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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05362/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dai correntisti con la banca originaria. In primo grado era stata respinta la domanda di ripetizione di somme che gli attori assumevano indebitamente percepite in forza di clausole nulle applicate al rapporto. In appello, la corte territoriale ha respinto il gravame ritenendo, da un lato, che fosse definitiva la prescrizione delle rimesse anteriori al 17 gennaio 1996, non essendo possibile verificare, per mancata produzione dei fascicoli di parte, se fossero rimesse ripristinatorie o solutorie; dall'altro, che la dedotta nullità dei tassi passivi anteriori al 1996 non esonerasse gli attori dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e che, in difetto di tale prova, i conteggi dovessero partire dal saldo a debito del correntista e non da un saldo zero. Con il ricorso per cassazione i correntisti deducono: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla prescrizione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la questione della decorrenza della prescrizione fosse di puro diritto e decidibile anche sulla base del cd-rom contenente la CTU; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. con riferimento alle medesime circostanze; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., assumendo che spettasse alla banca provare il saldo iniziale e che, in mancanza, il saldo dovesse essere azzerato, nonché lamentando l'asserita novità in appello della deduzione relativa all'inesistenza del contratto scritto; 4) ancora omesso esame di fatto decisivo, perché, una volta accertata la nullità delle clausole, il saldo non avrebbe potuto essere quello negativo indicato dalla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che il rigetto della domanda per difetto di prova escludeva ogni omissione decisoria sul capo di domanda e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, mancando l'indicazione rigorosa del fatto storico omesso, del dato da cui risultava, del momento della sua deduzione e della sua decisività. Quanto al terzo motivo, la Corte ha valorizzato la statuizione, non adeguatamente censurata, sulla prescrizione delle pretese restitutorie relative alle rimesse anteriori al 17 gennaio 1996: ciò rendeva corretto il mantenimento del saldo negativo risultante dagli estratti conto e assorbiva ogni ulteriore questione sull'onere della prova e sulla pretesa novità della difesa relativa alla mancata esistenza del contratto scritto. Il quarto motivo è stato ritenuto precluso dall'assorbenza della decisione sulla prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale fondamento della ripetizione dell'indebito bancario; la Corte non affronta nel merito il relativo diritto per l'effetto preclusivo della prescrizione e del difetto di prova

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della gestione del fascicolo e della produzione documentale; la Corte ritiene la doglianza inammissibile/difettosa

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla ricostruzione del fascicolo di parte smarrito

  • art. 112 c.p.c.

    utilizzato per definire il vizio di omessa pronuncia come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce i requisiti stringenti di specificità e autosufficienza

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo ex art. 360, n. 5

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma che, in difetto di prova degli assunti restitutori, non può farsi ricorso al saldo zero

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare l'asserita novità della deduzione sulla mancanza del contratto scritto; la Corte reputa la questione assorbita

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su un capo di domanda o di eccezione autonomo; non sussiste se la domanda venga comunque rigettata per difetto di prova, poiché in tal caso la decisione sul capo è stata comunque resa.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio: la deduzione che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare diversamente un documento o una CTU si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione processuale e la sua decisività; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta, se il fatto storico è stato comunque considerato.
  • Quando una domanda restitutoria è colpita da prescrizione per una parte delle rimesse contestate, il saldo del rapporto non può essere ricalcolato ignorando gli effetti della prescrizione stessa; la censura che presupponga un diverso saldo deve confrontarsi prima con la statuizione prescrizionale.
  • Le difese volte a sostenere nel merito una pretesa restitutoria già dichiarata prescritta restano assorbite dalla decisione sulla prescrizione e non possono fondare, da sole, una cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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