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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47498/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità: si contestava la conferma della custodia cautelare nonostante, secondo la difesa, le dichiarazioni del collaboratore Carmelo Porto fossero prive di riscontri e smentite da altro processo; si contestava inoltre la presunta errata interpretazione e il valore probatorio di talune intercettazioni già ritenute in passato insufficienti a fondare la responsabilità associativa. 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità riguardo all'aggravante del carattere armato dell'associazione: si sosteneva che non vi fossero elementi concreti idonei a dimostrare la disponibilità di armi e che una conversazione intercettata fosse stata interpretata erroneamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto in parte il motivo manifestamente infondato e in parte non consentito perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio ("travisamento dei fatti"). I giudici di merito sono stati ritenuti aver fornito una motivazione adeguata e coerente, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore e le intercettazioni che avrebbero indicato l'adesione del ricorrente all'associazione mafiosa e il suo ruolo nella gestione di estorsioni e appalti. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la carenza di interesse a impugnare l'aggravante "carattere armato", ritenendo che tale censura non incidesse sulla legittimità della misura cautelare (non incide sull"an" o sul "quomodo" della cautela) ma solo su profili sanzionatori in sede di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    richiesto nell'atto: adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen.

    indica la competenza del Tribunale per il riesame in materia di misure cautelari; la Corte ricorda il corretto inquadramento procedurale dell'impugnazione

  • art. 416-bis c.p.

    reato contestato: art. 416-bis cod. pen.

    il reato di associazione di tipo mafioso è il capo di imputazione principale; la Corte valuta la sussistenza di indizi rispetto a tale fattispecie

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    richiamato nel testo: presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    la menzione serve a spiegare che la contestazione di una circostanza aggravante (es. disponibilità di armi) non incide sulla determinazione della durata della custodia cautelare se non varia l'an o il quomodo della misura

  • artt. 303 e 304 c.p.p.

    richiamati nel testo in relazione ai termini di durata della fase

    norme richiamate per spiegare che la contestazione dell'aggravante non modifica il limite edittale massimo e quindi non influenza i termini di durata della misura cautelare

  • art. 23, commi 8 e 9 D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    richiamato per le modalità di trattazione in udienza in camera di consiglio

    normativa emergenziale sulle modalità di celebrazione dell'udienza (forme telematiche/semplificate) applicata al procedimento

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti "de libertate" è limitato a verificare la congruenza e la coerenza logica della motivazione: non può rimettere in discussione la valutazione di fatto condotta dal giudice di merito quando questa sia logica e priva di errori giuridici.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate ai fini cautelari se trovano riscontro e coerenza con altri elementi d'indagine (es. intercettazioni); la mera contestazione della loro attendibilità richiede elementi che incidano sulla logicità complessiva della motivazione per essere efficace in Cassazione.
  • Le intercettazioni sono materiale probatorio la cui interpretazione è, in primo luogo, questione di fatto rimessa al giudice di merito; il loro diverso significato proposto dalla difesa non è sufficiente a scardinare la misura cautelare se il Tribunale ha fornito una valutazione logica.
  • La censura di circostanze aggravanti (es. disponibilità di armi) è spesso priva di interesse ai fini della impugnazione cautelare quando non incida sulla sussistenza del quadro indiziario o sulla necessità/legittimità della misura, ma solo su profili di quantificazione della pena in sede di merito.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario prospettare punti di criticità che dimostrino incongruenze, lacune logiche o errori giuridici nella motivazione del giudice di merito, non una semplice diversa ricostruzione alternativa dei fatti.

Testo integrale

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