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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30820/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 relativo a tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che per quel periodo il soggetto passivo del tributo fosse l'utilizzatore dei veicoli in leasing. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della L. n. 99/2009, per avere la CTR escluso la soggettività passiva in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore; (2) violazione e falsa applicazione del d.l. n. 113/2016, conv. in L. n. 160/2016, per avere la CTR attribuito efficacia retroattiva alla disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il precedente di legittimità n. 13135/2019 e ha affermato la continuità dell'orientamento già ribadito da Cass. n. 23273/2020: in tema di tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria, l'art. 10 del d.l. n. 113/2016 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell'art. 9-bis del d.l. n. 78/2015 e ha reintrodotto, per il futuro, la regola secondo cui il soggetto passivo è l'utilizzatore; tale regola vale anche per i rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Poiché la sentenza impugnata si è conformata a tale principio, il ricorso è stato rigettato. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di legge

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre la violazione di norme sostanziali.

  • art. 7, comma 2, L. n. 99/2009

    È la norma evocata dalla ricorrente; la Corte ne conferma la ricostruzione già data dalla propria giurisprudenza, nel senso che per il periodo considerato la soggettività passiva della tassa automobilistica sui veicoli in leasing va individuata secondo la regola poi ribadita dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 9-bis del d.l. n. 78/2015, conv. in L. n. 125/2015

    Qualificata dalla Corte come norma di interpretazione autentica, poi abrogata dall'art. 10 del d.l. n. 113/2016.

  • art. 10 del d.l. n. 113/2016, conv. in L. n. 160/2016

    Ha abrogato la precedente norma interpretativa e ha reintrodotto, pro futuro, la regola per cui il soggetto passivo della tassa automobilistica sui veicoli in leasing è l'utilizzatore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale non partecipata con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di tassa automobilistica relativa a veicoli concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva va individuata, per i rapporti d'imposta ricompresi nel periodo coperto dalla disciplina richiamata, in capo all'utilizzatore del bene, secondo l'orientamento di legittimità consolidato.
  • L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica da parte di una disciplina successiva può comportare il ritorno alla regola impositiva già desumibile dalla norma originaria, con applicazione anche ai rapporti tributari sorti nel periodo intermedio indicato dalla Corte.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato quando la decisione impugnata si conforma a un principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione in casi identici o analoghi.
  • Nel giudizio di legittimità tributario, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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