Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 344/2026 - Firenze, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per accertare le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno Zara Nord di Giannoni Andrea e C. S.a.s. il 20/3/2024: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: delibera di Giunta e determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio che hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato gli atti comunali con cui era stato fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia della concessione demaniale marittima. Ha chiesto, in via principale, l'accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, sostenendo la non applicabilità dei principi di trasparenza e concorrenza elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza Telaustria, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e dei principi delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente resa prima della decisione. Il giudice ha ritenuto di non poter esaminare il merito delle questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea e alla legittimità degli atti comunali, né di poter procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Tale conclusione è stata ricondotta al principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della mancata opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande della ricorrente quale base delle richieste di accertamento e di condanna, senza essere esaminato nel merito.

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    Indicato dalla ricorrente come disposizione di cui contestava l'applicabilità e gli effetti sulle concessioni demaniali marittime; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'incompatibilità della normativa nazionale; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 56 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'incompatibilità della normativa nazionale; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 63 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'incompatibilità della normativa nazionale; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di decidere le questioni sostanziali e di legittimità dedotte con il ricorso, anche quando esse riguardino la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.