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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31523/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) Nullità e violazione del diritto di difesa per presunte irregolarità nella vocatio in iudicium e negli avvisi di fissazione dell'udienza camerale ex art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n. 137, per omissione dell'avvertenza sulle conseguenze della mancata comparizione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato rinvio al fine di beneficiare, quale pena sostitutiva della detenzione breve, del lavoro di pubblica utilità introdotto dall'art. 20-bis cod. pen. dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150, la cui entrata in vigore è stata fissata al 30/12/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza, l'omessa avvertenza circa la celebrazione con rito camerale non partecipato prevista dall'art. 23-bis non determina la nullità del decreto di citazione quando sono presenti i requisiti tassativi previsti dall'art. 429 e dall'art. 601 c.p.p.; la disciplina emergenziale non ha ampliato l'elenco dei requisiti a pena di nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la decisione del giudice d'appello che non ha concesso il rinvio perché la nuova disciplina sulle pene sostitutive (d.lgs. n. 150/2022) non era ancora entrata in vigore al momento della pronuncia (26/10/2022); la norma (art. 95 del d.lgs. n. 150/2022) prevede applicazione ai procedimenti pendenti solo a partire dall'entrata in vigore e specifiche ipotesi per i procedimenti in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale in base alla quale è stata pronunciata la condanna del ricorrente per il reato di cui al testo unico sugli stupefacenti.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Disposizione emergenziale che ha previsto, durante la vigenza, la decisione in camera di consiglio senza intervento obbligatorio di PM e difensori salvo istanza delle parti o volontà dell'imputato. La Cassazione ha interpretato che tale norma non ha aggiunto nuovi requisiti a pena di nullità per la vocatio in iudicium e che l'omessa avvertenza sulla celebrazione camerale non comporta la nullità dell'atto.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Regola i contenuti dell'avviso al difensore; la giurisprudenza richiede il rispetto dei requisiti tassativi stabiliti dalla legge, ma non considera obbligatoria l'avvertenza sulle conseguenze della mancata comparizione ex art. 23-bis quale elemento a pena di nullità.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Elenca i requisiti formali del decreto di citazione (generalità imputato, giorno/ora/luogo, sottoscrizione, giudice competente). La Corte ha rilevato che se tali requisiti sono presenti la citazione non è nulla per l'assenza dell'avvertenza addotta dal ricorrente.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Disciplina l'udienza camerale per il rito abbreviato: la Corte ha ricordato che, nel caso di abbreviato in appello, trova ordinariamente applicazione l'udienza camerale prevista da tale norma.

  • art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    Introduce pene sostitutive per le pene detentive brevi, tra cui il lavoro di pubblica utilità. La Corte ha chiarito che la norma poteva essere applicata soltanto dopo la sua entrata in vigore e secondo le regole transitorie previste.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150, art. 95

    Stabilisce la disciplina transitoria: le nuove norme più favorevoli si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore; prevede altresì una specifica possibilità per i condannati con procedimento pendente in Cassazione di presentare istanza al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non permetteva l'applicazione della pena sostitutiva nel caso deciso prima dell'entrata in vigore.

  • art. 6 d.l. 31/10/2022, n. 162 (conversioni e differimento entrata in vigore)

    Disposizione che ha individuato la nuova data di entrata in vigore delle modifiche (30/12/2022). La Corte ha richiamato che la norma non era ancora efficace al momento della decisione d'appello.

  • L. 24/11/1981, n. 689, Capo III (pene sostitutive)

    Quadro normativo sul regime delle pene sostitutive cui rimandano le disposizioni del d.lgs. n. 150/2022; la Corte ha ricordato che l'applicazione delle pene sostitutive segue la disciplina di tale capo e delle norme transitorie.

Massime di principio

  • L'omissione, nella citazione o negli avvisi, dell'avvertenza circa la celebrazione con rito camerale ex art. 23-bis non comporta automaticamente la nullità degli atti se sono presenti i requisiti tassativi previsti dall'art. 429 e dall'art. 601 c.p.p.; le nullità vanno valutate secondo il regime di tassatività.
  • In presenza di normativa emergenziale che prevede il rito camerale cartolare, spetta alle parti (difensore o imputato) chiedere l'instaurazione del contraddittorio orale; non è onere del giudice informare l'imputato circa la vigenza e i dettagli della norma processuale.
  • Le nuove disposizioni di favore in materia di sanzioni penali si applicano, di norma, solo dopo la loro entrata in vigore; le norme transitorie (es. art. 95 d.lgs. n. 150/2022) possono prevedere specifiche modalità per l'applicazione ai procedimenti pendenti o per istanze successive all'irrevocabilità della sentenza.
  • Se si intende contestare la validità di una citazione o chiedere la partecipazione orale in appello, è necessario proporre richieste o eccezioni precise e tempestive in grado di dimostrare la mancanza di requisiti formali essenziali previsti dalla legge a pena di nullità.
  • Per ottenere l'applicazione di una nuova pena sostitutiva introdotta da riforma intervenuta dopo la decisione di merito, occorre verificare attentamente le disposizioni transitorie: talune agevolazioni possono essere richieste al giudice dell'esecuzione o tramite istanza prevista per i procedimenti pendenti in Cassazione.

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