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Sentenza

Sentenza n. 597/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dell'Aeronautica Militare – Comando Logistico, Servizio di Commissariato ed Amministrazione, Prot. n. M_D ARM003 REG2024 0008571 23- 01-2024, comunicato a mezzo PEC il 23 gennaio 2024, recante il rigetto della richiesta del ricorrente di pagamento del premio residuale anti-esodo controllori del traffico aereo (CTA); - dell'atto dispositivo dell'Aeronautica Militare, Comandante del 15° Stormo, n. 1453 del 26 luglio 2023, comunicato al ricorrente il 27 luglio 2023, relativo al premio residuale antiesodo controllori del traffico aereo (CTA); - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma dovuta, pari ad € 21.691,90 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo saldo; e, in via subordinata, per il promovimento di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della L. 23.12.2014 n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", nella parte in cui ha stabilito che gli importi dei premi di cui all'art. 1804, comma 1, lettera da a) ad e), del D.Lgs. n. 66/2010 "sono ridotti alla metà", con riferimento al premio di cui agli artt. 1804 e 2262, comma 2, del medesimo decreto, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost. e all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Giustizia amministrativa202400196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del pagamento integrale del premio residuale anti-esodo per controllori del traffico aereo e atto dispositivo relativo alla liquidazione del premio in misura ridotta alla metà

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in congedo per raggiunti limiti di età dal 14 febbraio 2022, ha chiesto il pagamento integrale del premio previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 365/2003, trasfuso negli artt. 1804 e 2262 del d.lgs. n. 66/2010, contestando la riduzione alla metà dell'importo liquidato dall'Amministrazione. Ha chiesto il pagamento della differenza di euro 21.691,90 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in via subordinata, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della l. n. 190/2014, nella parte in cui disponeva la riduzione alla metà dei premi, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. e all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Nel corso del giudizio, a seguito del consolidamento della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il Ministero ha corrisposto nel dicembre 2025 la somma capitale richiesta, correggendo anche l'aliquota fiscale applicata. Il ricorrente ha quindi insistito per il riconoscimento di interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché l'Amministrazione ha integralmente corrisposto durante il giudizio l'importo richiesto. Ha accolto la domanda relativa agli accessori, riconoscendo, trattandosi di credito retributivo, il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, dalla maturazione del diritto fino al saldo, nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Ha inoltre posto le spese di giudizio a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione si è adeguata tardivamente alla giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, l. n. 365/2003

    Fonte originaria del premio anti-esodo richiesto dal ricorrente.

  • art. 1804 d.lgs. n. 66/2010

    Prevede il premio per i controllori del traffico aereo; la controversia riguardava la sua liquidazione in misura ridotta.

  • art. 2262 d.lgs. n. 66/2010

    Disposizione del Codice dell'ordinamento militare relativa al premio, successivamente abrogata e poi reintrodotta a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma abrogatrice.

  • art. 1, comma 260, l. n. 190/2014

    Disposizione invocata per la riduzione dei premi alla metà; il ricorrente ne ha contestato la legittimità costituzionale.

  • art. 1, comma 261, l. n. 190/2014

    Disposizione abrogatrice dell'art. 2262 d.lgs. n. 66/2010, la cui illegittimità costituzionale ha determinato la reintroduzione della disciplina del premio.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Stabilisce il limite al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui crediti retributivi; gli accessori decorrono dalla maturazione del diritto fino al saldo nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale indicato dal ricorrente per la questione subordinata di legittimità costituzionale.

  • art. 36 Cost.

    Parametro costituzionale indicato dal ricorrente in relazione alla contestata riduzione del premio.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale indicato dal ricorrente per la questione subordinata.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Parametro convenzionale indicato dal ricorrente in relazione alla tutela patrimoniale del credito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'Amministrazione corrisponde integralmente la sorte capitale richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda principale e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente a tale domanda.
  • Per i crediti retributivi della pubblica amministrazione, gli interessi e la rivalutazione monetaria spettano dalla maturazione del diritto fino al saldo, nel rispetto del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa principale non impedisce al giudice di decidere sulle domande accessorie relative agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese processuali.
  • Quando l'Amministrazione soddisfa tardivamente la pretesa del ricorrente dopo il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale favorevole, le spese possono essere poste a suo carico in base al criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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