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Sentenza

Sentenza n. 1770/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202000564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Relazione-provvedimento del Commissario ad acta dell’11 febbraio 2026, con cui è stata esclusa la contrattualizzazione della rete per le annualità 2019 e 2020; reclamo proposto nella fase di ottemperanza alle sentenze del TAR Calabria n. 1168/2020 e n. 611/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La rete di imprese e un laboratorio che ne faceva parte hanno proposto reclamo contro la determinazione del Commissario ad acta dell’11 febbraio 2026, resa nell’attuazione della sentenza del TAR Calabria n. 1168/2020, che aveva ordinato di definire le procedure per la stipula dei contratti sanitari relativi al 2019 e al 2020. Il Commissario aveva negato la contrattualizzazione, ritenendo che la rete, quale unico soggetto giuridico, fosse priva di accreditamento perché alcuni componenti non possedevano i requisiti e perché risultavano carenze documentali, tra cui la mancata produzione di visura camerale, bilanci e atto notarile aggiornato; aveva inoltre escluso la possibilità di una contrattualizzazione “ora per allora”. La reclamante ha dedotto errore di percezione, sostenendo che il decreto commissariale n. 82/2020 confermava l’accreditamento e la legittimazione della rete a operare per il Servizio sanitario regionale, contestando anche che la rete avesse una produzione sottosoglia. Ha inoltre sostenuto che, ai fini dell’ottemperanza, dovesse rilevare la composizione risultante dalla ricognizione effettuata nella fase esecutiva e che la durata del giudizio non potesse precludere la contrattualizzazione retroattiva né consentire di opporre l’approvazione dei bilanci.

La decisione

Il TAR ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui il Commissario aveva nuovamente rimesso in discussione l’accreditamento della rete: la sentenza n. 1168/2020 aveva già riconosciuto che, in assenza di atti di revoca o sospensione, la rete era legittimata alla sottoscrizione dei contratti. Tuttavia, il rigetto è stato giustificato da una ragione distinta e sopravvenuta: la contrattualizzazione retroattiva per annualità ormai lontane avrebbe richiesto una difficile ricostruzione postuma del fabbisogno e avrebbe inciso sui budget già ripartiti e sui bilanci chiusi, consolidati e verificati dalla Corte dei conti, con possibile sforamento del finanziamento assegnato e pregiudizio dell’affidamento degli altri operatori sanitari. Il principio per cui la durata del processo non deve danneggiare la parte vittoriosa non conduceva quindi, in questo caso, a imporre la stipula retroattiva. Il TAR ha precisato che resta esperibile l’azione per far valere la responsabilità dell’Azienda sanitaria per la mancata tempestiva ottemperanza, tutela diversa dall’ottemperanza ma potenzialmente idonea a riconoscere somme collegate alle prestazioni erogate confidando nella stipula. Spese integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Se è, infatti, generalmente ammessa la contrattualizzazione retroattiva degli operatori sanitari privati accreditati con il sistema sanitario nazionale, in questo modo “coprendo” quelle prestazioni che gli operatori stessi hanno reso gratuitamente all’utenza confidando nella successiva stipula dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel caso di specie si tratterebbe di andare a incidere su un periodo molto risalente nel tempo, in relazione al quale occorrerebbe una prognosi postuma di rilevante difficoltà, che peraltro andrebbe ad incidere anche sulla posizione degli altri operatori sanitari privati tra cui all’epoca fu ripartito il budget, che si vedrebbero ridotti a grande distanza di tempo, e in violazione del principio dell’affidamento, le loro assegnazioni.

    La contrattualizzazione retroattiva degli operatori privati accreditati può in generale coprire prestazioni rese all’utenza confidando nella stipula dell’accordo; può tuttavia essere esclusa quando, per il tempo trascorso, la ricostruzione del fabbisogno sia particolarmente difficile e la stipula comprometta budget già ripartiti e l’affidamento degli altri operatori.

Massime di principio

  • L’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata non attribuisce, da solo, un diritto alla contrattualizzazione, che dipende dalle valutazioni amministrative sul fabbisogno assistenziale e sulle risorse finanziarie disponibili.
  • Nel dare esecuzione a una sentenza che impone di concludere una procedura di contrattualizzazione sanitaria, la valutazione demandata al Commissario ad acta deve riferirsi, per quanto possibile, alla situazione esistente quando si è verificata l’inerzia, così da non far gravare sulla parte vittoriosa la durata del processo.
  • La contrattualizzazione retroattiva di prestazioni sanitarie rese da un operatore accreditato può essere impedita da sopravvenienze che rendano particolarmente difficile la ricostruzione postuma del fabbisogno e comportino un’incisione sui budget già assegnati, sui bilanci consolidati e sull’affidamento degli altri operatori.
  • Quando la tardiva ottemperanza non consente più di ottenere la stipula retroattiva degli accordi, può restare esperibile una distinta azione di responsabilità contro l’amministrazione per la mancata tempestiva esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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