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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34013/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90, contestando l'identificazione del soggetto denominato "K" con lo Ierace, rilevando contraddizioni nelle intercettazioni (es. "lui e lei erano stati fermati" vs. "bisognava avvisare K") e carenza di prova che la foto inviata riguardasse droga o che il ricevente avesse concorso nell'illecito; 2) sul capo 2) censura l'insufficienza di elementi a provare il ruolo di committente nell'importazione; 3) in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 contesta che dalle prove emerga un "affectio societatis", struttura organizzativa o programma criminoso necessari per l'associazione; 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che la gravità dei fatti non è di per sé sufficiente a dimostrare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, che non sono state considerate alternative meno afflittive (es. arresti domiciliari in Calabria) e che è passato oltre due anni dall'ultimo fatto contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure generiche e aspecifiche che non si confrontano con il percorso argomentativo del Tribunale. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale di Firenze che aveva illustrato la gravità del quadro indiziario basato su sequestri di ingenti partite di cocaina (novembre 2019 e gennaio 2020), sulle intercettazioni che descrivono una rete organizzata con ruoli distinti e disponibilità economiche rilevanti, e sugli elementi descrittivi che consentivano l'identificazione dell'indagato con il soggetto definito "K" (residenza in Svizzera e presenza di una compagna ecuadoriana). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato l'ambito dell'art. 275, comma 3, c.p.p. con la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare e ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che escludeva l'adeguatezza di misure meno afflittive, anche alla luce della personalità e della capacità del prevenuto di riorganizzarsi e di operare a livello transnazionale. Conseguentemente: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende; ordine di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90, art. 73

    Riguarda i delitti di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che, sul piano della gravità indiziaria, le intercettazioni e i sequestri supportino l'attribuzione a carico dell'indagato di ruoli rilevanti nella illecita importazione.

  • d.P.R. 309/90, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che richiede, oltre alla pluralità di fatti, l'esistenza di un vincolo associativo, struttura e programma criminoso. La Corte ha ritenuto che il compendio indiziario (sequestri, intercettazioni e dinamiche tra indagati) fosse idoneo a delineare un'organizzazione con ruoli e mezzi economici tali da sostenere la gravità indiziaria anche in chiave associativa.

  • cod. proc. pen., art. 275, comma 3

    Prevede, per talune ipotesi, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. La Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione, considerata la capacità criminale e il ruolo di vertice contestato all'indagato, giustificando il rifiuto di misure meno afflittive.

  • cod. proc. pen., art. 606

    Definisce i limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la motivazione dei provvedimenti, ma non procede a una rinnovata valutazione di merito delle prove. Qui è stato richiamato per respingere doglianze che chiedevano una rivalutazione del compendio indiziario.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma richiamata in ordine alla formulazione del ricorso per cassazione; nella sentenza è richiamata per inquadrare le censure formulate dal ricorrente.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Disposizione relativa agli adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore per gli adempimenti di legge.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000 (richiamata)

    Principio richiamato in tema di inammissibilità e responsabilità: in caso di inammissibilità non per colpa dell'istante, possono comunque essere applicate sanzioni pecuniarie; qui la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa che esonererebbe dalla sanzione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare in modo sostanziale il compendio probatorio: censure che chiedono una rivalutazione dei fatti o degli indizi sono spesso inammissibili se non affrontano specificamente vizi logico-giuridici della motivazione.
  • L'identificazione di una persona tramite elementi descrittivi e circostanziali (es. residenza all'estero, compagna di una determinata nazionalità) può essere ritenuta sufficiente sul piano della gravità indiziaria se il giudice di merito fornisce una spiegazione coerente e non illogica del nesso con le fonti probatorie.
  • Per contestare efficacemente una imputazione ex art. 73 è necessario mostrare, oltre a dubbi sull'identificazione, la mancanza di elementi che colleghino il soggetto agli atti materiali del traffico (es. contatti utili all'approvvigionamento, invii, ruolo organizzativo).
  • Per escludere la sussistenza dell'associazione ai sensi dell'art. 74 occorre contestare la sussistenza dell'"affectio societatis", della struttura organizzativa e del programma criminoso; la mera commissione di più reati non basta di per sé.
  • Quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., sussiste una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare che misure meno afflittive siano sufficienti e che ricorrano garanzie di osservanza.
  • Le doglianze difensive devono confrontarsi punto per punto con il percorso motivazionale del giudice di merito e segnalare vizi logico-giuridici specifici; l'uso di censure generiche o la mera riaffermazione di alternative non convincenti espone al rischio di inammissibilità del ricorso.

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