Cassazione Penale, Ordinanza n. 32987/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'unico motivo esaminato riguardava il giudizio di responsabilità: il ricorrente contestava l'affermazione di colpevolezza, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in larga parte la riproposizione di doglianze già valutate nei gradi di merito e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, il motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo formulato contro il giudizio di responsabilità era generico e meramente reiterativo di questioni già esaminate dai giudici di merito, oltre a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 337 e 582 c.p.
reati previsti dagli artt. 337-582 cod. pen.
Norme richiamate solo per individuare i reati oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non ne sviluppa il contenuto incriminatore, ma si limita a prenderne atto come oggetto della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000 nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La genericità del motivo ricorrente, quando non evidenzi puntuali vizi logici o giuridici della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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