Cassazione Penale, Sentenza n. 33548/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/09/2022 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto (10/11/2017) riconoscendo l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, comma 1, n. 6 c.p.) e ritenendola equivalente alle aggravanti, con conseguente rideterminazione della pena. I motivi di ricorso visano: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza della recidiva e sulla mancata considerazione di circostanze tali da escluderla o far prevalere le attenuanti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nel giudizio di bilanciamento dopo il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno, sostenendo che tale riconoscimento avrebbe dovuto determinare la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e non un giudizio di equivalenza. Successivamente il ricorrente ha proposto motivi aggiunti riferendo l'intervenuta estinzione di reati posti a base della recidiva (art. 106, comma 2 c.p.), deducendo che non si poteva più tener conto di quelle condanne ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla configurabilità della recidiva per l'aspecificità dell'appello in primo grado (la censura in appello era generica e priva di argomentazioni tali da rendere ammissibile il relativo motivo di ricorso). Ha invece accolto i rilievi sul giudizio di bilanciamento: la Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno ma contraddittoriamente affermato che tale circostanza era già stata considerata dal primo giudice, senza dunque rinnovare correttamente il confronto tra attenuanti eterogenee e aggravanti. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per il nuovo giudizio di comparazione. I motivi aggiunti relativi all'estinzione dei reati (art. 106 c.p.) non sono stati esaminati perché non costituivano oggetto dell'appello. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Richiamata come attenuante per il risarcimento del danno; la Corte d'appello l'ha riconosciuta, ma la Cassazione ha censurato la motivazione perché, pur riconoscendola, la Corte d'appello non ha operato correttamente il nuovo giudizio di bilanciamento.
art. 61, comma 1, n. 6 cod. pen.
Richiamato nel testo del ricorso come riferimento all'attenuante (apparente disallineamento testuale nella sentenza impugnata); la questione pratica è il corretto inquadramento e il peso da attribuire alla riparazione/risarcimento nel bilanciamento delle circostanze.
art. 106, comma 2 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per osservare che l'ordinanza di estinzione dei reati sopravvenuta avrebbe fatto venir meno gli effetti penali utili alla recidiva. La Cassazione ha ritenuto che tale questione non poteva essere esaminata perché non oggetto dell'appello.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, Sent. n. 20356 del 02/12/2020 (Rv. 281630 - 01)
Richiamata per il principio che l'inammissibilità di un'impugnazione non rilevata dal giudice di merito deve essere dichiarata dalla Cassazione, trattandosi di cause di inammissibilità non sanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riconosce una nuova circostanza attenuante rispetto al primo giudice, è obbligatorio rinnovare il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la semplice affermazione che la circostanza era 'già considerata' dal primo giudice, senza una spiegazione coerente, determina vizi di motivazione.
- Le censure generiche in appello (es. affermazioni pedisseque di insussistenza della recidiva senza argomentazioni puntuali) espongono il motivo all'inammissibilità: l'appello deve contenere specifiche argomentazioni per consentire la censura in Cassazione.
- Le cause sopravvenute di estinzione dei reati (che incidono sulla recidiva) sono rilevanti ma devono essere dedotte e costituire oggetto dell'impugnazione nella sede e nei termini appropriati; altrimenti la Corte non le esamina.
- La Cassazione annulla e rinvia quando riscontra contraddizioni o carenze motivazionali nella comparazione delle circostanze eterogenee per consentire un nuovo e corretto apprezzamento da parte del giudice di secondo grado.
- In casi di bilanciamento tra circostanze eterogenee, il giudice deve esplicitare il 'peso' attribuito ad ogni circostanza e motivare il perché un complesso di attenuanti sia bilanciato o superato da aggravanti (e viceversa), evitando argomentazioni formali o contraddittorie.
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