Cassazione Penale, Sentenza n. 3753/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro preventivo di un immobile a Tremestieri Etneo (decreto di sequestro emesso dopo accertamenti della polizia municipale), contestando che il Tribunale avesse valutato in modo astratto il fumus commissi delicti senza considerare tutte le risultanze probatorie e le difese. Denunciava inoltre illogicità della motivazione relativamente alla presunta variazione essenziale delle opere (sostenendo che i lavori erano in corso e che alcune parti erano conformi al progetto o differenze tecniche giustificabili) e richiamava la normativa regionale sulle tolleranze di altezza per sostenere che le maggiori altezze riscontrate rientravano nei limiti. Infine censurava l'esistenza del periculum in mora, ritenendo inesistente il vincolo paesaggistico e quindi l'impossibilità di ingiustificata prosecuzione dei lavori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge e non per semplice vizio di motivazione o rivalutazione dei fatti, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o radicalmente carente. I primi tre motivi sono stati considerati, in realtà, richieste di rivalutazione fattuale e di logica motivazionale non ammissibili in cassazione; il Tribunale cautelare aveva invece esposto elementi specifici e puntuali (sopralluogo del 17/6/2024 con rilievi fotografici e misure: locali interrati risultanti fuori terra su alcuni lati, altezze eccedenti di circa 42 cm nel garage, 35 cm negli altri piani, 38 cm nel locale hobby; comunicazione dell'ufficio tecnico comunale che le varianti incidevano su parametri urbanistici e volumetria e non potevano essere presentate con SCIA). Quanto al periculum in mora, il Tribunale aveva motivato il rischio di prosecuzione dei lavori e di ulteriore compromissione dell'assetto urbanistico. Per queste ragioni la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)
Norma sostanziale che riguarda l'illecito edilizio per opere in difformità rispetto al titolo abilitativo; la contestazione penale era fondata su variazioni essenziali del progetto originario
Codice di procedura penale, art. 325
Limita il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo alle sole violazioni di legge; non consente la semplice rivalutazione della motivazione o dei fatti, salvo che la motivazione sia del tutto assente o radicalmente carente
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Previsione delle censure deducibili in cassazione (vizi di motivazione, violazioni di norme processuali) cui la Corte richiama per delimitare l'ambito di sindacato
I.r. Sicilia n. 4 del 2005, art. 1, lett. c)
le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri
La Corte ha applicato il criterio di deroga regionale: le maggiori altezze riscontrate (45 cm, 35 cm, 38 cm) erano superiori alla tolleranza massima di 30 cm prevista dalla norma regionale, giustificando la qualificazione delle difformità come rilevanti
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2
Richiamata implicitamente nella valutazione dell'ufficio tecnico comunale circa la non ammissibilità della variante tramite SCIA quando la modifica incide su parametri urbanistici e volumetrici
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria del ricorrente in caso di inammissibilità, in assenza di colpa sulla determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo la sindacabilità è limitata alle violazioni di legge: non è ammessa la semplice riconsiderazione dei dati di fatto o delle deduzioni di merito, salvo assoluta carenza motivazionale.
- Nei procedimenti per abusi edilizi il fumus commissi delicti può essere fondato su rilievi tecnico-strumentali e sopralluoghi che documentano difformità nelle quote, nelle altezze e nella volumetria rispetto al titolo o alle varianti autorizzate.
- Le tolleranze previste dalle normative regionali (es. maggiori altezze ammesse) costituiscono parametri tecnici che, se superati, rafforzano la qualificazione della difformità come 'variazione essenziale' e la necessità di un nuovo titolo abilitativo.
- Il periculum in mora può essere desunto dalla possibilità che la libera disponibilità dell'immobile consenta la prosecuzione dei lavori in corso con ulteriore compromissione dell'assetto urbanistico: è sufficiente una motivazione adeguata basata sullo stato dei luoghi.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare di questo tipo in sede di legittimità è necessario dimostrare una violazione di legge o l'assenza totale/radicale della motivazione, non la mera incongruenza o presunta illogicità delle valutazioni di fatto.
- Le determinazioni tecniche e gli atti dell'ufficio tecnico comunale (es. comunicazioni sulla non ammissibilità di varianti tramite SCIA) hanno grande rilievo probatorio e possono consolidare la sussistenza del fumus e del periculum.
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