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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00263/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché il fallimento intimato non ha svolto difese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’estinzione del giudizio per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, contestando il decreto di esecutività che aveva ammesso il proprio credito solo in via chirografaria, senza riconoscere il privilegio richiesto ai sensi degli artt. 2752 e 2756 c.c. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la creditrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto della chiusura del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    norma invocata dalla ricorrente per sostenere il privilegio del credito insinuato al passivo

  • art. 2756 c.c.

    norma invocata dalla ricorrente per sostenere il privilegio del credito insinuato al passivo

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso

  • Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485

    richiamata a sostegno dell’esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del processo di legittimità, senza necessità di pronuncia sul merito.
  • Se la parte intimata non svolge difese, la Corte può non pronunciare sulle spese processuali.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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