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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26863/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Carlo Olianas, ritenendo competente il GUP presso il Tribunale di Nuoro. Il procuratore ha denunciato violazione delle norme processuali (art. 16, art. 51 comma 3-bis e art. 328 cod. proc. pen.), sostenendo che l'art. 51 cod. proc. pen. (nella versione con attribuzioni alla Procura distrettuale) crea una deroga assoluta alle regole di competenza territoriale e, secondo il principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza così determinata non può essere rimessa in discussione in seguito al venir meno dell'originaria imputazione che aveva radicato la competenza

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze con cui il GUP dichiara la propria incompetenza territoriale siano escluse dal sindacato in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; per le questioni di competenza territoriale il rimedio ordinato è il conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen. Inoltre la declaratoria di incompetenza rientra nei poteri tipici del giudice di merito e non può essere considerata abnorme. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata esaminata nel merito la questione di diritto prospettata dal Procuratore

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Nel procedimento di merito il Tribunale di Lanusei aveva ritenuto insussistente il reato previsto dall'art. 74 e ha trasferito alcune posizioni al PM per altra contestazione (rapina). Citata come fatto processuale, non è oggetto diretto di interpretazione dalla Corte in questa decisione

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali violate; la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 51 cod. proc. pen.

    comma 1-bis / comma 3-bis

    Il ricorrente ha invocato la regola sulle attribuzioni della Procura distrettuale come deroga alla competenza territoriale ordinaria e in relazione al principio della perpetuatio iurisdictionis. La Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione in ragione dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 328 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte non ha esaminato la questione per inammissibilità

  • art. 22 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal GUP; la Corte conferma che tali pronunce rientrano nell'ambito delle decisioni per le quali è escluso il ricorso per cassazione

  • art. 568 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che le sentenze del GUP che dichiarano incompetenza territoriale sono escluse dal sindacato della Cassazione (inammissibilità del ricorso per cassazione)

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Indicato dalla Corte come il rimedio processuale corretto per le questioni di competenza territoriale: il conflitto di competenza è lo strumento idoneo a valutare e risolvere contestazioni di competenza tra giudici

Massime di principio

  • Le sentenze del Giudice dell'udienza preliminare che dichiarano incompetenza territoriale non sono impugnabili con il ricorso per cassazione (art. 568, comma 2 cod. proc. pen.).
  • Il rimedio ordinario per contestare decisioni in materia di competenza territoriale è il conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., non la cassazione.
  • Le questioni sulla titolarità della competenza (ad es. asserite attribuzioni della Procura distrettuale ai sensi dell'art. 51) devono essere affrontate tramite gli strumenti processuali previsti e non via cassazione quando la sentenza impugnata è una declaratoria di incompetenza del GUP.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale rientra nei poteri tipici del giudice di merito e difficilmente potrà essere censurata come abnorme con ricorso per cassazione; è opportuno valutare tempestivamente e proceduralmente la via del conflitto di competenza o altri rimedi esperibili nei termini di legge.
  • In casi simili, prima di proporre ricorso per cassazione verificare la ammissibilità del rimedio: se la decisione impugnata è una pronuncia di incompetenza del GUP, usare il conflitto di competenza o altri rimedi idonei, al fine di non incorrere in inammissibilità.

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