Sentenza del 19/02/2019 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - Indagini bancarie - Società a ristretta base partecipativa - Presunzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole all’Amministrazione finanziaria: la ristretta base partecipativa, insieme agli altri elementi dell’accertamento bancario, consente di estendere la presunzione ai conti di soggetti terzi collegati alla società. La presunzione può essere superata soltanto dimostrando che le movimentazioni bancarie non sono riferibili alla società o che i conti non erano nella sua disponibilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’utilizzabilità delle indagini bancarie nei confronti di una società a ristretta base partecipativa. L’Amministrazione può presumere che i conti correnti intestati a soggetti terzi collegati alla società, quali amministratori, soci o loro congiunti, siano stati messi a disposizione del contribuente e utilizzati per operazioni riconducibili all’attività sociale. La ristretta compagine societaria costituisce un elemento presuntivo sufficiente, purché il contribuente possa fornire prova contraria concreta e specifica.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 32
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare dati e movimentazioni dei conti bancari nell’accertamento dei redditi. In presenza di versamenti o prelevamenti non giustificati, opera una presunzione relativa, superabile dal contribuente con prova contraria.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, i rapporti personali e familiari tra società, soci, amministratori e congiunti possono giustificare l’utilizzo, in sede di accertamento, delle movimentazioni presenti sui conti intestati a tali soggetti.
- La disponibilità del conto da parte della società non deve necessariamente essere provata con una prova diretta: può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, tra cui la ristrettezza della compagine sociale.
- La presunzione non è assoluta: il contribuente può contestarla dimostrando l’estraneità delle movimentazioni all’attività sociale, la provenienza personale delle somme o l’effettiva indisponibilità del conto da parte della società.
- Per superare l’accertamento non è generalmente sufficiente una contestazione generica; occorre fornire spiegazioni documentate e analitiche delle singole operazioni bancarie.
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