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Ordinanza

Ordinanza n. 3815/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre2025, recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro”, con i relativi Allegati (Allegati 1,2 e 3), ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell’area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell’8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione del ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l’atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione della ricorrente al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell’area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute dal ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025); - di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui verbali delle commissioni di vigilanza e/o d’esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull’attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati in via principale del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative), per quanto occorra; - del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l’a.a. 2025/2026, per quanto occorra; - delle Linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra; - della nota informativa del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia sull’istanza di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttori.

Giustizia amministrativa202603558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che disciplina la formazione delle graduatorie nazionali e il recupero dei CFU nel semestre filtro, graduatoria nazionale per Medicina e Chirurgia, esiti delle prove e mancato inserimento o esclusione dalla graduatoria e dal secondo semestre

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e gli atti connessi relativi alla formazione della graduatoria nazionale per l'accesso al secondo semestre dei corsi di area medica, nonché gli esiti delle prove del semestre aperto, il proprio mancato inserimento o la propria esclusione dalla graduatoria e gli atti relativi alla correzione e all'attribuzione dei punteggi. Le censure riguardavano, in particolare, l'illegittimità del mutamento sopravvenuto delle regole di formazione della graduatoria, il pregiudizio all'affidamento e alla parità di trattamento, la violazione della par condicio e dell'imparzialità, la violazione dell'anonimato nelle prove, l'asserita inadeguatezza della trasparenza della procedura di correzione e della predeterminazione dei criteri valutativi, nonché la possibilità che, conoscendo inizialmente le regole poi modificate, i candidati avrebbero potuto organizzare diversamente la preparazione. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale, anche con riferimento all'art. 34 Cost.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando al merito le valutazioni più approfondite. Ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025, pur modificando successivamente le regole originarie, abbia introdotto un sistema articolato per fasce o coorti, nel quale i candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie restano sempre preferiti rispetto a quelli ammessi sulla base delle nuove modalità; gli altri candidati sono ordinati in funzione del numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Tale meccanismo è stato ritenuto non manifestamente irragionevole, perché bilancia l'esigenza di saturare i posti disponibili con la tutela dell'affidamento e della par condicio, senza modificare i programmi, le modalità di svolgimento o i criteri di valutazione delle prove già sostenute. Le diverse soluzioni astrattamente praticabili rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e quella prescelta non appare sproporzionata. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui solo una violazione non irrilevante delle regole dell'anonimato può viziare la procedura. Le allegazioni del ricorrente sono state ritenute ipotetiche e non supportate da elementi concreti: gli elaborati erano raccolti in contenitori sigillati, trasmessi al CINECA per la correzione informatizzata e abbinati all'identità dei candidati solo dopo la correzione; inoltre, risposte corrette e criteri di valutazione erano predeterminati. Le doglianze sulla trasparenza della correzione sono state distinte dalla violazione dell'anonimato. È stata ritenuta meramente ipotetica anche la tesi secondo cui una diversa conoscenza iniziale delle regole avrebbe consentito una diversa preparazione, poiché il percorso richiedeva comunque il superamento complessivo degli insegnamenti e il conseguimento dei relativi CFU. Le questioni di costituzionalità non sono state ritenute assistite da sufficiente fumus: il sistema di selezione è fondato su criteri oggettivi e non discriminatori e la subordinazione dell'accesso al secondo semestre alla posizione utile nella graduatoria esprime l'ampia discrezionalità legislativa in materia di accesso programmato ai corsi universitari. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • d.m. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema di formazione della graduatoria articolato in coorti o fasce, valorizzando il numero delle sufficienze e dei voti recuperati e mantenendo la priorità dei candidati conformi alle regole originarie.

  • d.m. MUR n. 418 del 30 maggio 2025

    Costituisce il riferimento per le regole originarie del semestre aperto e per il benchmark delle condizioni iniziali di accesso, consistente nel conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza voti recuperati.

  • art. 34 Cost.

    Non risulta violato, poiché la selezione per l'accesso al secondo semestre si fonda su criteri oggettivi e non discriminatori e rientra nell'ampia discrezionalità legislativa relativa ai corsi universitari a numero programmato.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall'Adunanza Plenaria in materia di anonimato nelle procedure selettive.

Massime di principio

  • La modifica sopravvenuta delle regole di formazione di una graduatoria selettiva è cautelarmente compatibile con la tutela dell'affidamento e della par condicio quando non incide sulle prove già svolte, sui programmi, sulle modalità di esame o sui criteri di valutazione, ma regola soltanto la successiva valorizzazione dei risultati, assicurando comunque la priorità ai candidati che soddisfacevano le condizioni originarie.
  • In una graduatoria nazionale, un sistema articolato per coorti o fasce, che ordini i candidati secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie di accesso e assicuri la competizione interna tra soggetti in situazione omogenea, non è manifestamente irragionevole o sproporzionato solo perché siano ipotizzabili soluzioni alternative.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella definizione dei criteri di formazione di una graduatoria può essere sindacata in sede cautelare quando i criteri risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionati; la mera macchinosità del meccanismo o l'esistenza di alternative non ne determinano, di per sé, l'illegittimità.
  • La violazione del principio di anonimato nelle procedure selettive è viziante solo quando presenti una consistenza non irrilevante e sia concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una sequenza di possibili associazioni tra codici e candidati, non dimostrata e non collegata a una concreta possibilità di alterazione del risultato, non è sufficiente.
  • La censura secondo cui la conoscenza anticipata di diverse regole di graduatoria avrebbe consentito al candidato di adottare una migliore strategia di preparazione non dimostra, in assenza di elementi concreti sul risultato alternativo conseguibile, una lesione attuale dell'affidamento, trattandosi di una prospettazione ipotetica e controfattuale.
  • L'integrazione del contraddittorio nei confronti di un numero elevato di controinteressati può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione quando la notificazione ordinaria risulti oggettivamente sommamente difficile; il mancato rispetto dei termini fissati per gli adempimenti può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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