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Sentenza

Sentenza n. 179/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 167 del 10//07/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice del lavoro divenuta irrevocabile, notificata in forma esecutiva e relativa al riconoscimento di due annualità del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha rappresentato di avere atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza ricevere il beneficio, chiedendo l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il beneficio era stato accreditato il 26 novembre 2025, prima della notificazione del ricorso, mentre la ricorrente ha contestato che fosse provata l'effettiva disponibilità delle somme a quella data, rilevando che la comunicazione del pagamento era pervenuta soltanto il 19 dicembre 2025, dopo la notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto che l'obbligazione oggetto del giudizio era stata adempiuta e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha rilevato, da un lato, che il pagamento risultava intervenuto prima del deposito del ricorso e che nel ricorso non era stata menzionata tale circostanza; dall'altro, che l'ottemperanza era comunque avvenuta con ritardo rispetto ai tempi normativamente previsti. In ragione di tali elementi, ha ritenuto equo compensare integralmente le spese di giudizio, senza nominare il commissario ad acta né assegnare ulteriori termini per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica)

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell'azione di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude, di per sé, la valutazione sulle spese di lite: il giudice può considerare il ritardo dell'amministrazione nell'adempimento e il comportamento processuale delle parti, inclusa l'omessa rappresentazione di circostanze già intervenute, ai fini della compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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