Corte di giustizia, Sentenza C-341/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell' 11 settembre 2025. — Duca di Salaparuta SpA contro Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime comunitario di protezione delle denominazioni dei vini – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Articolo 54 – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) – Regolamento (CE) n. 479/2008 – Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 51 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 duodecies, paragrafo 2, e articolo 118 vicies – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 101, paragrafo 2, e articolo 107 – Protezione, ai sensi del diritto dell’Unione, dei v.q.p.r.d. riconosciuti dal diritto nazionale – Conflitto tra una denominazione di vini protetta e un marchio anteriore notorio contenente un termine identico a tale denominazione – Denominazione asseritamente ingannevole – Regime transitorio – Estensione automatica della protezione – Completezza del regime di protezione – Certezza del diritto. — Causa C-341/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte stabilisce che una denominazione vinicola riconosciuta in origine come v.q.p.r.d. sotto il regolamento n. 1493/1999 e poi automaticamente protetta a livello UE non va riesaminata alla luce dei successivi motivi di rigetto della protezione introdotti dai regolamenti del 2008, del 2007 e del 2013. Il conflitto con un marchio anteriore notorio identico resta disciplinato solo dalla regola speciale di coesistenza prevista dal regolamento n. 1493/1999. Ne deriva la prevalenza della denominazione protetta, salvo le condizioni specifiche che consentono al titolare del marchio di continuare a usarlo. Il rinvio alle norme internazionali sulla non ingannevolezza non altera questa soluzione.
Protezione di una denominazione vinicola riconosciuta ai sensi del regolamento n. 1493/1999 e conflitto con marchi anteriori notori contenenti il medesimo termine: individuazione del regime applicabile e esclusione dei successivi motivi di rigetto della protezione.
La questione giuridica
Se una denominazione di vini già protetta a livello nazionale ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 1493/1999 e poi automaticamente estesa a livello dell’Unione rientri, nel conflitto con marchi anteriori notori identici, nel regime dei successivi regolamenti n. 479/2008, n. 1234/2007 e n. 1308/2013, oppure se il conflitto debba essere risolto esclusivamente secondo l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999; inoltre, se il regime di quest’ultimo regolamento sia completo e osti a un richiamo a un principio generale di non decettività o alle norme internazionali invocate.
Principio di diritto
Le denominazioni di vini già protette ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 1493/1999 e poi estese automaticamente a livello dell’Unione dai regimi transitori dei regolamenti n. 479/2008, n. 1234/2007 e n. 1308/2013 restano disciplinate, quanto al conflitto con marchi anteriori notori identici, esclusivamente dall’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999; pertanto, i successivi articoli 43, paragrafo 2, del regolamento n. 479/2008, 118 duodecies del regolamento n. 1234/2007 e 101, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, relativi ai motivi di rigetto della protezione di nuove domande, non sono applicabili. La Corte afferma inoltre che il regime del regolamento n. 1493/1999 è completo per tale ipotesi e che le norme invocate di diritto internazionale non modificano tale conclusione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1493/1999
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1493/1999
- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999
- Allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999
- Regolamento (CE) n. 479/2008
- Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008
- Articolo 51 del regolamento (CE) n. 479/2008
- Articolo 50 del regolamento (CE) n. 479/2008
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
- Articolo 10 bis della Convenzione di Parigi
- Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci
- Articolo 3 bis dell’Accordo di Madrid
- Accordo TRIPS
- Articolo 22 dell’Accordo TRIPS
Conflitto tra DOP vinicola automatica e marchi anteriori notori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia relativa alla denominazione "Salaparuta". La Corte è chiamata a stabilire quale regime UE disciplini il conflitto tra una denominazione di vini già riconosciuta a livello nazionale e poi estesa automaticamente a livello dell’Unione, e marchi anteriori notori contenenti il medesimo termine.
Fatti e procedimento principale
La società Duca di Salaparuta SpA è titolare di marchi nazionali e dell’Unione contenenti il termine "Salaparuta", registrati rispettivamente nel 1989 e nel 2000. Nel 2006 è stata riconosciuta in Italia la DOC "Salaparuta", riferita a vini prodotti nel territorio del Comune di Salaparuta; nel 2009 tale denominazione è stata pubblicata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 54, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999 e iscritta nel registro elettronico delle DOP/IGP come DOP "Salaparuta".
La Duca di Salaparuta ha chiesto davanti ai giudici italiani la nullità o invalidità della DOP e della DOC, sostenendo che la denominazione fosse ingannevole e interferisse con i suoi marchi anteriori notori. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo applicabile il regime del regolamento n. 1493/1999, in particolare l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, che contempla una forma di coesistenza tra denominazione e marchio anteriore. La Corte di cassazione ha quindi sottoposto due questioni pregiudiziali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se per una denominazione preesistente al regolamento n. 1234/2007, poi registrata/publicata a livello UE, si debbano applicare i successivi motivi di rigetto della protezione basati sul rischio di inganno del consumatore per notorietà di un marchio anteriore;
- oppure se la situazione resti governata dal regolamento n. 1493/1999, che prevedeva la regola speciale di conflitto tra denominazione protetta e marchio anteriore notorio;
- e, in tal caso, se il regime di tale regolamento sia completo, escludendo il ricorso a un principio generale di non decettività o alle norme internazionali richiamate.
Quadro normativo rilevante
La Corte ricostruisce l’evoluzione del regime vitivinicolo:
- il regolamento n. 1493/1999, all’articolo 54, prevedeva la protezione UE dei v.q.p.r.d. riconosciuti dagli Stati membri e la pubblicazione dell’elenco da parte della Commissione;
- l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, disciplinava il rapporto con i marchi notori registrati per vini, consentendone la continuazione dell’uso a condizioni specifiche;
- il regolamento n. 479/2008, poi il n. 1234/2007 e infine il n. 1308/2013 hanno introdotto un sistema transitorio di protezione automatica delle denominazioni già esistenti, rispettivamente agli articoli 51, 118 vicies e 107;
- i motivi di rigetto della protezione per rischio di inganno del consumatore in ragione della notorietà di un marchio sono contenuti nell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 479/2008, nell’articolo 118 duodecies del regolamento n. 1234/2007 e nell’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la DOC "Salaparuta" rientra nei v.q.p.r.d. ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 1493/1999 e che la pubblicazione del suo elenco nella Gazzetta ufficiale è avvenuta in applicazione di tale disciplina, senza un nuovo esame sostanziale della Commissione. La protezione successivamente iscritta nel registro elettronico va quindi intesa come estensione automatica di una protezione già esistente, e non come nuova registrazione.
Su questa base, la Corte considera decisivo che il regolamento n. 1493/1999 conteneva una disciplina specifica del conflitto tra denominazione protetta e marchio anteriore notorio. Tale disciplina sanciva la preminenza della denominazione protetta, ma consentiva, al ricorrere di determinate condizioni, la coesistenza e la continuazione dell’uso del marchio.
La Corte esclude quindi che i successivi motivi di rigetto della protezione, pensati per il nuovo sistema di esame delle domande di protezione introdotto dal regolamento n. 479/2008, possano applicarsi retroattivamente a denominazioni già protette in forza del regolamento n. 1493/1999. Questi articoli disciplinano il diniego di protezione di nuove domande, non la cancellazione o il riesame di denominazioni già protette in regime transitorio.
La Corte aggiunge che il regime transitorio dei regolamenti successivi ha espressamente regolato la protezione automatica e i limitati casi di cancellazione delle denominazioni preesistenti, rafforzando l’idea di completezza del sistema. Non vi è quindi spazio per invocare un principio generale di non decettività per modificare la soluzione prevista dalla normativa speciale.
Quanto alle norme internazionali invocate, la Corte ritiene irrilevanti l’articolo 22 dell’Accordo TRIPS, l’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi e l’articolo 3 bis dell’Accordo di Madrid, richiamando in particolare la mancanza di effetto diretto di tali disposizioni nel diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 51 del regolamento n. 479/2008, l’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 107 del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che gli articoli 43, paragrafo 2, del regolamento n. 479/2008, 118 duodecies del regolamento n. 1234/2007 e 101, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 non si applicano a un conflitto tra una denominazione di vini protetta ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 1493/1999 e marchi anteriori notori registrati per vini contenenti termini identici. Il conflitto deve essere risolto solo sulla base dell’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999.
Principio affermato
Per le denominazioni vinicole già protette sotto il regolamento n. 1493/1999, la disciplina del conflitto con marchi anteriori notori è chiusa e autosufficiente: prevale la regola speciale di coesistenza prevista da quel regolamento, non i successivi motivi di rigetto introdotti dai regimi del 2008, 2007 e 2013.
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