Cassazione Civile, Ordinanza n. 00263/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché il fallimento intimato non ha svolto difese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’estinzione del giudizio per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, contestando il decreto di esecutività che aveva ammesso il proprio credito solo in via chirografaria, senza riconoscere il privilegio richiesto ai sensi degli artt. 2752 e 2756 c.c. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la creditrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto della chiusura del fallimento.
Norme richiamate
art. 2752 c.c.
norma invocata dalla ricorrente per sostenere il privilegio del credito insinuato al passivo
art. 2756 c.c.
norma invocata dalla ricorrente per sostenere il privilegio del credito insinuato al passivo
art. 391, comma 1, c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
richiamata a sostegno dell’esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del processo di legittimità, senza necessità di pronuncia sul merito.
- Se la parte intimata non svolge difese, la Corte può non pronunciare sulle spese processuali.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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