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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01101/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte)

La controversia

La parte ha presentato istanza di correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, che aveva confermato la sentenza di appello e deciso sul ricorso originario. L'errore denunciato consisteva nell'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario e che aveva formulato specifica richiesta. La Corte rileva però che l'istanza proposta dalla parte è inammissibile per difetto di legittimazione, perché la censura di tale omissione spetta solo al difensore in proprio. Nonostante ciò, la Corte osserva che l'inammissibilità dell'istanza non impedisce il rilievo d'ufficio dell'evidente errore materiale e dispone la correzione dell'ordinanza precedente, inserendo le formule mancanti relative alla distrazione delle spese e alla condanna alle spese di legittimità in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte dichiara implicitamente inammissibile l'istanza di correzione proposta dalla parte, ma esercita il potere di correzione d'ufficio dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. e rettifica l'ordinanza n. 20229/2024. La correzione consiste nell'inserimento dell'indicazione che le spese sono attribuite in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario e della condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio l'errore materiale anche quando l'istanza di parte sia inammissibile per difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione dell'errore materiale relativa all'omessa distrazione delle spese può essere proposta solo dal difensore in proprio, quando l'omissione incida sul suo diritto alla distrazione.
  • L'inammissibilità dell'istanza proposta dalla parte non preclude alla Corte di cassazione il potere di rilevare d'ufficio il chiaro errore materiale e di correggerlo.
  • Quando il dispositivo o la motivazione omettono per errore la statuizione sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario, la correzione può essere disposta mediante inserzione della formula mancante, senza necessità di riapertura del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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