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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12390/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per reato continuato ex artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, contestando la mancata e adeguata motivazione circa la sussistenza del dolo specifico attribuito al ricorrente in relazione all'omessa dichiarazione e all'occultamento delle scritture contabili. In particolare la difesa lamentava che la Corte territoriale aveva affermato il dolo in modo apodittico e autoreferenziale, senza fornire gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per provare il dolo specifico (ad es. pagamento successivo tardivo o reiterazione dell'omissione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizio di motivazione) e assorbente le altre censure. Ha ritenuto che la Corte d'Appello non abbia assolto l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza in tema di omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili, avendo dedotto il dolo specifico in termini apodittici e con argomentazioni autoreferenziali. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5 (omessa dichiarazione) e art. 10 (occultamento/distruzione delle scritture contabili)

    Gli articoli incriminano, rispettivamente, l'omessa dichiarazione e l'occultamento/distruzione delle scritture. La loro applicazione richiede la prova del dolo specifico: non è sufficiente la sola consapevolezza dell'imposta evasa; occorrono elementi ulteriori che indichino la finalità evasiva (es. mancato pagamento successivo in tempi ragionevoli, reiterazione pluriennale dell'omissione, comportamenti finalizzati alla sottrazione della documentazione).

  • Cass. Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023 (Massima citata)

    «in tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione»

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova del dolo specifico per l'omessa dichiarazione richiede elementi indiziari aggiuntivi oltre la semplice conoscenza dell'imposta non versata; l'assenza di tale motivazione rende la decisione viziata.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n.74/2000) non basta dimostrare la sola entità dell'imposta evasa: è necessario che emerga il dolo specifico, desumibile da elementi aggiuntivi (es. mancato pagamento postumo in tempi ragionevoli, reiterazione dell'omissione su più anni, comportamenti attivi volti a sottrarre la prova fiscale).
  • L'accertamento del dolo specifico non può essere basato su affermazioni apodittiche o su argomentazioni autoreferenziali: il giudice deve fornire motivazione specifica e adeguata sugli elementi che portano a ritenere la finalità evasiva.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente rispetto all'onere probatorio richiesto, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo giudizio, senza decidere nel merito quando la carenza motivazionale sia tale da precludere una statuizione definitiva.
  • La configurabilità del reato di occultamento/distruzione delle scritture contabili (art.10) non può essere automaticamente ricavata dall'omessa dichiarazione: anche in questo caso serve una motivazione che colleghi concretamente l'occultamento alla finalità evasiva.
  • Nelle impugnazioni coperte dal ricorso per cassazione, il contrario di una richiesta di inammissibilità del PM non impedisce alla Corte di Cassazione di valutare e decidere sull'eventuale vizio di motivazione se questo risulta evidente.

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