Cassazione Penale, Sentenza n. 8202/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per plurimi furti e reati in materia di stupefacenti articolando tre motivi: 1) in relazione al capo U) censura per omissione di rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine di prescrizione era maturato prima della sentenza di primo grado; 2) contestazione del calcolo dei termini di prescrizione per i capi H), I), M), P), Q), V) e Y), deducendo che la Corte di appello ha computato integralmente tre periodi di sospensione mentre ai sensi dell'art. 159 c.p. ciascuno andava computato per non più di sessanta giorni; 3) doglianza sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, anche quanto al trattamento sanzionatorio (pena ritenuta eccessiva e mancata risposta ad alcune deduzioni di appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per eccessiva genericità e per carenza di specificità, sicché non obbligava la Corte di appello a fornire una motivazione ulteriore; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la Corte territoriale aveva contabilizzato correttamente la sospensione principale (dal 21/01/2019 al 18/02/2020 pari a 1 anno e 25 giorni) e anche limitando i tre periodi addizionali a 60 giorni ciascuno il risultato avrebbe aumentato il periodo di sospensione rendendo ancor meno fondata la censura; conseguentemente anche il primo motivo è risultato inammissibile poiché si fondava su calcoli che, rettificati, non dimostravano l'estinzione per prescrizione prima della decisione di secondo grado. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La norma impone il dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato che il ricorrente non ha dimostrato, con calcoli corretti, che il termine fosse maturato prima della sentenza intervenuta.
art. 159 cod. pen.
Stabilisce il limite di computo di singoli periodi di sospensione (non superiore a 60 giorni ciascuno) nel conteggio della prescrizione; la Corte ha osservato che anche assumendo il limite di 60 giorni per ciascun periodo addizionale il complessivo periodo di sospensione sarebbe comunque superiore a quello considerato dalla Corte territoriale, rendendo infondata la censura.
art. 71 cod. proc. pen.
Riguarda la sospensione del processo; la Corte ha rilevato e computato la sospensione dal 21/01/2019 al 18/02/2020 (1 anno e 25 giorni) come periodo rilevante ai fini della prescrizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in Euro 3.000,00.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale richiamata in relazione ai reati in materia di stupefacenti per i quali l'imputato era stato condannato (capi AD e AG); citata nella ricostruzione dei reati originari e del percorso di condanna.
Massime di principio
- Le impugnazioni che deducono estinzione del reato per prescrizione devono contenere calcoli chiari, completi e coerenti delle cause di sospensione e di interruzione, poiché eventuali errori di computo rendono la censura inammissibile.
- Quando si contestano periodi di sospensione occorre indicare le date precise e spiegare come ciascun periodo incide sul termine di prescrizione; se la legge limita il computo di singoli periodi (es. a 60 giorni), il ricorrente deve mostrare che anche applicando tale limite la prescrizione sarebbe comunque maturata prima della pronuncia impugnata.
- Motivi generici, non specifici e formulati cumulativamente in modo vago circa la carenza o contraddittorietà della motivazione sono generalmente dichiarati inammissibili: la Corte non è tenuta a rispondere a doglianze prive di adeguata specificazione.
- Per contestare la misura della pena in sede di appello o ricorso alla Cassazione è necessario formulare deduzioni circostanziate (es. errato apprezzamento delle circostanze, calcoli sbagliati, applicazione indebita di recidiva); una semplice affermazione di eccessività senza argomenti è insufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; valutare quindi il bilancio rischio/beneficio prima di proporre motivi di impugnazione deboli o non supportati da calcoli precisi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8177/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8179/2022 del 09/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →