministrativi presupposti che siano rilevanti ai fini della decisione.
  • Una censura relativa a una presunta interferenza dell'amministrazione sulle funzioni di un'avvocatura pubblica è inammissibile sul piano sostanziale o comunque infondata se resta meramente ipotetica, viene prospettata come interferenza solo di fatto e non individua alcun concreto condizionamento giuridico né una sovrapposizione normativa di competenze.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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